Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9806 del 14/04/2021
Cassazione civile sez. I, 14/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9806
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11784/2019 proposto da:
S.E., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di
Cassazione, difeso dall’avvocato CIANCI CARLO;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,
via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che
lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il
04/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/01/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
S.E. ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 4 luglio 2018, con cui il Tribunale di Ancona ha respinto, conformemente alla decisione della competente Commissione territoriale, la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.
considerato che:
Il primo mezzo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8.
Il secondo mezzo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
ritenuto che:
Il ricorso è inammissibile.
Esso è stato proposto sulla base di una procura alle liti, spillata al ricorso per cassazione, sottoscritta “per autentica”, dal difensore del richiedente, procura totalmente mancante dell’indispensabile indicazione della data, in violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, il quale afferma, tra l’altro, che: “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”.
E’ appena il caso di osservare che non rileva in questa sede la rimessione alle Sezioni Unite disposta da Cass. n. 28208/20, vertente sul problema dell’esigenza di certificazione dell’autenticità della data, che invece in questo caso, come si è detto, è radicalmente mancante.
3. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021