Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9798 del 23/04/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9798 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 3642-2007 proposto da:
ROMEA BOAT SERVICE IN LIQ SRL 02212340281, domiciliato
in ROMA EX LEGE, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
BOSCOLO MASSIMO;
– ricorrente contro

DE MARCHI FERRUCCIO DMRFRC51A17L489Q, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo
studio dell’avvocato ABRIGNANI IGNAZIO,

che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARUSO

Data pubblicazione: 23/04/2013

ETTORE;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 2444/2006 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 07/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MATERA;
udito

l’Avvocato

SARAGO’

Tiberio,

con

delega

depositata in udienza dell’Avvocato ABRIGNANI Ignazio,
difensore del resistente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 28/02/2013 dal Consigliere Dott. LINA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 1-6-2001 la società Romea
Boat Service s.r.l. in liquidazione proponeva opposizione tardiva
avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 20-12-2000 dal

della somma di lire 40.000.000 in favore di De Marchi Ferruccio.
Nel far presente di aver appreso solo a seguito dell’istanza di
fallimento presentata dal De Marchi dell’esistenza di tale decreto,
notificato a mezzo del servizio postale nelle forme previste dall’art.
8 della legge n. 890 del 1982 per il caso di assenza del destinatario,
l’opponente eccepiva che la notificazione era avvenuta in un luogo
che non aveva alcuna relazione con la società, e che non era vero che
fossero state eseguite le formalità indicate nell’avviso di ricevimento
e nella successiva raccomandata. Essa, pertanto, proponeva querela
di falso nei confronti delle risultanze della relata di notifica e
dell’avviso di ricevimento del decreto, nella parte in cui
dichiaravano effettuate le seguenti formalità:

“per temporanea

assenza del destinatario -per mancanza- immesso avviso cassetta
corrispondente dello stabile in indirizzo”;

formalità che non

potevano essere state eseguite, non essendovi nello stabile in
Padova, via Beethoven n. 2, alcun incaricato della società opponente
a ricevere atti, né alcuna cassetta riferita alla stessa società.

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Tribunale di Milano, con il quale gli era stato intimato il pagamento

Nel costituirsi, il convenuto eccepiva l’inammissibilità
dell’opposizione e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
Con sentenza in data 23-3-2004 il Tribunale rigettava la
querela di falso e dichiarava inammissibile l’opposizione.

ma il gravame veniva rigettato dalla Corte di Appello di Milano con
sentenza in data 7-10-2006. La Corte territoriale, in particolare, con
riferimento alla dedotta falsità, rilevava che non vi erano motivi per
mettere in dubbio i fatti attestati nella relata di notifica, e cioè che
l’agente postale si fosse recato nel luogo indicato (Padova, via
Beethoven n. 2) e avesse immesso l’avviso della giacenza della
raccomandata n. 4031 del 29-1-2991 (cioè il plico postale relativo
alla copia del decreto ingiuntivo da notificare) nella cassetta della
corrispondenza destinata alla società Romea, considerato che
l’unicità della cassetta esistente in tale stabile ragionevolmente
indicava che il titolare della stessa era anche l’incaricato di ritirare
la posta per conto di tutte le persone, fisiche o giuridiche, che
avevano recapito in quel luogo. Essa, inoltre, riteneva la ritualità
della notifica effettuata ai sensi dell’art. 8 comma 2 della legge n.
890\1982, essendo essa stata eseguita presso la sede legale della
società opponente ed essendo stato accertato un effettivo rapporto di
collegamento tra la persona che aveva ricevuto l’avviso di deposito
del plico postale (rag. Luciano Niero) e la società destinataria, come

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Avverso la predetta decisione proponeva appello l’opponente,

risultava dal verbale di pignoramento negativo del 5-3-2001 tentato
in via Beethoven n. 2 di Padova, allorché il rag. Niero, titolare dello
studio aziendale sito nel predetto stabile, aveva dichiarato
all’ufficiale giudiziario che in quel luogo la debitrice non aveva

