Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9800 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9800 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 21948-2008 proposto da:
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI & CETARA Società
Cooperativa a R.L., C.F. 00252880653, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo
studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la
2015

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

540
contro

VEGLIA FRANCESCO;
– intimato –

Data pubblicazione: 13/05/2015

Nonché da:
VEGLIA

C.F.

FRANCESCO,

elettivamente domiciliato

VGLENC73A13H703D,

in ROMA, VIALE LIEGI N.

35/B, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BANDINI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI GALLO,

– controricorrente e ricorrente incidentale contro
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI & CETARA Società
Cooperativa a R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio
dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– con troricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 734/2008 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 11/06/2008, R.G. N.
807/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/02/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito l’Avvocato ARMENTANO Antonio per delega DE LUCA
TAMAJO Raffaele;
udito l’Avvocato SALERNO Luigi per delega GALLO
Giovanni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

giusta delega in atti;

Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per:
0
infondato il l ° e 3 motivo, accoglimento 2 ° motivo
del ricorso principale, assorbito ricorso
incidentale.

/

/

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 11 giugno 2008 la Corte d’appello di Salerno rigettava l’appello della Banca di
Credito Cooperativo di Scafati e Cetara s.c.ar.l. avverso la sentenza di primo grado, che aveva
dichiarato la nullità del contratto a tempo determinato stipulato il 10 dicembre 2003 dalla

successivamente prorogato fino al 30 novembre 2004, nonché della risoluzione in data 1°
dicembre 2004 ed accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato dalla data
iniziale, con la condanna della datrice alla riassunzione del lavoratore e al pagamento delle
retribuzioni maturate dal 22 aprile 2005 (data di messa a disposizione delle energie lavorative
del lavoratore) al momento di effettiva riassunzione.
A motivo della decisione, la Corte territoriale condivideva l’inefficacia, ravvisata dal
Tribunale, dell’apposizione del termine, in assenza della forma scritta e delle ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo prescritte dall’art. 1 d.1g. 368/01 e
escludeva, una volta convertito il rapporto di lavoro da tempo determinato, per illegittimità
del termine, a tempo indeterminato, l’integrazione del giustificato motivo oggettivo di
licenziamento ai sensi dell’art. 3 1. 604/66 per il solo venir meno della situazione determinante
l’originaria assunzione, attesa la necessità di un’autonoma causa, non ravvisabile nel
cambiamento del sistema informativo allegato, ma non provato nell’incidenza sulla
consistenza degli organici né sulla struttura produttiva: senza però rendere alcuna statuizione
sull’illegittimità del secondo licenziamento, inammissibile per vizio di extrapetizione, avendo
il Tribunale omesso di pronunciare su tale domanda subordinata del lavoratore, al riguardo
non appellante in via incidentale. Infine, essa riteneva carenti elementi concreti per la
deducibilità dell’ aliunde perceptum né percipiendum dal danno risarcito al lavoratore.
Con atto notificato il 18 settembre 2008, Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara
s.c.ar.l. ricorre per cassazione con tre motivi, cui resiste Francesco Veglia con controricorso,
contenente appello incidentale con quattro motivi; ad esso replica la banca con controricorso;
entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Banca con Francesco Veglia, assunto come cassiere per l’iniziale periodo di sei mesi

Con il primo motivo, la banca ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4,
5 dig. 368/01, 2 1. 230/62, 1419, 1362 ss. c.c., 11 e 15 disp. prel. c .c., in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erronea interpretazione della nuova normativa in materia di
contratto a termine, rispondente ad un più libero e flessibile ricorso ad essa del datore di
lavoro, in funzione sostanzialistica e non formalistica, come erroneamente interpretata dalla

