Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9802 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. I, 14/04/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 14/04/2021), n.9802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9987/2019 proposto da:

B.E., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Tiffi Marco, marco.tiffi.venezia.pecavvocati.it,

giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il

05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Palermo ha respinto l’opposizione proposta dal cittadino bengalese B.E., n. (OMISSIS), contro la decisione della Commissione territoriale di Trapani, ravvisando l’insussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale o umanitaria.

1.1. Avverso detto decreto il ricorrente ha proposto un motivo di ricorso per cassazione. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2. Il ricorrente deduce la violazione di varie disposizioni di legge (art. 1 Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951; art. 10 Cost.; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,4,7,14,16,17; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6), in uno all’omesso esame di fatto decisivo, “in quanto non sarebbe stata valutata la posizione personale del ricorrente, giunto in Italia ancora minorenne, dopo aver vissuto drammatiche vicende in Libia ed alla luce della situazione generale esistente in Bangladesh”.

3. Preliminarmente all’esame del motivo – che peraltro difetta di autosufficienza in relazione ai canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. Sez. U., 8053/2014; Cass. 6735/2020) – va rilevata d’ufficio l’invalidità della procura ad litem, conferita all’avvocato Marco Tiffi su foglio separato e congiunto materialmente al ricorso.

3.1. In primo luogo, essa si riferisce genericamente ad un (non meglio specificato) “giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione di Roma contro il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, in ogni sua fase e grado, anche di impugnazione o opposizione, cautelare, monitoria, di esecuzione e relative opposizioni, di riassunzione” e non contiene alcun riferimento al decreto impugnato (numero di registro, data della decisione o della sua comunicazione) e quindi alla sua anteriorità rispetto al rilascio della procura, in violazione del requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c. (ex multis, Cass. 25447/2020, 25304/2020, 23978/2020, 7137/2020, 27540/2017, 7014/2017, 7084/2006).

3.2. Essa non soddisfa nemmeno i requisiti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, norma speciale che, nei giudizi in materia di protezione internazionale, prevede espressamente l’obbligo, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, del conferimento della procura in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, prescrivendo a tal fine la certificazione della data di rilascio a cura del difensore incaricato (ex plurimis Cass. 19164/2020, 20075/2020, 15211/2020, 4069/2020, 2342/2020, 30620/2019, 17717/2018).

4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile senza statuizione sulle spese, stante l’assenza di difese del Ministero intimato.

5. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U., 23535/2019), da porre a carico del difensore del ricorrente, trattandosi di attività processuale della quale il legale, in quanto privo di valida procura ad litem, assume la responsabilità in via esclusiva (Cass. 25435/2019, 32008/2019).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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