Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9807 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9807 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 5249-2009 proposto da:
NAVACH MASSIMO C.F. NVCMSM63C16A662R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentato e difeso
da se stesso, giusta delega in atti;
– ricorrente 2015
921

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante

I

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

Data pubblicazione: 13/05/2015

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
GIUSEPPE IOVINO, GIANNI GAVIOLI, giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1711/2008 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

25/02/2015

dal

Consigliere

Dott.

GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato MASSIMO NAVACH;
udito l’Avvocato DI MEGLIO ALESSANDRO per delega
GAVIOLI GIANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso, in subordine
rigetto.

TRANI, depositata il 07/03/2008 R.G.N. 6689/2007;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7.3.2008 il Tribunale di Trani – Giudice del lavoro
accolse l’opposizione proposta dall’Inps al precetto notificatogli

pagamento delle competenze giudiziali portate in sentenza (relativa
a procedimento di natura assistenziale concernente tale Di Rella
Antonio) e successive all’emissione del titolo azionato.
Ritenuta la propria competenza, essendo stato il titolo in relazione al
quale era stato intimato il precetto pronunciato dal Giudice del
lavoro, osservò il Giudicante che, essendo stato corrisposto per
intero l’importo di cui al titolo esecutivo di riferimento, non era
possibile intimare precetto per eventuali spese successive, cosicché
solo tramite un nuovo eventuale giudizio di cognizione sarebbe stato
possibile accertare la debenza di tali somme e la necessarietà o
meno delle stesse per il perseguimento del diritto di cui era portatore
il ricorrente nel giudizio di cognizione.
Avverso la suddetta sentenza, l’avv. Navach Massimo ha proposto
ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, illustrato con
memoria.
L’intimato lnps ha resistito con controricorso, assumendo che il
ricorrente aveva agito con colpa grave ed instando per la sua
condanna ai sensi dell’art. 385, comma 4, cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con l’unico motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art.

480, comma 1, n. 3, cpc, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3,

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dall’avv. Navach Massimo, in qualità di distrattario, relativamente al

cpc, deduce che le spese successive, costituendo un accessorio di
legge a quelle processuali, possono essere richieste con l’atto di
precetto, siccome consequenziali al titolo posto in executivis e, come

A conclusione del motivo è stato formulato il seguente quesito di
diritto ex art. 366 bis cpc (applicabile ratione temporis nel presente
giudizio): “dica la Corte se l’avvenuto pagamento integrale dei crediti
risultanti dal titolo esecutivo effettuato successivamente alla notifica
di esso, legittimi a richiedere sulla base dello stesso titolo il
pagamento dei diritti endoprocessuali conseguenti all’attività
professionale effettuata successivamente all’emissione del titolo,
senza dover far ricorso ad un ulteriore giudizio di cognizione per
l’aggiudicazione”.
1.1 Osserva la Corte che la censura svolta, quale cristallizzata nel

ricordato quesito di diritto, non involge la questione dell’eventuale
avvenuto pagamento delle somme portate dal titolo esecutivo in
epoca successiva alla consegna del precetto opposto all’Ufficiale
giudiziario per la notifica.
Un tanto premesso, deve rilevarsi che, secondo il condiviso
orientamento di questa Corte, seguito nella sentenza impugnata,
allorché il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel
titolo esecutivo, comprensiva delle spese processuali ivi liquidate, il
creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare
precetto, sulla base dello stesso titolo, per il pagamento delle spese
processuali sostenute dopo l’emissione di quest’ultimo e necessarie

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tali, tutelate dal medesimo titolo fino al loro integrale pagamento.

per la sua notificazione, dovendo, per tali spese, esperire l’azione di
cognizione ordinaria (cfr, Cass., n. 5159/1995); ed invero, una volta
che l’obbligazione derivante dal titolo sia stata adempiuta, il titolo

impossibilità giuridica della notifica del precetto.
A conseguenze sostanzialmente analoghe dovrebbe peraltro
pervenirsi anche qualora, come pure affermato da taluni arresti di
questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., 24691/2010), debba ritenersi
che il credito azionato in executivis dal difensore nella sua veste di
distrattario delle spese di lite, ancorché consacrato in un
provvedimento del giudice del lavoro, non condivida la natura
dell’eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente
accede, ma abbia natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto
autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei
confronti della parte dichiarata soccombente; in tal senso opinando,
infatti, il diritto del difensore distrattario non potrebbe essere azionato
sulla base del solo dispositivo della sentenza emessa dal giudice del
lavoro e, se esercitato sulla scorta di quel solo provvedimento, si
fonderebbe, in effetti, su un titolo esecutivo inesistente (cfr, Cass., n.
11804/2007).
Il motivo svolto non può trovare quindi accoglimento.
2.

L’art. 385, comma 4, cpc, su cui si fonda la richiesta di condanna

del ricorrente svolta dall’Inps, è stato abrogato dall’art. 46, comma
20, legge n. 69/09.

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medesimo perde la propria efficacia esecutiva, con conseguente

Peraltro deve escludersi che la proposizione di un ricorso fondato su
una giuridicamente non condivisibile, ma astrattamente non
implausibile, opzione ermeneutica, configuri colpa grave della parte

3.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle
spese, che liquida in euro 500,00 (cinquecento), di cui euro 400,00
(quattrocento) per compenso, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 25 febbraio 2015.

ricorrente.

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