Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9801 del 23/04/2010
Cassazione civile sez. I, 23/04/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 23/04/2010), n.9801
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – President – –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consiglie – –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consiglie – –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consiglie – –
Dott. DIDONE Antonio – Consiglie – –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.G., con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 20,
presso l’Avv. Menicacci Stefano che la rappresenta e difende come da
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Perugia
depositato il 30 gennaio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 20 gennaio 2010 dai Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Avv. T.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto il ricorso di S.N. con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo, omettendo tuttavia di disporre la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.
La causa e’ stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Alberto Giusti con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La relazione redatta ex art. 380-bis c.p.c. e’ del seguente letterale tenore:
“Il ricorso dell’Avv. T.G. – che, in base a quanto risulta dagli atti, aveva fatto domanda di distrazione delle spese, dei diritti e degli onorari (anticipati e non riscossi) – e’ certamente ammissibile, alla stregua del costante indirizzo di questa Corte (da ultimo, Cass., Sez. 1^, 23 marzo 2007, n. 7237, n. 7238 e n. 7239), ed e’ altresi’ fondato, non avendo la Corte di merito provveduto, come chiesto e come dovuto, ad operare la distrazione delle spese, quali attribuite e liquidate alla parte.” Ritiene il Collegio di poter condividere le argomentazioni esposte nella relazione e le soluzioni prospettate.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito e disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
L’oggetto del ricorso giustifica la compensazione ih ragione dei due terzi delle spese di questa fase.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dispone la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario; compensa per due terzi le spese di questa fase che liquida per l’intero in complessivi Euro 330, di cui Euro 230 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, condannando l’Amministrazione alla rifusione del residuo.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010