“di sola sede legale, ai fini

contabili, perciò solo domiciliataria”..
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Romea
Boat Service s.r.l. in liquidazione, sulla base di otto motivi.
De Marchi Ferruccio ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla questione
posta dall’appellante riguardo alla falsità ideologica
dell’attestazione contenuta nella relata di notifica, che non
riguardava la materiale immissione dell’avviso nella cassetta, ma
l’indicazione che tale cassetta corrispondesse a quella della Romea
Boat Service.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’insufficiente,
erronea e contraddittoria motivazione, in ordine alla ritenuta
esistenza all’indirizzo di notifica del decreto ingiuntivo opposto (via
Beethoven n. 2 di Padova) di una sede o recapito effettivi della
società Romea e all’asserita qualità di domiciliatario di tale società,
ai fini legali e contabili, del rag. Luciano Niero, titolare della

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alcun bene, in quanto si trattava

cassetta in cui era stato immesso l’avviso di ricevimento. Sostiene,
in particolare, che la motivazione è contraddittoria nella parte in cui
assume che era onere dell’opponente dimostrare l’insussistenza
dell’effettivo recapito della società presso l’indirizzo in questione e

nel contempo dichiara inammissibili le prove offerte sul punto dalla
stessa opponente.
Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e
falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 145 comma 1,
140 e 149 c.p.c., 8 e 9 comma 4 1. 890 del 1982, in relazione alla
ritenuta ammissibilità della notifica a mezzo posta, con le modalità
stabilite dall’art. 8 1. 890\1982, ad una società di capitali nella sede
legale non coincidente con quella effettiva ed in assenza del
destinatario e di altri soggetti incaricati del ritiro. Sostiene che
l’agente postale, ai sensi dell’art. 9 della I. 890\1982, avrebbe
dovuto dare atto della irreperibilità del destinatario e restituite al
mittente il piego non consegnato. Il motivo si conclude con la
formulazione di un quesito di diritto, con cui si chiede se debba
considerarsi inesistente, nulla o irregolare, perché in violazione
degli artt. 145 comma 1, 140 e 149 c.p.c., 8 e 9 comma 4 legge 890
del 1982, la notifica effettuata a mezzo posta, con le formalità
previste dall’art. 8 secondo, terzo, quarto comma della legge 890 del

o

1982 (temporanea assenza del destinatario, avviso immesso in41 ,423
cassetta, plico depositato in ufficio) ad una società di capitali

quando nel luogo all’indirizzo cui il plico contenente l’atto da
notificare è inviato non vi sia alcun segno esteriore, né targa, né
campanello, né cassetta della posta che indichi l’esistenza di uffici o
di recapiti della società cui la notifica è indirizzata, né venga

debba invece l’agente postale, in presenza delle circostanze
suindicate, ai sensi dell’art. 9 quarto comma della legge 890\1982,
annotare sull’avviso di ricevimento la mancata consegna per
irreperibilità del destinatario restituendolo subito al mittente
unitamente al piego non consegnato.
Con il quarto motivo viene dedotta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 8 comma 2 1. 890\1982, in relazione alla
ritenuta ammissibilità dell’immissione dell’avviso della tentata
notifica del piego nella cassetta che, pur trovandosi nell’indirizzo di
notifica, risulti destinata al ricevimento della posta di soggetti
diversi dal destinatario. Il quesito di diritto posto è il seguente:
“Stabilisca la Corte di Cassazione se la notifica di un atto ad una
società di capitali presso la sede legale a mezzo del servizio postale
sia affetta da nullità o irregolarità qualora risulti che l’avviso di
tentata notifica del piego sia stato immesso nell’unica cassetta
postale esistente all’indirizzo e che tale cassetta risulti destinata al
ricevimento della posta dell’abitazione e dell’ufficio di soggetti
diversi dal destinatario, senza che dall’avviso di ricevimento risulti

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rinvenuto in loco alcuna persona che si dichiari delegata al ritiro. Se

identificata la persona titolare dell’ufficio e dell’abitazione cui la
cassetta postale si riferisce e senza che sia possibile stabilire dallo
stato dei luoghi che la cassetta della corrispondenza in questione sia
pertinente o riferibile direttamente anche al destinatario”..

