Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9802 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. II, 04/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 04/05/2011), n.9802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.C., rappresentata e difesa, in virtu’ di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Millemaci Teobaldo,

elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv. Federico Lodato in

Roma, via Telesforo, n. 10;

– ricorrente –

contro

PA.Ca., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Gazzara Antonino e

Iannelli Antonino, elettivamente domiciliata nello studio di

quest’ultimo in Roma, viale Mazzini, n. 131;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 450 del 23

novembre 2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 6

aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Golia Aurelio, che ha concluso per l’estinzione del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con atto di citazione notificato il 19 febbraio 1996, P. C. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina Pa.Ca., chiedendo che venisse accertata la responsabilita’ della convenuta per la mancata demolizione e ricostruzione, secondo gli accordi intercorsi tra le parti, dell’immobile sito in (OMISSIS), di cui esse erano comproprietarie, con condanna al risarcimento dei danni;

che si costitui’ la convenuta, resistendo;

che con sentenza in data 20 dicembre 2001 l’adito Tribunale rigetto’ la domanda;

che questa pronuncia e’ stata confermata dalla Corte d’appello di Messina, che con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 23 novembre 2004 ha rigettato il gravame di P. C.;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello P. C. ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi;

che l’intimata Pa.Ca. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 29 marzo 2011 la ricorrente P.C. ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che la controricorrente Pa.Ca. ha accettato la rinuncia;

che tanto la rinuncia quanto l’accettazione sono sottoscritte dalle parti e dai loro difensori;

che sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 cod. proc. civ., deve essere dichiarata l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia;

che non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese, avendo la controricorrente aderito alla rinuncia.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara, l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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