Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9795 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9795 Anno 2015
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 25618-2012 proposto da:
MARTINO TELECOMUNICAZIONI S.R.L. C.F. 04537901003, in
persona del legale rappresentante pro tempore, gia’
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE
10, presso lo studio dell’avvocato ORFEO CELATA, che
la rappresenta e difende giusta delega in atti e da
2015
160

ultimo domiciliata presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente contro

FAVOCCIA RITA C.F. FVCRTI68A42H501B, elettivamente

Data pubblicazione: 13/05/2015

ai

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso
lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 4283/2012 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito l’Avvocato CACCIAPAGLIA LUIGI per delega
VALLEBONA ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per: l’estinzione.

di ROMA, depositata il 18/05/2012 R.G.N. 8684/2009;

R. Gen. N.25618/2012
Udienza 14.1.2015

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Tivoli con la sentenza n. 2248 del 2009, pronunciando sul
ricorso proposto da Rita Favoccia nei confronti della Martino telecomunicazioni s.r.l.
e della Martino Service s.a.s., dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato a far data dell’il giugno 2003 tra la ricorrente ed entrambe le società

retributive quantificate nella misura di € 6.644,65, oltre accessori. Dichiarava poi l’
illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 6/6/2006 e per l’effetto
ordinava alle resistenti la riassunzione entro il termine di tre giorni ovvero il
pagamento di un’ indennità pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto. Condannava le due società in solido al pagamento delle spese di lite.
2. Rita Favoccia proponeva appello nei confronti di detta sentenza e la Martino
Telecomunicazioni s.r.l. proponeva appello incidentale.
3. All’esito, la Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 4283 del 2012, in
accoglimento dell’appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata,
confermata nel resto, riteneva l’applicabilità dell’art. 18 della L. n. 300 del 1970 e
condannava le due società a reintegrare Rita Favoccia nel posto di lavoro in
precedenza occupato ed a corrisponderle le retribuzioni mensili maturate dal giorno
del licenziamento a quello della reintegrazione, da quantificarsi in relazione alla
retribuzione globale di fatto di € 1.425,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi,
nonché al pagamento delle spese processuali.
5. Per la cassazione della sentenza la Martino telecomunicazioni s.r.l. ha
proposto ricorso affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso Rita
Favoccia.
6. E’ stata prodotta rinuncia al ricorso per cassazione di Martino
Telecomunicazioni sii, che riferisce della conciliazione della lite intervenuta tra le
parti di fronte alla Direzione Territoriale del Lavoro di Roma.
7. E’ stata prodotta altresì accettazione della rinuncia da parte di Rita Favoccia.
6. Non resta a questa Corte che prendere atto della rinuncia agli atti ritualmente
notificata ed accettata, che determina ex art. 391 c.p.c. l’estinzione del giudizio.
7. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese ex art. 391 u.c. c.p.c.

-ex

3

resistenti e condannava queste, in solido tra loro, al pagamento delle differenze

R. Gen. N.25618/2012
Udienza 14.1.2015

P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2015
Il Presidente

Il C nsigliere estensore

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