Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9799 del 19/04/2017

Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 24/11/2016, dep.19/04/2017),  n. 9799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19206-2011 proposto da:

M.T., C.D., C.M., elettivamente domiciliati

in ROMA VIA MONTI PARIOLI 28, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

FOLCHITTO, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCA MARRA,

GIUSEPPE MARRA giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 94/2010 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 31/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per i ricorrenti l’Avvocato GIUSEPPE MARRA che si riporta e

chiede l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta e chiede

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

1. M.T., C.D. e C.M. impugnavano la cartella esattoriale con cui era stato richiesto il pagamento di Euro 28.275,42 per interessi sostenendo che nella cartella era stato indicato che gli interessi stessi erano stati liquidati a seguito della sentenza n. 40/2/04 della CTP di Varese ma mancava qualsiasi riferimento al tasso ed alla decorrenza sicchè era da considerarsi priva di motivazione. La commissione tributaria provinciale di Varese accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’agenzia delle entrate, la commissione tributaria regionale della Lombardia lo accoglieva sul rilievo che, benchè la cartella facesse riferimento alla sola sentenza n. 40/2/04 della CTP di Varese, i contribuenti erano in condizione di contestare la pretesa tributaria sia perchè l’agenzia aveva inviato un fax, prima dell’emissione della cartella, con cui li aveva informati dello sgravio parziale della cartella inerente l’imposta di successione e dell’iscrizione a ruolo della residua somma dovuta per interessi, sia perchè l’Ufficio, costituendosi in giudizio, aveva chiarito quali fossero i termini del calcolo degli interessi.

2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidato a tre motivi illustrati con memoria. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio al solo fine della partecipazione all’udienza a norma dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

3. Con il primo motivo deducono nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., per aver omesso la CTR di pronunciarsi in ordine allo specifico rilievo afferente il fatto che mancava nella cartella ogni riferimento al tasso ed alla decorrenza degli interessi.

4. Con il secondo motivo deducono omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su un punto decisivo della controversia poichè la CTR non ha spiegato le ragioni per le quali essi ricorrente dovevano ritenersi essere a conoscenza del tasso e della decorrenza degli interessi applicati.

5. Con il terzo motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 3, commi 1 e 3, e L. n. 212 del 2000, art. 7. Sostengono i ricorrenti che la cartella di pagamento, mancando di qualsiasi indicazione del tasso e della decorrenza degli interessi applicati, non aveva loro consentito di conoscere il contenuto reale dell’atto.

6. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

7. Osserva la Corte che i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Dalla sentenza impugnata si evince che la cartella riferita al pagamento degli interessi conteneva il solo riferimento alla sentenza n. 40/2/04 della CTP di Varese ma mancava qualsiasi riferimento al tasso ed alla decorrenza. Ora, la cartella esattoriale, quando essa non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, e recepiti, per la materia tributaria, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Cass. n. 26330 del 16/12/2009). Nel caso che occupa, mancando l’indicazione del tasso e della decorrenza, i contribuenti non sono stati posti nella condizione di calcolare la correttezza del calcolo degli interessi operato dall’agenzia sulla base della somma dovuta a titolo di imposta di successione secondo la sentenza 40/2/04 della CTP di Varese. A nulla rileva, dunque, che l’Ufficio solo in sede di controdeduzioni abbia esplicitato i criteri applicati e neppure che l’agenzia avesse inviato un fax con cui aveva preannunciato l’iscrizione a ruolo degli interessi, posto che nemmeno con tale atto aveva illustrato gli elementi su cui il calcolo era basato.

8. Il ricorso va, dunque, accolto nei limiti della non debenza degli interessi e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario dei contribuenti va accolto. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti in considerazione delle alterne vicende processuali e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario dei contribuenti dichiarando non dovuti gli interessi. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere le spese processuali di questo giudizio che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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