Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9803 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. II, 04/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 04/05/2011), n.9803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

– A.S. (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dagli avv.ti Barilli Stefano e Giuseppe Bernardi ed elettivamente

domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Monte Zebio

n. 28 scala A, int. 6, giusta procura a margine del ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

– G.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 13426/2004 del Tribunale di Milano, in

funzione di giudice di appello, depositata il 24/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

7/04/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.S. chiese ed ottenne dal Giudice di Pace di Milano che fosse ingiunto ad G.A. il pagamento di L. 5 milioni, producendo un assegno di importo corrispondente, assumendo che lo stesso fosse stato consegnato quale caparra di un preliminare avente ad oggetto la vendita da parte della medesima G. di un appartamento sito in (OMISSIS) e che non era poi stato seguito dal trasferimento della proprieta’, non essendo stato erogato il mutuo che costituiva una delle condizioni per la stipula del contratto definitivo. La G. propose opposizione evidenziando che in realta’ il mutuo era stato concesso e che l’assegno era stato consegnato dal promissario acquirente all’agenzia di mediazione immobiliare con l’incarico di trasferirlo ad essa opponente quale acconto sul prezzo concordato una volta che la suddetta condizione si fosse verificata. A sua volta l’opposto si costitui’ contestando la fondatezza delle difese avversarie.

L’adito Giudice di Pace, pronunziando sentenza n. 14086/2002, revoco’ il decreto ingiuntivo e, ritenuto che il contratto preliminare non avesse portato alla stipula del definitivo per la condotta non chiara tenuta da entrambe le parti, condanno’ la G. a restituire all’ A. il 50% di quanto ricevuto, all’esito di una valutazione equitativa. Il Tribunale di Milano, pronunziando sentenza n. 13426/2004, respinse l’appello dell’ A. ed accolse in parte il gravame incidentale della G., revocando nuovamente il decreto ingiuntivo e condannando l’ A. a rimborsare controparte delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio.

Il giudice del gravame pervenne a tale decisione ritenendo che, dalle prove testimoniali assunte, fosse risultata provata la concessione del mutuo nonche’ la comunicazione della circostanza all’ A., che si sarebbe dichiarato non piu’ interessato all’acquisto, con cio’ rendendo legittimo il recesso della G. e la messa all’incasso dell’assegno, da considerarsi come caparra confirmatoria.

Contro tale sentenza l’ A. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi. La G. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 — Con il primo motivo il ricorrente si duole dell’accoglimento dell’appello incidentale nonostante questo fosse da considerarsi tardivo e che avesse ad oggetto la revoca del decreto ingiuntivo, gia’ oggetto di identico provvedimento del Giudice di Pace.

1/a – Nulla la Corte puo’ delibare in merito alla tardivita’ del gravame incidentale, non avendo parte ricorrente specificato quando fu depositata la comparsa di risposta contenente il gravame della G., rispetto all’udienza di prima comparizione innanzi al tribunale.

1/b – Per quanto invece concerne il rilievo con il quale sostanzialmente si fa valere la carenza di interesse della G. nell’ottenere, per il tramite di un appello incidentale, una revoca gia’ contenuta nella sentenza appellata, lo stesso e’ infondato in quanto dalle lettura delle conclusioni trascritte nella sentenza del Tribunale appare evidente che la reiterazione della domanda di revoca del decreto d’ingiunzione doveva mettersi in relazione alla richiesta di riforma della sentenza nella parte in cui riconosceva — in via di equita’- l’obbligo della G. di restituire il 50% della caparra.

2 — Si duole poi il ricorrente di esser stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nonostante che la G. fosse stata condannata a pagare la meta’ dell’importo dell’assegno; anche tale motivo non e’ accoglibile in quanto la Corte distrettuale regolo’ le spese in forza di una valutazione complessiva della soccombenza con decisione discrezionale e non irragionevole, rispettosa pur sempre del principio che le spese non possono comunque andare a carico della parte totalmente vittoriosa, veste che sicuramente l’ A. non rivestiva.

3 — Con il terzo motivo il ricorrente lamenta “vizi di motivazione — omessa e/o errata lettura delle prove documentali — omessa e/o errata valutazione delle prove testimoniali e dell’interpello di A. — omessa e/o errata valutazione del comportamento di A. e di G. e dell’onere probatorio a carico di G. “assumendo che le circostanze fattuali che il giudice del gravame aveva valutato come confuse e contraddittorie, sarebbero state invece — ad una miglior lettura delle emergenze di causa- chiare nel senso di far emergere l’infondatezza delle difese della G..

3/a – Come mezzo al fine l’ A. ripercorre in 14 pagine tutta l’istruttoria di causa, delibando le testimonianze, le prove documentali e la prova per interpello, in maniera del tutto diversa da quella compiuta dal Giudice dell’Appello, senza neppure riportarne i contenuti limitandosi ad una sintesi di tali emergenze istruttorie.

3/b – Tale censura non e’ ammissibile non solo perche’ la valutandone delle prove e’ lasciata al libero apprezzamento del giudice di merito e la motivazione adottata dal Tribunale in sede di gravame e’ congrua e non contraddittoria nelle sue proposizioni ma anche e soprattutto perche’ le deduzioni difensive non fanno riferimento alle eventuali censure contenute nell’appello, si’ da mettere in grado questa Corte di scrutinare la condivisibilita’ del processo logico in quest’ultimo contenuto.

3/c – Va altresi’ sottolineato che alcune censure che vengono riassunte nel difetto di motivazione in realta’ impingono nella percezione dei fatti processuali da parte del giudice di secondo grado, e quindi, semmai avrebbero trovato ingresso in un’impugnazione di tipo revocatorio (cfr. missiva del 27 febbraio 2000 che il Tribunale avrebbe interpretato come richiesta di mutuo ventennale mentre, secondo l’ A., si sarebbe trattato di una proposta di mutuo da parte della Banca).

3/d – Del tutto inammissibile e’ infine la reiterata e meramente assertiva contestazione — contenuta nel ricorso – sia della non affidabilita’ dei testi indotti dalla G. sia della corrispondenza al vero di alcune circostanze riferite dai medesimi che, del pari alle altre, sfugge alla delibazione critica di questa Corte, avente ad oggetto il corretto svolgersi del ragionamento giudiziale e non gia’ la scelta delle prove da porre a base della decisione.

4 — Con il quarto motivo titolato “caparra confirmatoria — risoluzione per inadempimento” il ricorrente lamenta, in via subordinata, l’omesso esame della fattispecie, in relazione agli artt. 1385 e/o 1453 cod. civ.: tale censura, nonostante il richiamo alle norme sulla caparra confirmatoria, non e’ diretta a far valere una violazione di legge da parte del giudice dell’appello — nel senso di un’erronea sussunzione del fatto processuale nella norma astratta – quanto piuttosto a ribadire l’erronea valutazione delle prove — dirette e logiche- operata dal giudice dell’appello per sostenere l’avveramento della condizione e, di conseguenza, accertato l’inadempimento di esso ricorrente, al fine di consentire l’incameramento della caparra confirmatoria da parte della G., contraente giudicata non inadempiente. Sul punto debbono quindi richiamarsi le considerazioni sopra esposte sub 3; va altresi’ sottolineato che la tematica attinente al recesso non venne sollevata in grado di appello, divenendo, anche per tale ragione, insuscettibile di ulteriore scrutinio in questa sede.

5 – Stante la mancata costituzione della parte sostanzialmente vittoriosa, non v’e’ da provvedere in merito alla ripartizione dell’onere delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Respinge il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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