applicazione dell’art. 650 c.p.c., in relazione alla ritenuta
inammissibilità dell’opposizione perché proposta fuori termine.
Con il sesto motivo la ricorrente lamenta l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla prova
della mancata conoscenza della notifica. Deduce che, una volta
dimostrata la nullità della notifica, essendo l’avviso di ricevimento
finito nella cassetta postale di persona diversa dal destinatario, il
nesso di causalità tra il vizio della notifica e la mancata conoscenza
del decreto ingiuntivo va desunto presuntivamente.
Con il settimo e l’ottavo motivo, infine, la ricorrente deduce la
nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni di
prescrizione dell’azione sia cartolare che di arricchimento e di
insussistenza dell’obbligazione dedotta nell’assegno per mancanza di
azione causale..
2) I primi due motivi, che per ragioni di connessione possono
essere trattati congiuntamente, sono infondati.
La Corte di Appello ha dato adeguato conto delle ragioni per le
quali ha ritenuto non provata la dedotta falsità delle attestazioni rese

Con il quinto motivo viene denunciata la violazione e falsa

dall’agente postale riguardo agli adempimenti dal medesimo
compiuti. Essa ha spiegato che non vi sono motivi per mettere in
dubbio che l’ufficiale si sia effettivamente recato presso l’indirizzo
corrispondente alla sede della Romea Boat Service (Padova, via

destinata a tale società l’avviso di deposito presso l’ufficio postale
dell’atto da notificare; e che, in particolare, il fatto che l’unica
cassetta postale esistente presso il predetto stabile non contenesse il
nome della società Romea, ma recasse il nominativo del rag. Luciano
Niero e l’indicazione di uno studio professionale, lasciava
ragionevolmente presumere che il titolare di tale studio fosse anche
incaricato di ritirare la posta per conto di tutte le persone, fisiche o
giuridiche, che avevano recapito in quel luogo.
Si tratta di argomentazioni esaustive e congrue, che valgono a
fornire un idoneo supporto motivazionale alla conclusione cui è
pervenuto il giudice di appello, circa la mancanza di prova della
falsità dell’attestazione resa dall’ufficiale postale, di avere immesso
l’avviso nell’unica cassetta per corrispondenza esistente nell’edificio
di via Beethoven 2, in cui pacificamente ha sede legale la s.r.l.
Romea Boat Service.
La sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata anche
nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la prova testimoniale
articolata dall’opponente al fine di dimostrare la mancanza di

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Beethoven 2) ed abbia immesso nella cassetta della corrispondenza

collegamenti tra l’indirizzo di via Beethoven 2 e la società Romea.
Premesso, invero, che, come emerge dalla lettura delle conclusioni di
appello trascritte a pag. 2 della sentenza impugnata, tale prova
riguardava solo la querela di falso, appare immune da vizi logici il

circostanze capitolate apparivano inidonee a dimostrare la falsità dei
fatti attestati dall’ufficiale postale. Come è stato rilevato nella
sentenza impugnata, infatti, la circostanza che il professionista
incaricato della tenuta delle scritture contabili della società Romea
(presso il quale quest’ultima, con il capitolo C, ha ammesso di aver
fissato il proprio recapito) potesse avere di fatto trasferito la propria
attività professionale presso i locali del diverso edificio di via
Beethoven 3, non è incompatibile con la veridicità dell’attestazione
resa dall’agente postale, di avere immesso l’avviso nell’unica
cassetta postale esistente nello stabile di via Beethoven 2 in cui
aveva sede la società Romea, considerato che l’unicità della cassetta
postale lasciava ragionevolmente presumere che il suo titolare fosse
il soggetto incaricato di ricevere la corrispondenza destinata ai
soggetti che avevano recapito in quel luogo.
Non sussistono, pertanto, i vizi di motivazione denunciati con i
motivi in esame.
3) Il terzo e quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente in
quanto tra loro connessi, sono privi di fondamento.

