Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9806 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. I, 23/04/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 23/04/2010), n.9806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – President – –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consiglie – –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consiglie – –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consiglie – –

Dott. DIDONE Antonio – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

CENTRO COMMERCIALE IRPINIA s.r.l., in liquidazione, con domicilio

eletto in Roma, via Baiamonti n. 10, presso l’Avv. Caldoro Maria

Francesca, che la rappresenta e difende unitamente all’Avv.to

Gargiulo Alessandro, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

BALCONI INDUSTRIA DOLCIARIA S.P.A.;

– intimata –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 20 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Centro Commerciale Irpina s.r.l. impugna per regolamento di competenza l’istanza in data 29.9.2008 con la quale la Balconi Industria Dolciaria ha richiesto al Tribunale Napoli il fallimento della ricorrente.

L’intimata non ha proposto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso per regolamento di competenza e’ inammissibile in quanto proposto in via preventiva e non contro un provvedimento giurisdizionale che decide sulla competenza ed e’ oltretutto sfornito del prescritto quesito di diritto.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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