Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9807 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 04/05/2011), n.9807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 113/A, presso lo studio dell’avvocato

GUCCI DARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato DE SARNO GIORGIO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8750/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

2.12.08, depositata l’8/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa e’ stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 7 aprile 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione, redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso notificato l’8-15 aprile 2010, S.A. chiede con un unico motivo, relativo alla violazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 25, comma 2 C.C.N.L. 11.1.01, dell’art. 1362 c.c. e al vizio di motivazione, la cassazione della sentenza depositata l’8 ottobre 2009, con la quale la Corte d’appello di Roma aveva respinto il suo appello avverso la decisione del giudice di primo grado di rigetto della domanda di dichiarazione di nullita’ del termine apposto ai sensi dell’art. 25 del C.C.N.L. 11.1.01 al contratto di lavoro con la societa’ Poste Italiane, per il periodo dal 3 luglio al 31 agosto 2001 per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un piu’ funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti alla introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti e/o servizi, congiuntamente alla necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”.

In particolare, il ricorrente lamenta la parzialita’ del giudizio della corte, che, ritenendo che la previsione operata dalla norma contrattuale collettiva citata ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 sufficiente per poter procedere all’assunzione a termine, avrebbe trascurato di considerare che la medesima norma collettiva avrebbe subordinato tale assunzione alla preventiva effettuazione di confronti sindacali, che in realta’ non sarebbero mai avvenuti.

L’intimata resiste alle domande con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, e’ regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dalla predetta legge.

Il ricorso e’ inammissibile e va pertanto trattato in camera di consiglio.

Devesi infatti rilevare che la Corte territoriale ha altresi’ ritenuto la legittimita’ della previsione congiunta della causale legata alle esigenze di carattere straordinario e di quella connessa alla esigenza di sostituire personale in ferie nel periodo estivo ed ha ritenuto giustificata, nel caso in esame sia l’una che l’altra causale, richiamando in ambedue i casi la giurisprudenza piu’ recente di questa Corte.

Il ricorrente censura tale decisione, invocando sostanzialmente il contenuto dell’art. 25 C.C.N.L. del 2001, che subordinerebbe l’assunzione a termine ivi prevista a preventivi confronti sindacali, dedotti come mai avvenuti.

In proposito, va ricordato che le sezioni unite di questa Corte hanno recentemente desunto (Cass. S.U. nn. 7161/10 e 20075/10) dal combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che nel caso in cui il ricorso per cassazione fondi su di un determinato atto, in particolare, per quanto qui interessa, su di una norma del C.C.N.L. applicabile al rapporto tra le parti, deve essere riprodotto, a pena di inammissibilita’ del ricorso, il contenuto di tale norma contrattuale e indicato dove essa sia rinvenibile tra gli atti del processo e inoltre deve essere prodotto in giudizio, a pena di improcedibilita’ del ricorso, l’intero testo del contratto collettivo invocato.

Nel caso in esame, in cui le censure del ricorrente fondano sul contenuto dell’art. 25 del C.C.N.L., tale norma non e’ stata riprodotta in giudizio, in violazione della regola di autosufficienza del ricorso per cassazione, costituente espressione di quella di specificita’ di cui all’art. 366 c.p.c. cit., sicche’ non e’ dato neppure comprendere dal succinto tenore del ricorso se la censura si riferisca ad ambedue le causali indicate nel contratto a termine oppure ad una sola di esse”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo pertanto inammissibile il ricorso.

Alla relativa declaratoria segue la condanna del ricorrente a rimborsare alla societa’ le spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla societa’ le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00, oltre 12,50%, IVA e CPA, per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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