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ragionamento seguito dalla Corte di Appello, secondo cui le

Nel dare atto che risulta documentalmente provato, attraverso i
certificati della C.C.I.A.A., che all’epoca della notifica del decreto
ingiuntivo la società Romea aveva la propria sede legale in via
Beethoven n. 2, la Corte di Appello ha accertato che, in concreto,

rappresentare un luogo riferibile all’opponente. Essa ha rilevato,
infatti, che l’atto di pignoramento promosso ad istanza del De
Marchi era stato tentato in via Beethoven 2 il 5-3-2001, e che
nell’occasione l’ufficiale giudiziario aveva “rinvenuto” il rag.
Luciano Niero (cioè il professionista il cui nome era indicato nella
targa esposta accanto alla cassetta postale del predetto stabile), il
quale aveva dichiarato che in loco la debitrice non aveva alcun bene,

“in quanto trattasi di sola sede legale, ai fini contabili, perciò solo
domiciliataria”, ed ha altresì evidenziato che lo stesso indirizzo di
via Beethoven era stato indicato nella nota di iscrizione a ruolo del
procedimento di opposizione, predisposta a cura del difensore
dell’opponente in data 9-6-2001.
Ciò posto e atteso che, nel caso di società di capitali, il
mutamento della sede effettiva, quando la sede legale sia rimasta
immodificata, non è opponibile ai terzi, salvo che non si provi che
questi siano stati messi a conoscenza di tale circostanza,
correttamente il giudice del gravame ha ritenuto valida la notifica
del ricorso e del decreto ingiuntivo, effettuata mediante il servizio

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tale sede non era mai stata abbandonata, ma continuava a

postale, nelle forme previste dall’art. 8 della legge n. 890\1982,
presso l’indicata sede legale di via Beethoven 2.
La notifica a mezzo del servizio postale ai sensi del citato art.
8, infatti, presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio

copia da notificare non possa essere consegnata per mere difficoltà
di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il
rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 c.p.c. (Cass. 225- 2006 n. 12002; Cass. 16-7-2004 n. 13183).
L’art. 9 comma 4 della legge n. 890 del 1982, al contrario,
nello stabilire che in caso di irreperibilità del destinatario, l’avviso
di ricevimento con la relativa annotazione deve essere subito
restituito, unitamente al piego, al destinatario, postula che
l’esecuzione della notificazione nelle forme ordinarie risulti
impedita dall’irreperibilità del destinatario.
Nella specie, non vi era spazio per l’applicazione di tale
ultima norma, in quanto l’indirizzo presso il quale è stata eseguita la
notificazione corrispondeva alla sede legale della società
destinataria, che quest’ultima non aveva affatto abbandonato, e vi è
prova di un effettivo collegamento tra l’intestatario della cassetta in
cui è stato immesso l’avviso e la Romea Boat Service.
E invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente,
non esistendo per legge l’obbligo per le persone fisiche o giuridiche

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del destinatario dell’atto sia stato esattamente individuato e che la

di indicare il loro nominativo sulle cassette postali dei luoghi della
loro abitazione o sede, l’agente postale non poteva desumere dalla
mera mancanza di indicazione del nome della società Romea
dall’unica cassetta di corrispondenza dello stabile in cui era posta la

la propria sede e predisporre, conseguentmente, una relazione
negativa. Esso, al contrario, stante l’impossibilità di consegnare il
piego al destinatario o a persona abilitata alla ricezione, ha
ritualmente proceduto, ai sensi dell’art. 8, al deposito della copia
dell’atto presso l’ufficio postale e all’immissione dell’avviso nella
predetta cassetta, la cui unicità lasciava presumere la sua riferibilità
alla predetta società, di fatto confermata dalle dichiarazioni rese nel
verbale di pignoramento del 5-3-2001 dal rag. Luciano Nero, il cui
nome era indicato nella targa esposta accanto alla stessa cassetta.
4) L’acclarata ritualità della notifica del decreto ingiuntivo
comporta l’assorbimento degli altri motivi di ricorso, diretti a
sostenere la legittimità e fondatezza nel merito della proposta
opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con
conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese
sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate
come da dispositivo.

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sede legale di detta società che quest’ultima avesse trasferito altrove

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro
200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28-2-2013

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