Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9806 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 04/05/2011), n.9806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TARO 56, presso lo studio dell’avvocato LUIGI TRETOLA

(Studio Lombardo & Associati), rappresentato e difeso

dall’avvocato

GENTILE FRANCESCO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, MAURO RICCI, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6526/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

27.10.09, depositata il 20/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato che conferma la relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa e’ stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 7 aprile 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con sentenza del 7 dicembre 2006 il Tribunale di Torre Annunziata aveva accolto le domande di A.R. dirette ad ottenere il beneficio della rivalutazione nella misura dell’150% delle settimane di contribuzione relativa al periodo di esposizione al rischio di amianto nel corso del rapporto di lavoro dal 15 aprile 1975 al 4 dicembre 2002, con le conseguenti condanne dell’INPS. Su appello dell’INPS, la Corte d’appello di Napoli ha nel dispositivo della sentenza letto in udienza cosi’ disposto: “rigetta l’appello e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo”. La motivazione di tale sentenza e’ inoltre tutta nel senso dell’accoglimento dell’appello dell’INPS. Avverso tale sentenza, depositata il 20 gennaio 2010, propone ricorso per cassazione, notificato il 14-15 aprile 2010, A.R., deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 132 c.p.c., art. 165 c.p.c., comma 2, artt. 429, 430 e 443 c.p.c. nonche’ il vizio di motivazione, sostenendo la nullita’ della stessa per l’insanabile contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza, alle sue statuizioni e alle ragioni della decisione.

Resiste alle domande dell’ A. l’INPS con rituale controricorso.

Il procedimento e’ regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg. con le modifiche e integrazioni, in particolare quelle apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso e’ inammissibile e si propone pertanto che venga trattato in camera di consiglio.

Nonostante alcune espressioni impropriamente usate dal ricorrente, appare chiaro dal ricorso che le relative censure riguardano unicamente la contraddittorieta’ insanabile tra dispositivo letto in udienza e riprodotto nella parte finale della sentenza impugnata e non anche, come prospettato dal controricorrente, la contraddizione tra dispositivo letto e quello riprodotto in sentenza o tra dispositivo letto e motivazione della sentenza.

Per valutare l’esistenza o meno di tale contrasto insanabile, essendo la motivazione della sentenza chiaramente e in maniera ampiamente argomentata nel senso dell’accoglimento dell’appello dell’INPS, occorre individuare il preciso significato del dispositivo.

Esso e’ infatti apparentemente contraddittorio, in quanto collega alla dichiarazione di rigetto dell’appello la riforma della sentenza di primo grado, con l’esplicito rigetto delle domande di cui al ricorso introduttivo.

Quest’ultima puntuale precisazione, esplicitamente ricollegata alla pronuncia principale, fa chiaramente intendere che quest’ultima era, nelle intenzioni del collegio giudicante, nel senso dell’accoglimento dell’appello dell’INPS, solo per errore materiale indicato come respinto.

Trattandosi pertanto di mero errore materiale nella redazione del dispositivo, chiaramente diretto all’accoglimento dell’appello e quindi, in riforma della sentenza appellata, al rigetto delle domande originarie dell’ A., esso non poteva essere investito dal presente ricorso per cassazione, ma puo’ essere corretto con la procedura dio cui all’art. 287 c.p.c. e segg.”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio ha condiviso il contenuto della relazione, dichiarando pertanto inammissibile il ricorso. Nulla per le spese, a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente all’epoca della proposizione del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese dell’INPS. Cosi’ deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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