Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9804 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 20/02/2017, dep.19/04/2017),  n. 9804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ARMERINA CALCESTRUZZI s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, A.A. e L.P.G., elettivamente

domiciliati in Roma, via Tacito n. 90, presso l’avv. Giovanni

Vaccaro, rappresentati e difesi dall’avv. Antonino Minacapilli,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, n. 142/28/09, depositata il

29 ottobre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 febbraio 2017 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, indicata in epigrafe, con la quale, in controversie concernenti avvisi di accertamento emessi, per IRPEG ed IRAP relative all’anno 1999, nei confronti della Armerina Calcestruzzi s.r.l. e, per IRPEF relativa al medesimo anno, nei confronti dei soci L.P.G. e A.A., sono stati accolti gli appelli (riuniti) proposti dai contribuenti contro le tre sentenze di primo grado, che ne avevano parzialmente accolto i ricorsi;

il giudice d’appello, ha rilevato, fra l’altro, che il procedimento seguito dai verificatori “sebbene apparentemente puntuale, pure trova in sè elementi di critica, non solo per il riscontro di errori di calcolo nella contabilizzazione dei componenti positivi e negativi del reddito, ma anche degli stessi presupposti”, e ciò in quanto la società, al momento della verifica, “era alquanto deprezzata, sia per la inevitabile mancata presenza di uno dei soci, che per lo scadimento degli stessi materiali che hanno contribuito ad accumulare consistenti perdite”; ha aggiunto che i contribuenti avevano chiesto “un accertamento con adesione che l’intransigenza dell’Ufficio finanziario non ha reso possibile” e che l’espressione “ritiene conforme a giustizia”, utilizzata dal primo giudice, era pienamente legittima;

i contribuenti hanno resistito con controricorso;

il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per extrapetizione, avendo la CTR accolto gli appelli dei contribuenti con argomentazioni estranee ai motivi di gravame;

col secondo motivo, denuncia ancora la violazione dell’art. 112 cit. per omessa pronuncia sui motivi dell’appello incidentale proposto dall’Ufficio;

premesso che il ricorso è ammissibile perchè, contrariamente a quanto eccepito dai controricorrenti, non tende affatto ad un riesame del merito, i motivi sono fondati;

dal raffronto tra le censure formulate negli atti di gravame (appelli principali della società e dei soci e relativi appelli incidentali dell’Ufficio), testualmente riprodotti nel ricorso, e la motivazione della sentenza impugnata emerge, infatti, che il giudice a quo, da un lato, ha accolto gli appelli principali sulla base, essenzialmente, di considerazioni e rilievi – sopra riportati in narrativa – non attinenti alle specifiche doglianze espresse avverso le sentenze di primo grado (concernenti, fra l’altro, l’entità di costi e perdite per “omessa applicazione” degli artt. 109 e 84 nuovo TUIR, già, rispettivamente, artt. 75 e 102) e, dall’altro, ha omesso di pronunciare, anche nel dispositivo, sugli appelli incidentali dell’Ufficio, con i quali si chiedeva la parziale riforma delle pronunce impugnate, con conferma degli avvisi di accertamento (ferma restando la misura della perdita già riconosciuta dall’Ufficio e accertata dal primo giudice);

che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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