in forma scritta, non anche delle ragioni indicate dall’art. 1 dig. cit., purchè provate nella loro
esistenza, neppure concretamente esaminate dalla Corte, che parimenti non aveva accertato la
validità della proroga del 10 giugno 2004, non più giustificata da un’esigenza imprevedibile ai
sensi dell’art. 2 1. 230/62, ma dalla sua natura oggettiva ai sensi dell’art. 4 (1.1g. 368/01.
Con il secondo, la banca ricorrente deduce violazione dell’art. 21 1. 133/08, in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per applicabilità dello ius superveniens (di previsione di
una sola indennità tra le 2,5 e le 6 mensilità in caso di violazione degli artt. 1, 2 e 4 (1.1g.
368/01) ai giudizi pendenti, a fronte della condanna della Corte salernitana alla riassunzione
del lavoratore e al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di messa a disposizione
delle sue energie lavorative fino al momento di effettiva riassunzione.
Con il terzo, la banca ricorrente deduce violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c. e
contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per
vizio di extrapetizione della sentenza impugnata, che, rilevata l’omessa pronuncia della
sentenza di primo grado sull’impugnazione del secondo licenziamento e il mancato appello
incidentale del lavoratore, l’ha tuttavia confermata, anche nel dispositivo, per la ritenuta
continuità giuridica del rapporto di lavoro, invece risolto per detto successivo licenziamento,
in ordine al quale aveva peraltro ravvisato in motivazione l’inidoneità della ragione addotta
all’integrazione di giustificato motivo oggettivo ex art. 3 1. 604/66.
Con il primo motivo, il lavoratore a propria volta deduce, in via incidentale, violazione e falsa
applicazione degli artt. 112, 343, 346 e 436 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3
c.p.c., per l’effettiva pronuncia del tribunale anche sull’illegittimità del licenziamento 12
maggio 2004 ai sensi dell’art. 3 1. 604/66, sia pure senza esplicita statuizione ma come
antecedente logico-giuridico, avendo escluso la ricorrenza del giustificato motivo oggettivo in
parte motiva e condannato la banca datrice, accertata l’instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per inefficacia del termine apposto, alla riassunzione e al pagamento

Corte territoriale: comportandone l’inefficacia la sola mancanza dell’apposizione del termine

delle retribuzioni maturate dalla data di messa a disposizione delle sue energie lavorative al
momento di effettiva riassunzione; con la conseguenza del pieno conseguimento del “bene
della vita” richiesto, senza un proprio onere, siccome affatto soccombente, di impugnazione
incidentale ma di semplice riproposizione della questione, come in effetti avvenuto.
Con il secondo, il lavoratore deduce violazione degli artt. 112, 132 c.p.c., in relazione all’art.

sull’illegittimità del licenziamento 12 maggio 2004 ai sensi dell’art. 3 1. 604/66, sia pure senza
esplicita statuizione in dispositivo, tuttavia ben ricavabile dalla ravvisata inesistenza in
motivazione di un giustificato motivo oggettivo e dalla condanna della banca datrice alla
riassunzione del lavoratore e al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa a
disposizione delle sue energie lavorative fino all’effettiva riassunzione.
Con il terzo, il lavoratore deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 329, 343, 346
c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per omessa pronuncia della Corte
territoriale sulla domanda di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo
sull’erroneo rilievo della mancata interposizione (sul presupposto dell’implicita pronuncia del /
primo giudice su detto licenziamento, ritenuto tamquam non esset) di appello incidentale del
lavoratore, comunque riproponente la questione con manifestazione di volontà inequivocabile.
Con il quarto, il lavoratore deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 5 c.p.c., per non corretta individuazione dalla Corte territoriale delle domande
proposte di condanna della banca datrice al ripristino del rapporto di lavoro con eventuale
accertamento dell’invalidità del recesso e in via alternativa di reintegrazione nel rapporto,
accertata l’illegittimità del recesso, con non corretta interpretazione del contenuto della
statuizione del tribunale, nel senso di sua ravvisata omissione di pronuncia sulla illegittimità
del licenziamento.
Il primo motivo principale, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, 5 d.lg
368/01, 2 1. 230/62, 1419, 1362 ss. c.c., 11 e 15 disp. prel. c .c., per erronea interpretazione
della nuova normativa in materia di contratto a termine, è infondato.
La Corte territoriale ha correttamente interpretato la normativa denunciata di violazione, per la
necessità della specificazione scritta delle ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo giustificanti l’apposizione di un termine alla durata del contratto di
lavoro subordinato, a norma dell’art. 1 d.1g. 368/01. L’interpretazione è conforme al

