Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9804 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. I, 14/04/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16147/2019 proposto da:

D.I., elettivamente domiciliato in Roma, presso la CORTE

DI CASSAZIONE e rappresentato e difeso dall’avvocato LEUZZI STAFANO

MICHELE;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2021 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso, notificato ad aprile 2019, avverso il decreto del Tribunale di Bari del 20.12.2018, che ha respinto l’opposizione al diniego di riconoscimento della protezione internazionale della competente commissione territoriale;

– che non svolge difese l’intimato, avendo il Ministero presentato solo atto per la partecipazione alla udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

– che il ricorso è stato presentato in virtù di una procura speciale, priva dei riferimenti al provvedimento impugnato;

– che, invero, la procura non è speciale, in quanto prevede genericamente di attribuire al difensore la facoltà di esperire mediazioni, transigere, conciliare, ecc., senza nessun’altra indicazione al riguardo;

– che, secondo principio consolidato (cfr., da ultimo, Cass. 13 marzo 2020, n. 7137), “In tema di ricorso per cassazione, non può considerarsi speciale, come l’art. 365 c.p.c., prescrive, la procura conferita a margine del foglio in bianco, in quanto di data anteriore alla stesura del ricorso, la quale non contenga richiami alla fase processuale di legittimità, ma specifici riferimenti a fasi e poteri propri esclusivamente del giudizio di merito, oltre che l’elezione di domicilio in luogo diverso da Roma; in tal caso, invero, la procura non è un “tutt’uno” con il ricorso e, quindi, non può attribuirsi alla parte la volontà, in contrasto con le espresse indicazioni contenute nella procura, compresa l’elezione di domicilio, di promuovere un giudizio di cassazione”;

– che, inoltre, con riguardo alla mancanza di data della predetta procura, in fattispecie analoga si è affermato (Cass. 3 febbraio 2020, n. 2342; Cass. 17 gennaio 2020, n. 1043) che è inammissibile il ricorso per cassazione munito di una procura speciale alle liti (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto) priva della data di rilascio, nonchè della correlata certificazione da parte del difensore, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, non potendosi verificare il conferimento della stessa in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato;

– che la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

 

 

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