Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9797 del 23/04/2010
Cassazione civile sez. I, 23/04/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 23/04/2010), n.9797
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.O., con domicilio eletto in Roma, Via Alberico II n.
33, presso studio legale Venditti-Federici, rappresentato e difeso
dagli Avv.ti FEDERICI Roberta e Sergio Galleano come da procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli
depositato il 6 giugno 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 20 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.O. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti al TAR Campania del marzo 1994 al dicembre 2004.
L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Alberto Giusti con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c., è del seguente letterale tenore:
“L’unico motivo – con il quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 – è inammissibile perchè non si conclude con il quesito di diritto, prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ.”.
Ritiene il Collegio di poter condividere le argomentazioni esposte nella relazione e la soluzione prospettata.
Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010