Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9794 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. II, 04/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 04/05/2011), n.9794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A.C., D.S.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 269, presso lo studio

dell’avvocato COSTI DANIELE, rappresentati e difesi dall’avvocato

COSTA PIERLUIGI;

– ricorrenti –

contro

REG PUGLIA IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE PRO TEMPORE, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 36, presso la DELEGAZIONE ROMANA

REG. PUGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato SCATTAGLIA MARIA

GIUSEPPA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 324/2005 del GIUDICE DI PACE di FOGGIA,

depositata il 19/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Scattaglia Maria Giuseppa difensore della resistente

che si riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 7.11.2003 S.A.C., D.M. e D.S.A. si opponevano all’o.i. n. 5/2002 TU dell’Ufficio del Contenzioso regionale di Foggia per il pagamento di Euro 5174,32 per violazione della L.R. n. 8 del 1996, art. 17 respinta dal GP di Foggia, con sentenza n. 324/05, sul presupposto che gli ispettori avevano contestato l’attivita’ abusiva di agenzia di viaggi avendo rinvenuto depliants e proposte turistiche di viaggi anche all’estero, la C.I.V.A.T.U.R.S. risultava nell’elenco abbonati Telecom e nelle pagine gialle come agenzia di viaggi e turismo ed, anche a ritenere non avesse fini di lucro, non aveva rispettato le prescrizioni di legge.

Ricorrono i soccombenti con quattro motivi.

Resiste con controricorso la Regione Puglia.

I ricorrenti riferiscono in modo incompleto i precedenti della vicenda in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in virtu’ del quale, dal contesto dell’atto nel suo complesso, formato dalle premesse e dallo svolgimento dei motivi, “id est” dalla sola lettura di esso, escluso l’esame di ogni altro documento e della stessa decisione impugnata, deve necessariamente essere desumibile una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, delle decisioni adottate e delle ragioni di esse, in modo da consentire al giudice di legittimita’ una adeguata comprensione del significato e della portata delle critiche mosse alla pronunzia (“ex plurimis” Cass. 16 settembre 2004 n. 18648, 29 luglio 2004 n. 14474, 21 luglio 2004 n. 13550, 19 aprile 2004 n. 7392, 19 luglio 2001 n. 9777 etc.).

Nella specie, pur ove non si voglia considerare determinante l’assoluta carenza della premessa in fatto, neppure dall’esposizione del motivo risulta possibile una chiara e completa visione dell’oggetto del giudizio, limitandosi il ricorso a riferire sommariamente di alcuni atti, senza alcuna possibilita’ di ricostruire l’”iter” processuale, le ragioni della decisione e di valutare le censure mosse. Onde procedere al sindacato sulla pronunzia di merito, e’ indispensabile al giudice di legittimita’ conoscere esattamente le originarie prospettazioni delle parti, con domande ed eccezioni, e le decisioni su ciascuna di esse adottale.

Comunque non si supera la complessiva ratio decidendi della sentenza sopra riportata.

Nella specie, in difetto di un’adeguata prospettazione delle ragioni della originaria domanda, delle posizioni assunte dalle parti e dei motivi della decisione, il ricorso va dichiarato inammissibile anche ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, con condanna dei ricorrenti alle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 800,00 per onorari e 200,00 per esborsi oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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