Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9795 del 19/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 19/09/2016, dep.19/04/2017),  n. 9795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5438/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.V., P.M., G.I., BLUE SERVICE DI

P.M. & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE FISCHIONI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUIGI FERRAJOLI giusta delega a

margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 33/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 01/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per i controricorrenti l’Avvocato MARIA CRISTINA FISCHIONI per

delega dell’Avvocato GIUSEPPE FISCHIONI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Commissione Tributaria Regionale di Milano, sezione staccata di Brescia, con sentenza in data 25.01.2011 ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cremona che aveva accolto i ricorsi proposti dalla Blue Service di P.M. & C. s.a.s. e dai soci della stessa avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004 con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato in aumento il reddito d’impresa, e per l’effetto il reddito di partecipazione imputabile pro quota ai soci, dichiarato dai contribuenti, agli effetti IRAP, IVA e IRPEF, sulla scorta delle risultanze degli studi di settore.

La sentenza della Commissione regionale rilevava che l’accertamento tributario si era basato esclusivamente sullo scostamento del reddito dichiarato rispetto allo studio di settore, integrante una presunzione semplice di non adeguatezza del risultato economico avente un mero significato probabilistico, necessitante perciò della corroborazione di altri indizi e non superabile da altre valutazioni di carattere presuntivo, in conformità all’orientamento espresso da questa Corte Suprema, pena la violazione del principio di capacità contributiva sancito nell’art. 53 Cost.; riteneva che il contribuente avesse evidenziato specifici elementi riguardanti la propria attività, sufficienti a controbattere le risultanze dello studio applicate dall’amministrazione finanziaria.

2. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, col patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, deducendo due motivi di impugnazione.

La ricorrente premette che l’emissione dell’avviso di accertamento era stata preceduta dall’elevazione di processo verbale di constatazione, in data 9.10.2006, che aveva accertato che la Blue Service aveva dichiarato applicabile, nel modello unico relativo al 2004, uno studio di settore che non corrispondeva all’attività effettivamente esercitata (SG94U, in luogo di SD41U), e rileva che l’applicazione dello strumento corretto aveva condotto ad accertare maggiori ricavi per Euro 117.165,00, così da rendere quelli dichiarati, evidenzianti una perdita anzichè un utile d’esercizio, gravemente incongrui, senza che il contribuente avesse fornito alcuna giustificazione al riguardo.

Col primo motivo, lamenta violazione e falsa applicazione di legge, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, L. n. 146 el 1988, art. 10; contesta la necessità della sussistenza di ulteriori elementi indiziari perchè lo studio di settore possa supportare l’accertamento fiscale di maggiori ricavi, non avendo la Corte di legittimità mai affermato tale principio, ma quello diverso – della centralità del contraddittorio tra fisco e contribuente al fine di determinare la valenza probatoria, nel singolo caso, dello studio di settore, che può diventare fonte di una presunzione grave, precisa e concordante in caso di assenza di giustificazioni, o di giustificazioni incongrue, offerte dal contribuente; deduce che nel caso d specie il contribuente non aveva fornito alcuna giustificazione della gravità dello scostamento riscontrato.

Col secondo motivo, lamenta omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia; rileva di aver dedotto nell’atto di appello che la Blue Service operava nel settore delle radiocomunicazioni da epoca anteriore al 2001 e possedeva una buona clientela; censura la motivazione astratta e di stile con cui la Commissione regionale aveva respinto il gravame, senza indicare gli elementi che sarebbero stati offerti dal contribuente per contestare lo scostamento accertato, e che non erano stati apportati in fase di contraddittorio.

3. La Blue Service s.a.s. e i soci G.I. e P.V. resistono mediante controricorso con cui chiedono il rigetto del ricorso; ribadiscono l’assenza di valore di presunzione legale, anche solo relativa, dello studio di settore, tale da legittimare il giudice, nell’esercizio del suo libero convincimento, a ritenere infondato l’avviso di accertamento basato esclusivamente sulle relative risultanze, anche in mancanza di elementi di contrasto addotti dal contribuente; deducono che la sentenza d’appello, attraverso il richiamo sintetico delle argomentazioni svolte dal contribuente negli scritti difensivi con riferimento alla crisi in cui versava la Blue Service, le aveva fatte proprie, così da escludere la sussistenza del vizio di motivazione lamentato dall’Agenzia.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

2. Questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato, che i parametri o studi di settore, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (da ultime, Sez. 5 n. 14288 del 13/07/2016, Rv. 640541-01; Sez. 5 n. 3415 del 20/02/2015, Rv. 634928-01).

3. Nel caso di specie, lo scostamento che ha determinato l’accertamento dei maggiori ricavi, rispetto al dichiarato, da parte dell’Ufficio, ha tratto origine dall’applicazione da parte del contribuente, nella dichiarazione fiscale relativa all’anno 2004, di uno studio di settore diverso da quello corrispondente all’attività effettivamente esercitata; sul punto, al quale la difesa del contribuente non ha replicato nel controricorso, la sentenza impugnata non si è pronunciata, limitandosi assertivamente a negare efficacia di prova ex art. 2729 c.c., allo scostamento rilevato, sulla base dell’attribuzione di una mera valenza di tipo statistico-probabilistico alle risultanze dei parametri ex lege n. 549 del 1995 e di un generico richiamo agli elementi (non meglio indicati) che sarebbero stati evidenziati dal contribuente al fine di contrastarne le risultanze. La decisione del giudice d’appello risulta dunque viziata, oltre che da un palese deficit motivazionale, anche da un errore di diritto, nella misura in cui ha escluso l’idoneità della dimostrazione offerta dall’Ufficio – all’esito del contraddittorio col contribuente radicato a partire dal processo verbale di constatazione – in ordine all’incongruità del risultato d’esercizio apparente dalla dichiarazione fiscale, rispetto a quello emergente dall’applicazione dello strumento corretto di settore (corrispondente all’attività effettivamente esercitata dalla Blue Service) a supportare la fondatezza dell’accertamento fiscale di tipo analitico-induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, a fronte della sostanziale assenza di elementi di contrasto dell’operatività della relativa prova presuntiva forniti dal contribuente.

4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Sezione staccata di Brescia della Commissione Tributaria Regionale di Milano, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra indicato, evitando di incorrere nei medesimi vizi di motivazione, e che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Commissione Tributaria Regionale di Milano, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA