Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9805 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 04/05/2011), n.9805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.P. (OMISSIS) titolare dell’impresa edile

omonima, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN PANCRAZIO 11,

presso lo studio dell’avvocato VECCHIO SALVATORE, rappresentato e

difeso dall’avvocato AZZARELLO LUIGI, giusta mandato speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, nonchè

mandatario della SCCI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FREZZA

17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MONTEPASCHI SERIT SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 469/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

28.5.09, depositata il 07/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per il controricorrente l’Avvocato S.P. (per

delega avv. Lelio Maritato) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato che conferma la relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 7 aprile 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione, redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con sentenza depositata il 7 luglio 2009, la Corte d’appello di Catania, in riforma della decisione del locale Tribunale, ha respinto il ricorso proposto da S.P., imprenditore edile, di opposizione alla cartella esattoriale con la quale gli veniva imposto il pagamento di somme, a titolo di contributi INPS omessi nel periodo dall’ottobre 1995 al settembre 2000 e relative somme aggiuntive.

I contributi sono stati ritenuti dalla Corte territoriale dovuti: a) per avere l’impresa assoggettato a contribuzione retribuzioni inferiori a quelle previste dal contratto integrativo provinciale di categoria e tuttavia avere fruito di sgravi contributivi, b) per non avere osservato la disposizione di cui al D.L. n. 244 del 1995, art. 29 in tema di paga e orario virtuale nel settore edile e c) per avere posto a conguaglio sgravi per importi superiori a quelli realmente spettanti.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, notificato il 18-20 gennaio 2010, S.P., affidandolo a tre motivi, concernenti, rispettivamente:

– la violazione dell’art. 2094 c.c. e del D.L. n. 244 del 1995, art. 29 e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’esonero dall’osservanza del minimo imponibile contributivo prescritto, anche quanto all’orario di lavoro, dall’art. 29 del suddetto decreto legge alle imprese edili non si applichi anche al caso di sospensione consensuale del rapporto di lavoro, come invece affermato dalla decisione di questa Corte del 24 gennaio 2006 n. 1301;

– la mancata applicazione del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, comma 2 che prevede una riduzione dell’aliquota contributiva fino al 31 dicembre 1996 sulle retribuzioni virtuali e vizio di motivazione al riguardo;

– infine la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116 che aveva ridotto le sanzioni civili in caso di omissioni contributive.

L’INPS resiste alle domande con rituale controricorso, mentre la Serit Sicilia s.p.a., regolarmente intimata, non si è costituita.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

Quanto al primo motivo, il D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 29, convertito nella L. 8 agosto 1995, n. 341 stabilisce che i datori di lavoro edili “sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale e assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle OO.SS. più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con intervento della CIG, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto…

Con l’eccezione rappresentata dalla sentenza di questa Corte del 2006 citata dal ricorrente, la norma di legge in esame è stata normalmente interpretata da questa Corte nel senso della tassatività della elencazione relativa alle situazioni esonerate dall’osservanza del minimale di orario ai fini contributivi, tutt’al più estese, in alcune decisioni, a ricomprendere anche situazioni che, come quelle elencate, presentino comunque la possibilità di un controllo preventivo da parte dell’INPS (cfr., in questo senso Cass. 7 marzo 2007 n. 5233 e 19 maggio 2008 n. 12624).

Prevale peraltro nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui “In tema dì contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, il D.L. n. 244 del 1995, art. 29 convertito nella L. n. 341 del 1995, nel determinare la misura dell’obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l’esclusione dall’obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l’obbligo retributivo, dovendosi escludere, attesa l’assenza di una identità di “ratio” tra le situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d’esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali” (cfr., in termini, ad es. Cass. 13 ottobre 2009 n. 21700 e 11 agosto 2005 n. 16873).

Nel caso in esame la situazione rappresentata dal ricorrente non appare riconducibile alle ipotesi esonerate dalla legge o dal decreto ministeriale ivi indicato, neppure adottando l’interpretazione estensiva indicata dalle citate Cass. nn. 12624/08 e 5233/07, non avendo il ricorrente neppure dedotto di avere preavvertito l’INPS della imminente sospensione del rapporto di lavoro, al fine di consentire a tale ente l’eventuale controllo.

Con riguardo al secondo motivo di ricorso, ad analoga obiezione sollevata in appello, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che la richiesta riduzione di aliquota presuppone l’esatta applicazione della disciplina legale in tema dì commisurazione dei contributi.

Infine, le censure di cui al terzo motivo reintroducono inammissibilmente in questa sede un tema che la Corte territoriale ha accertato essere stato abbandonato dall’appellato, relativamente alla commisurazione delle somme aggiuntive; in ordine a tale argomento, comunque, la giurisprudenza di questa Corte è ormai uniformemente orientata nel senso della non retroattività delle più favorevoli disposizioni di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116″.

E’ seguita le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, in particolare quanto alle questioni di diritto decise dalla sentenza impugnata in conformità alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, che i motivi di ricorso non appaiono idonei a mutare.

Il ricorso va pertanto respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, operato, con la relativa liquidazione, in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all’INPS le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per onorari.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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