Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9797 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9797 Anno 2015
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 18772-2009 proposto da:
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. C.F. 06382641006,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE
21/23, presso lo studio degli avvocati RAFFAELE DE
LUCA TAMAJO e CARLO BOURSIER NIUTTA, che la
2015

rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente-

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contro

MELORO PAOLO C.F. MLRPLA67B13F839E, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso

Data pubblicazione: 13/05/2015

lo studio dell’avvocato VACCARO PAOLA, rappresentato e
difeso dagli avvocati MASSIMO GARZILLI, UBALDO
MASTRANGELO, giusta delega in atti;
– controrícorrente –

avverso la sentenza n. 4356/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/01/2015 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato ARMENTANO ANTONIO per delega BOURSIER
NIUTTA CARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per:
cessazione della materia del contendere.

di NAPOLI, depositata il 31/07/2008 r.g.n. 7406/2006;

R.G. n. 18772/09
Ud. 29.1.2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
essere stato ripetutamente assunto, con mansioni di truccatoreparrucchiere, da RAI – Radio Televisione Italiana S.p.A. nel
periodo 11 marzo 1996 – 14 maggio 2001, in forza di sei
contratti a tempo determinato, allo scopo di collaborare alla
preparazione e produzione di vari programmi televisivi.
Sostenendo che le assunzioni erano state effettuate in
applicazione della legge n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lettera
f), nel testo di cui alla legge n. 266 del 1977, nonché ai sensi
dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987, per la realizzazione di
programmi rientranti nella normale programmazione dell’Ente e
che pertanto non ricorrevano i requisiti previsti dalla legge,
chiedeva che fosse dichiarata nulla l’apposizione del termine
apposto ai singoli contratti e che fosse affermato che tra le parti
era intercorso un unico rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Il giudice adito rigettava la domanda, ritenendo che tra le
parti si fosse verificata un’ipotesi di risoluzione del rapporto per
mutuo consenso.
Proponeva impugnazione il lavoratore e la Corte d’appello di
Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava la nullità
del termine apposto al contratto stipulato 1’11 marzo 1996;
dichiarava che tra le parti era intercorso, da tale data, un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con diritto del
lavoratore a riprendere il servizio a decorrere dal 3 febbraio
2004; condannava il datore di lavoro al pagamento delle
retribuzioni a decorrere dal 3 febbraio 2004 sino alla data della
sentenza, con gli accessori di legge.

Con ricorso al Tribunale di Napoli Meloro Paolo esponeva di

2

Per la cassazione di questa sentenza la RAI ha proposto
ricorso ts~a sulla base di due motivi.
Il lavoratore ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’udienza di discussione è stata depositata
copia del verbale in sede sindacale in data 11 novembre 2011,
con il quale le parti hanno conciliato la lite.
Come evidenziato nella narrativa le parti hanno conciliato
la lite in sede sindacale con verbale in data 11 novembre 2011,
alle condizioni ivi indicate.
Ciò comporta che è cessata la materia del contendere, la
quale dà luogo alla inammissibilità del ricorso per sopravvenuto
difetto di interesse. Ed infatti l’interesse ad agire, e quindi anche
l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento
in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel
momento della decisione, poiché è in relazione a questa, ed in
considerazione della domanda originariamente formulata, che
tale interesse va valutato (Cass. 11609/05; Cass. sez. un.
25278/06; Cass. 16341/09).
Avuto riguardo all’esito della lite, vanno compensate tra le
parti le spese del presente giudizio.
P. Q . M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti
le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

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