Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9797 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. I, 23/04/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 23/04/2010), n.9797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.O., con domicilio eletto in Roma, Via Alberico II n.

33, presso studio legale Venditti-Federici, rappresentato e difeso

dagli Avv.ti FEDERICI Roberta e Sergio Galleano come da procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli

depositato il 6 giugno 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 20 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.O. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti al TAR Campania del marzo 1994 al dicembre 2004.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Alberto Giusti con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c., è del seguente letterale tenore:

“L’unico motivo – con il quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 – è inammissibile perchè non si conclude con il quesito di diritto, prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ.”.

Ritiene il Collegio di poter condividere le argomentazioni esposte nella relazione e la soluzione prospettata.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

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