Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9804 del 23/04/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9804 Anno 2013
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: BERTUZZI MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Comune di Trappeto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso per procura in calce al ricorso dall’Avvocato Agostino Lombardo,
domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.

Ricorrente
contro
Romano Rappresentanze di Romano Antonino & C.

Intimato

avverso la sentenza n. 64 del Tribunale di Palermo, Sezione distaccata di
Partinico, depositata il 6 maggio 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 marzo 2013
dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Costantino Fucci, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
Con sentenza n. 64 del 6 maggio 2008 il Tribunale di Palermo, Sezione
distaccata di Partinico, respingeva l’appello del Comune di Trappeto per la
riforma della pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto

Data pubblicazione: 23/04/2013

R.G. N. 19277/08.
dalla Romano Rappresentanze di Romano Antonimo & C. per l’annullamento
del verbale della Polizia municipale che le contestava la violazione dell’art. 142,
comma 8, codice della strada, accertata mediante impiego dell’apparecchio di
rilevazione della velocità denominato velomatic 512, avendo ritenuto il giudice
di appello l’illegittimità della contestazione per essere stata accertata mediante
utilizzazione di apparecchiatura non omologata, non soggetta all’apposito

Per la cassazione di questa decisione ricorre il Comune di Trappeto con atto
notificato 1’11 luglio 2008, sulla base di quattro motivi.
L’intimata Romano Rappresentanze di Romano Antonimo & C. non ha svolto
attività difensiva.

Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per violazione
dell’art. 23, comma 7, della legge n. 689 del 1981, per avere il Tribunale deciso
la causa senza procedere alla lettura del dispositivo in udienza.
Il motivo è infondato.
Questa Corte si è già occupata della questione della disciplina normativa
applicabile, in mancanza di disposizioni specifiche, al giudizio di secondo grado
instaurato nei confronti di una sentenza emessa in materia di opposizione a
sanzione amministrativa, precisando al riguardo che il relativo procedimento di
appello si deve svolgere, nel regime applicabile a seguito dell’entrata in vigore
dell’art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, secondo le regole generali del processo
ordinario. Ciò in quanto il legislatore del 2006 si è limitato ad assoggettare ad
appello le sentenze e le ordinanze di cui si tratta, senza null’altro disporre. Ne
consegue che nel giudizio di gravame vanno osservate, in quanto applicabili e
nei limiti della compatibilità, le norme ordinarie che disciplinano lo svolgimento
di quello di primo grado davanti al tribunale, come dispone l’art. 359 cod. proc.
civ. ( Cass. n. 3058 del 2012; Cass. n. 5826 del 2011; Cass. S.U. n. 23285 del
2010 ), tra le quali non figura quella che prescrive la lettura del dispositivo della
sentenza in udienza.
Il secondo motivo denunzia violazione ed erronea applicazione dell’art. 112
cod. proc. civ., per avere il giudice a quo rigettato l’appello in ragione del
difetto di prova da parte dell’Amministrazione della effettiva omologazione
dell’apparecchio utilizzato per l’accertamento della infrazione nonostante che

controllo di taratura e la cui installazione non risultava autorizzata.

R.G. N. 19277/08.
tale contestazione non fosse mai stata sollevata dallaopponente, che si era
limitata a dedurre l’inaffidabilità dell’apparecchio per mancanza di taratura.
Il mezzo è fondato.
Dall’esame degli atti e, in particolare, dalla lettura del ricorso in opposizione —
consentita a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio
denunziato — risulta invero che l’opponente si era limitato a dedurre, quale unico

essa fosse stata accertata mediante impiego di apparecchio soltanto omologato
ma non sottoposto al controllo periodico di taratura.
Appare evidente pertanto il vizio di extrapetizione in cui è incorso il giudice di
secondo grado, laddove ha rigettato l’appello del Comune anche sulla base del
presupposto, diverso da quello denunziato, che il singolo apparecchio utilizzato
non risultasse omologato.
Il terzo motivo di ricorso, che denunzia violazione ed erronea applicazione
dell’art. 142 del codice della strada, dell’art. 345 del relativo regolamento di
esecuzione e dell’art. 4 del d.m. 29 ottobre 1997, censura la decisione
impugnata per avere affermato che gli apparecchi tipo Velomatic di
accertamento della velocità dei veicoli possono essere utilizzati per
l’accertamento delle violazioni stradali solo se sottoposti al controllo di taratura
periodica di cui alla legge n. 273 del 1991.
Anche questo mezzo è fondato, in quanto il sistema di controlli tramite taratura,
istituito dalla legge n.273 del 1991, attiene alla materia c.d. metrologica, a cui
rimangono estranei i dispositivi di misurazione elettronica della velocità ( Cass.
n. 23978 del 2007), limitandosi la legge a richiedere per essi la omologazione,
requisito affatto diverso e che peraltro opera con riferimento al tipo o modello di
dispositivo utilizzato, non già in relazione ad ogni singola apparecchiatura (
Cass. n. 15597 del 2012; Cass. n. 9846 del 2010; Cass. n. 5889 del 2004).
Il quarto motivo di ricorso denunzia infine come insufficiente ed illogica
l’affermazione del Tribunale secondo cui non vi sarebbe nel caso di specie
certezza in ordine alla autorizzazione dell’installazione dell’impianto utilizzato
per l’accertamento della violazione, tenuto conto che il corrispondente decreto
prefettizio ne prevedeva l’uso sulla strada statale 187 dal km. 60,00 al km. 63,00
Trappeto — Palermo, mentre nel verbale di contestazione non risulta precisato
che il mezzo percorreva detta strada con direzione Palermo.
3

motivo di illegittimità del verbale di contestazione della violazione, il fatto che

R.G. N. 19277/08.
Il motivo è fondato, apprendo l’interpretazione del provvedimento prefettizio
accolta dal Tribunale, secondo cui esso avrebbe consentito l’installazione
dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità nel tratto di strada ivi indicato
solo nella direzione Trappeto — Palermo e non anche nella direzione contraria,
non solo non motivato, ma evidentemente frutto di una interpretazione
puram2te formalistica, che non appare in linea con la finalità del

4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito con 1. n. 168 del 2002, conferisce al
prefetto la competenza ad individuare le strade o i tratti di strada in cui possono
essere installati dispositivi di controllo della velocità, senza richiedere che sia
specificato anche il senso di marcia.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito mediante
rigetto del ricorso in opposizione, attese le ragioni esposte in sede di esame dei
motivi.
Le spese di giudizio, riferite a tutti i gradi di giudizio, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza della opponente.

P.Q.M.
accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso e rigetta il primo,
cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso in opposizione; condanna l’opponente al pagamento
delle spese di giudizio, che liquida in euro 400, di cui euro 200 per diritti e euro
180 per onorari, per il primo grado, in euro 300, di cui euro 180 per diritti e euro
100 per onorari, per il secondo grado, e in euro 800, di cui euro 600 per
compensi, oltre accessori di legge, per il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2013.

provvedimento e l’interesse pubblico che esso persegue, tenuto conto che l’art.

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