Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9795 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. II, 04/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 04/05/2011), n.9795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.O.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BRITANNIA 54, presso lo studio dell’avvocato LIJOI ANDREA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

UFF. TERRIT0RIALE GOVERNO PREFRA PRATO, COM PRATO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 415/2005 del GIUDICE DI PACE di PRATO,

depositata il 14/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Lijoi Andrea difensore della ricorrente che ha

chiesto di riportarsi al ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivamente depositato V.O.I. impugnava la o.i. n. (OMISSIS) del prefetto di Prato ed il verbale (OMISSIS) della p.m. di Prato per violazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 115 TULPS con sanzione di Euro 1032,00, contestando la attivita’ di intermediazione in affari.

Con sentenza 415/05 il GP di Prato respingeva l’opposizione deducendo che la causa traeva origine da una ispezione della p.m. del 15.7.2004 che aveva accertato l’esercizio di attivita’ di consulenza e assistenza in materia di immigrazione senza la prescritta autorizzazione, non potendosi accogliere la tesi dell’attivita’ professionale ed intellettuale di cui all’art. 2222 c.c..

Ricorre V. con due motivi, non svolgono difese l’UTG ed il Comune.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le censure sono cosi’ articolate:

Col primo motivo si lamentano violazioni di norme di diritto in relazione agli artt. 4 e 41 Cost. 49 trattato U.E., all’art. 115 TULPS, all’art. 2222 c.c. e D.Lgs. n. 112 del 1998 per l’erroneita’ dei presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la sentenza.

Col secondo motivo si lamenta nullita’ della sentenza per vizi di motivazione. Cio’ premesso, la prima censura e’ generica e viola la necessaria specificita’ de motivo col richiamo ad una vasta normativa.

Pur riconoscendo che l’attivita’ svolta non costituisce professione protetta per la quale e’ richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi, la si configura come inquadrarle nell’art. 2222 c.c., riproponendo tesi gia’ rigettate con sufficiente logicita’, senza specificarne il contenuto e col rischio dell’ammissione di esercizio abusivo di una professione sia pure non specificata. La normativa, peraltro, fa riferimento ad agenzie di affari, quale che sia l’oggetto.

Il riferimento, poi, alla erroneita’ dei presupposti di fatto, configura un errore revocatorio.

Quanto al secondo motivo si chiede un sostanziale riesame del merito.

La censura con la quale alla sentenza impugnata s’imputino i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve essere intesa a far valere, a pena d’inammissibilita’ comminata dall’art. 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicita’ nel l’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilita’ razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non puo’, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non si puo’ con essa proporre un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e del l’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma stessa; diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe – com’e’, appunto, per quello in esame – in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dei giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalita’ del giudizio di legittimita’.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese, attesa la non costituzione delle altre parti.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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