Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9795 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 12/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – President – –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consiglie – –

Dott. BERNARDI Sergio – Consiglie – –

Dott. BOTTA Raffaele – Consiglie – –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Ovidio 32,

presso gli avv.ti Cantillo Oreste e Cantillo Guglielmo, che lo

rappresentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli – Sez. staccata di Salerno), Sez. 5, n. 22/5/08 del

4 febbraio 2008, depositata l’11 febbraio 2008, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 12 marzo 2010

dal Cons. Dott. Raffaele Botta;

Sentito l’avv. Oreste Cantillo, per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Fuzio Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito della intervenuta definitivita’ di un accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP, contestata: a) per decadenza del diritto alla riscossione per essere stata la cartella notificata il 24 marzo 2005, oltre il termine del 31 dicembre 2004, determinato a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1; b) per inapplicabilita’ delle sanzioni per essere trascorsi cinque anni dal giorno della commessa violazione ai sensi della L. n. 4 del 1929, art. 17, e c) per la prescrizione degli interessi a norma dell’art. 2948 c.c..

La Commissione adita accoglieva il ricorso, ma la decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, che ha ritenuto applicabile nella specie il termine di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati anche con memoria.

Resiste l’amministrazione con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

Con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, il mancato rilievo da parte del giudice di merito che nel caso di specie, nel quale era contestata esclusivamente la tardivita’ della notifica della cartella, unico soggetto legittimato passivamente era il concessionario, il quale era il solo soggetto a poter proporre l’impugnazione della sentenza di primo grado, appellata unicamente dall’Agenzia delle Entrate.

Il motivo non e’ fondato sulla base del principio affermato da questa Corte, secondo cui: “In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardivita’ della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta pertanto all’ente titolare del credito tributario e non gia’ al concessionario, al quale, se e’ fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non e’ configuratale nella specie un litisconsorzio necessario” (Cass. n. 22939 del 2007;

v. anche Cass. n. 369 del 2009).

Con il secondo e terzo motivo del ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, il contribuente lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, la ritenuta applicabilita’ nella specie della disposizione di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, peraltro non correttamente interpretata, in quanto trattandosi nel caso di specie di dichiarazione relativa all’anno 1998, presentata nel 1999, il termine per la notifica della cartella sarebbe comunque scaduto il 31 dicembre 2004.

Le censure sono inammissibili. Il ricorrente stesso dichiara nella narrativa del ricorso che la cartella in questione non e’ collegata alla dichiarazione, ma si tratta di cartella emessa “essendosi reso definitivo l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per IVA, IRAP ed IRPEF”, senza, tuttavia, indicare, come sarebbe stato obbligo del ricorrente in ragione del dovuto rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, quando tale accertamento sia stato notificato e, consequenzialmente, quando lo stesso sia divenuto definitivo: sicche’ resta impossibile determinare il termine di decadenza della riscossione che la norma realmente applicabile nella specie e cioe’ D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter (e non 5- bis), – fissa al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo.

Con il quarto motivo di ricorso, il contribuente deduce l’inapplicabilita’ delle sanzioni in ragione dello stato di “oggettiva incertezza normativa tributaria” che sarebbe stato determinato dal “vasto ed articolato susseguirsi di interventi normativi e della Corte Costituzionale” in materia di notificazione della cartella e dei relativi termini di decadenza.

Il motivo e’ inammissibile. L’obiettiva incertezza normativa che giustifica la disapplicazione della sanzione da parte del giudice tributario deve concernere una norma tributaria che sia stata violata dal contribuente: nel caso di specie, invece, viene denunciata una incertezza normativa relativa ai termini di notificazione della cartella, che mai potrebbero configurare, nemmeno astrattamente, una possibile, sanzionata, violazione di norme da parte del contribuente.

La sanzione applicata nella specie concerne l’omesso pagamento di tributi e sul punto nulla e’ specificamente dedotto nel ricorso.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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