360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erronea esclusione di una pronuncia del tribunale

consolidato insegnamento di questa Corte, cui va data continuità, secondo il quale detta norma
ha confermato il principio generale di normalità ordinaria del rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria anche nel
sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione
del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”: sicché,

sanzioni espressamente la mancanza, in base ai principi generali in materia di nullità parziale
del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, all’illegittimità del termine ed
alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa
alla sola clausola, pur se eventualmente dichiarata essenziale, e l’instaurarsi di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato (Cass. 27 marzo 2014, n. 7244; Cass. 27 aprile 2010, n. 10033;
Cass. 21 maggio 2008, n. 12985).
Per ragioni di priorità logico-giuridica evidenti, deve ora essere scrutinato il terzo motivo,
relativo a violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c. e contraddittoria motivazione, per vizio
di extrapetizione della sentenza impugnata in ordine alla pronuncia sull’impugnazione del
secondo licenziamento.
Esso è infondato. Non si configurano i vizi denunciati di violazione delle norme di diritto
suindicate, né di motivazione. Si deve ritenere, infatti, che la Corte territoriale abbia
pronunciato anche sulla domanda di illegittimità del successivo licenziamento per giustificato
motivo oggettivo, con implicita statuizione in dispositivo, alla luce del suo tenore di rigetto
dell’appello, avendolo pure adeguatamente motivato, in relazione alla doglianza della banca
appellante in merito alla pronuncia resa al riguardo dal Tribunale.
Questa Corte deve limitarsi alla correzione della motivazione, ai sensi dell’art. 384, ult.
comma c.p.c., laddove, esattamente ravvisata l’esclusione dal primo giudice di una ragione di
giustificato motivo oggettivo, non valutabile ex ante (e pertanto insussistente), pure condivisa
per la necessità di una sua causa autonoma, non ravvisabile nelle stesse, già escluse, ragioni
indicate dall’art. 1 dig. 368/01 (così a pgg. 8, 9 della sentenza), la Corte salernitana ha
espresso un’ingiustificata perplessità sulla portata decisoria della sentenza del Tribunale (“la
motivazione non sembra contenere una precisa presa di posizione sull’argomento e … nel
dispositivo manca una statuizione sul … secondo recesso”: così a pg. 8 della sentenza).

in caso di insussistenza delle ragioni giustificative, e pur in assenza di una norma che ne

Chiara risulta, infatti, la motivazione di rigetto del licenziamento per giustificato motivo
oggettivo del primo giudice, coerentemente riflessa nel dispositivo, di condanna della datrice
alla riassunzione del lavoratore e al pagamento delle retribuzioni maturate dal 22 aprile 2005
(data di messa a disposizione delle energie lavorative del lavoratore) al momento di effettiva
riassunzione: con implicita, evidente esclusione di valida estinzione del rapporto di lavoro.

