Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9795 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. I, 14/04/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 14/04/2021), n.9795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10400/2019 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Chisimaio, 29,

presso lo studio dell’avvocato Marilena Cardone, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), ope legis domiciliato in Roma, Via

Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7529/2018 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 27/11/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il processo trae origine dalla domanda di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ovvero della c.d. protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, proposta da F.F., cittadino del (OMISSIS);

– a sostegno della domanda egli ha allegato di essere fuggito dal suo paese a causa di vicende famigliari degenerate per la sua decisione di voler sposare una donna di religione cristiana; il padre si era opposto, era intervenuto anche il fratello che nella lite con il ricorrente, perdeva la vita;

– il Tribunale di Roma adito in opposizione al diniego deciso dalla Commissione territoriale, ha respinto la domanda e la decisione è stata appellata dalla ricorrente avanti la Corte d’appello di Roma che ha confermato l’insussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle forme di protezione richieste;

– la cassazione della sentenza di secondo grado è chiesta da cittadino straniero con ricorso affidato a tre motivi;

– l’intimato Ministero dell’interno si è costituito ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, secondo periodo, a fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 4 ed art. 7 e per non avere la corte territoriale adeguatamente valutato, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, l’allegato rischio persecutorio e la sofferenza patita a causa del fatto di non avere potuto sposare la persona amata;

– il motivo è inammissibile perchè la corte territoriale ha fondato il rigetto su due rationes decidendi: la prima, relativa all’inattendibilità del racconto, è genericamente censurata e non è indicato il fatto decisivo asseritamente omesso; ne consegue l’irrilevanza della censure attinenti alla seconda ratio decidendi, che – anche ove ritenuto credibile – fa riferimento a motivi familiari dell’allontanamento dal paese di origine;

– con il secondo motivo si denuncia la violazione e o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere la corte territoriale attivato il dovere di cooperazione istruttoria in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa a paese di origine del ricorrente;

– il ricorrente censura, in particolare, la statuizione di inattendibilità delle sue dichiarazioni nonchè la mancata considerazione del fatto che lo stato del Gambia sia interessato da numerose problematiche legate alla carenza di possibilità di difesa e che la situazione aggiornata del paese abbia subito un peggioramento negli ultimi anni;

– la censura è inammissibile perchè la corte territoriale ha statuito il rigetto sulla base di due distinte rationes decidendi;

– relativamente alle richieste di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex lett. a) e b), la corte d’appello ha ritenuto il racconto non credibile e ciò è argomento idoneo e sufficiente a giustificarne il rigetto;

– con riguardo alla sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex lett. c), la corte territoriale ha comunque consultato le fonti informative qualificate sulla situazione generale (cfr. pag. 5 della sentenza), ai fini della verifica dei relativi presupposti e concluso per la non ravvisabilità di una condizione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto interno internazionale;

– peraltro, il ricorrente non ha specificato quali sarebbero le fonti informative dalle quali desumere una conclusione diversa da quella impugnata con riferimento alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett.c);

– con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere la corte territoriale negato la sussistenza di una condizione di vulnerabilità in capo al ricorrente, trascurando la valutazione della sua vita privata e familiare;

– la censura è inammissibile perchè non si confronta con la valutazione motivata di non attendibilità delle dichiarazioni del richiedente espressa dalla corte territoriale e l’ulteriore e specifica ratio decidendi secondo la quale la situazione allegata dal ricorrente, peraltro in termini generici, non rientra nella categoria della “particolare vulnerabilità” elaborata dalla giurisprudenza e contraddistinta da una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali della persona;

– tale conclusione è coerente con il diritto vivente secondo cui la protezione umanitaria ha natura residuale ed atipica, richiedendo, tuttavia, l’allegazione da parte del richiedente asilo l’allegazione di fatti specifici meritevoli di tutela, non necessariamente ulteriori rispetto a quelli dedotti e valutati a fini della verifica delle altre forme di protezione in cui si articola il diritto d’asilo (cfr. Cass. 13088/2019; Cass. 8819/2020);

– l’inammissibilità di tutti i motivi comporta l’inammissibilità del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese di lite attesa la sostanziale mancanza di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

 

 

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