Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9804 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 26/05/2020), n.9804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15933-2014 proposto da:

C.O., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato PAOLO STELLA

RICHTER, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROSANNA SERAFINI;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 9488/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/12/2013, R. G. N. 1755/2012.

Fatto

RILEVATO

1. gli odierni ricorrenti avevano convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per chiedere il riconoscimento a fini economici dell’anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’ente locale prima del trasferimento nei ruoli del Ministero, disposto ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124;

2. la Corte di Appello Roma, con la sentenza n. 1019/2006 aveva affermato il diritto degli odierni ricorrenti al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza;

3. questa Corte con la sentenza n. 28254 del 2011, ricostruiti i termini della vicenda relativa al trasferimento nei ruoli dello Stato del personale ATA degli enti locali, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza gravata, rinviando alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, per un nuovo esame, finalizzato a verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atta del trasferimento;

4. la sentenza rescindente, in consonanza con i principi affermati dalla Corte di Giustizia, ha indicato i criteri in base ai quali siffatto accertamento avrebbe dovuto essere effettuato ed ha precisato che: a). quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito e non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario; b.) quanto alle modalità, si deve trattare di “peggioramento retributivo sostanziale” e la comparazione deve essere “globale” e, quindi, non limitata allo specifico istituto; c.) quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto “all’atto del trasferimento”;

5. il giudizio di rinvio è stato definito dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza qui impugnata, che ha ritenuto infondata l’originaria domanda proposta dai ricorrenti;

6. avverso questa sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria; il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

7. con l’unico motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione e farsa applicazione della L. n. 124 del 1999 e succ. modd., art. 8, comma 2 e difetto di motivazione circa “un punto (fatto) decisivo”;

8. assumono che la Corte territoriale, nella quantificazione dei trattamenti economici dei dipendenti trasferiti al Ministero non avrebbe dovuto considerare “sic et simpliciter” il trattamento economico in godimento ma avrebbe dovuto tenere conto dell’anzianità maturata, degli altri emolumenti corrisposti e della indennità accessoria corrisposta dalla Provincia di Roma prima del loro trasferimento al Ministero e che quest’ultimo aveva considerato riassorbibile, deducono che il lamentato peggioramento retributivo emergeva dai cedolini stipendiali relativi alle retribuzioni corrisposte dalla Provincia e, successivamente dal Ministero e dai certificati di servizio, sostenendo, quanto a questi ultimi, che essi dimostravano l’attribuzione di un’anzianità di servizio diversa e minore; deducono, inoltre, che il denunciato peggioramento si trascina negli anni e per tutta la carriera con effetti penalizzanti sul trattamento di quiescenza;

9. è inammissibile la censura che addebita alla sentenza il vizio di violazione e falsa applicazione della L. n. 124 del 1999 e succ. modd., art. 8, comma 2;

10. la sentenza rescindente, pronunciata dopo l’intervento della Corte di Giustizia e della Corte E.D.U. (la sentenza rescindente è stata pubblicata il 22.12.2011, successivamente alla pubblicazione della sentenza Agrati ed altri contro Italia del 7 giugno 2011, della quale si dà conto nella motivazione), ha ribadito l’efficacia retroattiva della L. n. 266 del 2005, art. 1; ha richiamato i quattro interventi del Giudice delle leggi, che hanno escluso profili di illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica; ha ritenuto che il complesso normativo fosse, appunto, costituito dalle leggi n. 124/1999 e 266/2005 e che, sulla base del diritto Eurounitario, come interpretato dalla Corte di Lussemburgo, la domanda potesse trovare accoglimento solo nell’ipotesi di accertato peggioramento retributivo sostanziale;

11. a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione, e di tener conto di eventuali mutamenti giurisprudenziali della stessa Corte, anche a Sezioni Unite, non essendo consentito in sede di rinvio sindacare l’esattezza del principio affermato dal giudice di legittimità (Cass. nn. 4087/2019, 4086/2019, 30916/2018, 1995/2015, 17353/2010, 23169/2006, 16518/2004, 11290/1999);

12. dall’irretrattabilità del principio di diritto discende che la Corte di Cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dalla “regula iuris” in precedenza enunciata, perchè l’efficacia vincolante, che si estende anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata oggetto di giudicato implicito interno (Cass. nn. 20981/2015, 17353/2010), viene meno solo qualora la norma, in epoca successiva alla pubblicazione della pronuncia rescindente, sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima ovvero sia divenuta inapplicabile per effetto di “ius superveniens” (Cass. nn. 20128/2013, 13873/2012, 17442/2006);

13. tali ultime condizioni non ricorrono nel caso di specie, perchè il quadro normativo è rimasto immutato rispetto a quello apprezzato dalla sentenza rescindente, che, come già evidenziato, ha indicato con chiarezza i limiti del giudizio di rinvio, subordinando l’accoglimento dell’originaria domanda all’esito dell’accertamento di fatto, che è stato effettuato dalla Corte territoriale in termini negativi per gli originari ricorrenti;

14. la Corte territoriale ha accertato che dalla documentazione allegata agli atti emergeva che ai ricorrenti all’atto del trasferimento era stata riconosciuta un’anzianità convenzionale utile ai fini giuridici ed un assegno “ad personam” che aveva garantito il mantenimento del livello retributivo anteriore al trasferimento, sicchè i lavoratori al momento del trasferimento avevano continuato a percepire uno stipendio complessivo pari a quello già in godimento;

15. a fronte di detto accertamento di merito, effettuato nel rispetto dei principi affermati nella sentenza rescindente, i ricorrenti, come già evidenziato, si limitano a dedurre di avere subito un peggioramento retributivo senza censurare l’accertamento compiuto dal giudice del rinvio in ordine alla insussistenza di un peggioramento retributivo sostanziale rispetto al trattamento fruito al momento del trasferimento e ciò fanno richiamando atti e documenti (cedolini paga, atti di inquadramento) nemmeno riprodotti nelle parti rilevanti nel ricorso (Cass. SSUU 8077/2012; Cass. 5696/2018, 24883/2017, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010);

16. la censura formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile perchè il vizio motivazionale addebitato alla sentenza impugnata (pubblicata il 18.12.2013) è estraneo al mezzo impugnatorio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. SS.UU. n. 8053/2014);

17. il motivo è inammissibile nella parte in cui è fatto riferimento al mezzo impugnatorio delineato nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in quanto, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, non sono state chiarite le ragioni per le quali la sentenza impugnata ed il procedimento sono nulli;

18. in via conclusiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

19. non occorre pronunciare sulle spese del giudizio di legittimità in quanto il Ministero, rimasto intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva;

20. sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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