oggettivo di licenziamento, escludendone la ricorrenza ritenendo indispensabile

“che la

necessità del recesso venga ancorata ad una causa autonoma sussistente al momento della
decisione organizzativa che, nella specie, non può essere ricercata nell’avvenuto passaggio
dal vecchio al nuovo sistema informatico, trattandosi di mutamento di cui non è stata dedotta
né provata la incidenza sulla consistenza degli organici e della struttura operativa”(così a
pg. 9 della sentenza). E la motivazione, di rigetto nel merito della legittimità del
licenziamento, già esclusa per le ragioni dette dal Tribunale, trova coerente riscontro nel
dispositivo: di rigetto tout court dell’appello, senza alcuna (diversa) statuizione conseguente
al rilievo di omessa pronuncia del primo giudice (di cui appunto la banca ricorrente si duole
con il mezzo in esame).
Sicchè, alla luce della ravvisata coerenza della pronuncia della Corte territoriale, nella
individuazione della sua esatta portata precettiva per integrazione del dispositivo con la
motivazione nella parte in cui rivela l’effettiva volontà del giudice (Cass. 11 luglio 2007, n.
15585; Cass. 29 maggio 2006, n. 12802), paiono extravaganti rispetto al coerente percorso
decisionale della sentenza le considerazioni relative alla necessità di un appello incidentale
per l’accoglimento della domanda di illegittimità del secondo legittima per non incorrere in
/
vizio di extrapetizione (terzo e quarto capoverso di pg. 9 della sentenza), certamente prive di
alcun vincolo precettivo.
Dalle superiori ragioni discende coerente il rigetto del mezzo. Ed esso comporta
l’assorbimento di tutti i motivi del ricorso incidentale, per la piena soddisfazione ottenuta dal
lavoratore dalla conferma, con la sentenza della Corte salernitana, della sentenza del Tribunale
dalla qualei(ottenuto integralmente il “bene della vita” richiesto, ossia la riassunzione e la
condanna al pagamento delle retribuzioni sino alla riassunzione stessa (così a pg. 59 del
controricorso, in riferimento al primo motivo, di violazione e falsa applicazione degli artt.
112, 343, 346 e 436 c.p.c., per l’effettiva pronuncia del tribunale anche sull’illegittimità del

E la Corte ha esplicitamente affrontato il merito dell'(in)esistenza del giustificato motivo

licenziamento 12 maggio 2004 ai sensi dell’art. 3 1. 604/66, sia pure senza esplicita statuizione
ma come antecedente logico-giuridico).
Il secondo motivo di ricorso principale, relativo a violazione dell’art. 21 1. 133/08, per
applicabilità dello ius superveniens (di previsione di una sola indennità tra le 2,5 e le 6
mensilità in caso di violazione degli artt. 1, 2 e 4 dig. 368/01) ai giudizi pendenti, è fondato.

illegittima (Corte cost. 14 luglio 2009, n. 214), deve invece essere applicata la successiva
disposizione introdotta dall’art. 32 legge 183/2010, come richiesto dalla banca nella sua
memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Lo ius superveniens costituito dall’art. 32, quinto comma 1. 183/2010 (secondo cui “Nei casi
di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al
risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa
tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto,
avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 1. 604/66, avuto riguardo alla dimensione
dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro ed al comportamento delle
parti”), applicabile anche al giudizio di legittimità ai sensi del settimo comma dell’articolo di
legge citato (Cass. 29 novembre 2013, n. 26840), lo è anche nel presente giudizio, per la sua
pertinenza rispetto alla questione dedotta nel motivo in esame (Cass. 24 giugno 2014, n.
14278; Cass. 1 ottobre 2012, n. 16642; 26 luglio 2011, n. 16266). Essa riguarda proprio la
corresponsione della somma dovuta, a titolo risarcitorio per illegittima apposizione del
termine al contratto a tempo determinato convertito per tale ragione a tempo indeterminato,
cui la banca datrice è stata condannata, in favore del lavoratore, dalla me sa a disposizione
delle sue energie lavorative al momento di effettiva riassunzione, cui pur condannata.
Sicché, dalle superiori argomentazioni discende, in accoglimento del secondo motivo di
ricorso principale, rigettati gli altri ed assorbito il ricorso incidentale, la cassazione della
sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la regolazione delle
spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che
provvederà alla liquidazione dell’indennità spettante a Francesco Veglia, in applicazione
dell’art. 32, quinto comma 1. 183/2010.

P.Q.M.

Ed infatti, se la norma originariamente invocata è stata dichiarata costituzionalmente

La Corte
accoglie il secondo motivo di ricorso principale, rigetta gli altri e assorbe i motivi

dell’incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del

giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.

Il consi dt re est.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2015

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