Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 980 del 17/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 17/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.17/01/2017),  n. 980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6033/2016 proposto da

K.G., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso da se stesso e

dall’avv. Carlo Di Nanni, elettivamente domiciliato presso

quest’ultimo in Napoli, via Pietro Colletta 35;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO D.P. S.P.A. (C.F.), in persona del curatore pro

tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ciro Esposito,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Massimo Proto,

in Roma via Spallanzani 22;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli, depositato il 5 febbraio

2016, nel giudizio iscritto al n.rg. 1846/2013.

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 30 novembre 2016 dal Presidente relatore Dott. Antonio

Didone;

uditi gli avv.ti Carlo Di Nanni e K.G. per il ricorrente e

l’avv. S. Li Rosi per il controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Napoli respinse l’opposizione allo stato passivo del fallimento D.P. s.p.a. proposta da K.G. in relazione al proprio credito per prestazioni professionali, ammesso per soli Euro 2.641,72 per spese ed Euro 20.889,79 per competenze, in privilegio, e per Euro 184,50 in chirografo, e non ammesso, invece, per Euro 27.446,20 per spese ed Euro 207.679,90 per diritti e competenze.

Il Tribunale, dato atto che l’insinuazione al passivo era articolata in una serie di domande di ammissione, contrassegnate dai nn. 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 194 e 314, ritenne di disattendere la prima (n. 154), riguardante una serie di decreti ingiuntivi richiesti ed ottenuti dal legale, sul rilievo che gli importi pretesi da quest’ultimo (Euro 10.740,68 per spese vive ed Euro 64.624,76 per diritti ed onorari oltre accessori) erano superiori a quelli liquidati dal giudice nei decreti ingiuntivi e mancava l’apposita notula dell’avv. K. che giustificasse i maggiori importi richiesti; quanto alle altre domande, escluse del pari la sussistenza della prova del diritto perchè, in mancanza di documentazione della convenzione, dedotta dall’opponente, secondo la quale la società gli avrebbe assicurato un compenso di Euro 200,00 per ciascun atto di messa in mora nei confronti di numerosi debitori della stessa, doveva ritenersi, in base al tenore delle missive inviate dal legale a questi ultimi, che esclusivamente su di essi – e non sulla società – si fosse convenuto che gravava l’onere del compenso per il legale.

L’avv. K. propose ricorso per cassazione e questa Corte, con ordinanza n. 15188 del 2015, ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli.

La S.C. ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti in cui, con riferimento alla domanda n. 154, criticava il ragionamento del Tribunale secondo cui, essendo i compensi pretesi dall’avv. K. eccedenti quelli liquidati con i decreti ingiuntivi emessi su sua richiesta nei confronti dei debitori della D.P. s.p.a. e mancando una specifica nota spese redatta dal legale, nessun compenso poteva spettare a quest’ultimo: mentre logica avrebbe voluto che, una volta ammesso lo svolgimento della prestazione documentato dai non contestati decreti ingiuntivi, fosse riconosciuto almeno il compenso liquidato nei decreti stessi.

Pronunciando in sede di rinvio, con il decreto impugnato il Tribunale ha ammesso il credito dell’opponente limitatamente alla domanda n. 154, nella somma di Euro 27.567,00, in privilegio, detratte le somme percepite dal creditore per effetto di pagamenti eseguiti prima del fallimento, in accoglimento della relativa eccezione formulata dal curatore.

Contro il decreto pronunciato in sede di rinvio K.G. a proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il curatore del fallimento; il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1193, 1241 c.c., artt. 112 e 116 c.p.c., lamentando che il tribunale abbia arbitrariamente qualificato come eccezione di pagamento quella sollevata espressamente dal curatore come eccezione di compensazione; compensazione inammissibile in mancanza di crediti della procedura.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in ordine all’imputazione dei pagamenti eccepiti in compensazione e alla riduzione delle spese di lite liquidate in sede di rinvio.

Premette, altresì, che la procura rilasciata al difensore del curatore si riferisce al giudizio di cassazione e lamenta l’omesso esame della relativa eccezione.

2. Preliminarmente, ritiene il collegio che vada disattesa l’istanza del ricorrente tesa ad ottenere la cancellazione, ex art. 89 c.p.c., delle espressioni in thesi offensive contenute a pag. 5 del controricorso depositato dal fallimento.

Invero, la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi va esclusa allorquando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte, ma – come è all’evidenza nel caso che ci occupa -, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell’avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. (Sez. 3, 5 maggio 2009, n. 10288).

3. – Il primo motivo è infondato.

La S.C. ha individuato un “vizio.. del ragionamento dei giudici di merito” integrante “l’ipotesi del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”.

Il giudice del rinvio, dunque, doveva procedere a un nuovo esame dell’opposizione nella parte relativa alla domanda n. 154, potendo – come ha correttamente fatto – qualificare l’eccezione di compensazione come eccezione di pagamento (trattandosi di pagamenti eseguiti dalla società prima del fallimento); eccezione, peraltro, rilevabile d’ufficio, una volta dedotti in compensazione i precedenti versamenti.

4. – Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

4.1. certamente inammissibile inteso come vizio di motivazione, nella parte in cui lamenta l’omesso esame dell’eccezione di carenza di procura speciale in favore del difensore del fallimento nell’ambito del giudizio di rinvio, in quanto, trattandosi di vizio processuale, la Cassazione è anche giudice del fatto e deve procedere direttamente all’esame dell’eccezione.

Nella fattispecie concreta, peraltro, l’eccezione si mostra del tutto infondata, poichè l’inequivoco riferimento al giudizio di rinvio è desumibile dalla modificazione – avvenuta manualmente – del nome del domiciliatario, sulla procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta del fallimento resistente.

4.2. – E’ poi inammissibile, alla luce del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo vigente applicabile ratione temporis -, nella parte in cui denuncia motivazione carente e contraddittoria sull’imputazione dei pagamenti eseguiti dalla D.P. s.p.a. quando era ancora in bonis, non potendosi dubitare che il tribunale napoletano ha esaminano il fatto storico oggetto di discussione tra le parti, id est i pregressi pagamenti ricevuti dall’avv. K., motivando specificatamente sui criteri di imputazione delle dette somme.

4.3. – E’ altresì inammissibile nella parte in cui lamenta senz’altro l’omesso esame da parte del giudice del rinvio, delle fatture prodotte dal ricorrente nel corso del giudizio, in quanto nel giudizio di cassazione il ricorrente che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Sez. 5, 12 dicembre 2014, n. 26174).

4.4. – Infine, inammissibile si mostra anche la censura relativa alla liquidazione delle spese processuali dei due giudizi di merito e di quello di legittimità, perchè la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (Sez. 1, 9 ottobre 2015, n. 20289).

Invero, in sede di ricorso per cassazione, la determinazione, del giudice di merito, relativa alla liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali lo stesso giudice sarebbe incorso in errore, sicchè è generico – come nella concreta fattispecie – il mero riferimento a prestazioni, che sarebbero state riconosciute in violazione della tariffa (cfr. Sez. 3, 20 maggio 2016, n. 10409), così come è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale atteso che, in applicazione del principio di autosufficienza, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci della tabella degli onorari e dei diritti che si ritengono violate (Sez. 6-2, 16 settembre 2015, n. 18190).

5. – Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha aggiunto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del fallimento controricorrente, liquidate in complessivi in Euro 5.200,00, in essi compresi Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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