Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9799 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. I, 23/04/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 23/04/2010), n.9799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.F., rappresentato e difeso dall’Avv. CAMMALLERI

Giuseppe, domiciliato per legge presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione in Roma;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Catania

depositato il 26 aprile 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 20 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.F. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 350,00 ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del procedimento iniziato avanti al Tribunale di Gela con ricorso del 12 febbraio 2005 non ancora definito alla data di presentazione della domanda (7 febbraio 2007).

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Alberto Giusti con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c., è del seguente letterale tenore:

“Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole del processo di ventuno mesi, sulla base di una ritenuta durata ragionevole di mesi tre.

Il primo motivo, relativo al danno non patrimoniale, è manifestamente fondato, avendo la Corte d’appello liquidato l’indennizzo in base ad un importo annuo di euro 200, discostandosi in modo eccessivo dai parametri Cedu, che prevedono un minimo di Euro 1.000,00 per anno di ritardo.

Il secondo motivo, concernente la mancata liquidazione dell’indennizzo a titolo di danno patrimoniale e di danno esistenziale, è manifestamente infondato, per la parte in cui non è inammissibile.

In ordine al danno esistenziale, questa Corte ha già statuito che, in tema di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, il pregiudizio esistenziale costituisce una voce del danno non patrimoniale, non un autonomo titolo di danno (Cass., Sez. 1^, 4 ottobre 2005, n. 19354).

Quanto al danno patrimoniale, occorre osservare che la censura non coglie nel segno. La Corte d’appello ha infatti escluso la sussistenza del nesso di causalità, affermando che comunque non era stata raggiunta la prova della sua verificazione. Il motivo di ricorso – al di là della denuncia di violazione dell’art. 2697 cod. civ. – si risolve in una, non consentita, richiesta di nuovo giudizio di merito attraverso la diretta valutazione degli atti di causa.

L’esame del terzo motivo, relativo alle spese, resta assorbito, dovendosi procedere ad una nuova statuizione in ragione dell’accoglimento del motivo di ricorso attinente al quantum del danno non patrimoniale”.

Ritiene il Collegio di poter condividere le argomentazioni esposte nella relazione e le soluzioni prospettate.

Il decreto impugnato deve quindi essere cassato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero della Giustizia deve essere condannato al pagamento di Euro 1.313,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di ventuno mesi di irragionevole ritardo, come determinato dal giudice del merito.

Le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza.

L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione per un mezzo delle spese di questa fase.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 1.313,00 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 825,00 di cui Euro 280,00 per diritti, Euro 445,00 per onorari e Euro 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge; compensa per un mezzo le spese del giudizio di legittimità e condanna l’Amministrazione alla rifusione in favore del ricorrente del 50% delle spese che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 750,00 di cui Euro 550,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

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