Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9793 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27222-2014 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE, 98/G, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TRILLO’, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1081/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/06/2014 R.G.N. 147/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza in data 22 maggio-16 giugno 2014 n. 1081 la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto l’opposizione proposta dall’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di Palermo (in prosieguo: AZIENDA SANITARIA) avverso i decreti ingiuntivi notificati da L.F., avvocato dipendente dell’ente, per il pagamento dei compensi professionali maturati negli anni 2003-2008 per la difesa dell’AZIENDA SANITARIA nei giudizi in cui essa era risultata parte vincitrice ma con compensazione delle spese di causa.

2.Per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale respingeva il motivo di appello con cui la L. sosteneva la illegittimità della procura conferita in causa dalla AZIENDA SANITARIA al difensore costituito, scelto senza rispettare le regole della evidenza pubblica; osservava che l’espletamento del singolo incarico di patrocinio andava distinto dalla fattispecie dei “servizi legali”, cui si riferiva la voce 21 dell’allegato II B al D.Lgs. n. 236 del 2006.

3. Nel merito riteneva che il CCNL della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Comparto Sanità, art. 64, dettava una disciplina esaustiva della retribuzione di risultato, disponendo che ai dirigenti avvocati e procuratori spettavano gli onorari recuperati a seguito della condanna alle spese della controparte – dopo la acquisizione delle relative somme nel bilancio della azienda – e che dette risorse finanziarie fossero le uniche destinate ad incentivare le prestazioni dei dirigenti.

4. La Delib. AZIENDA SANITARIA n. 63 del 2000 – che aveva riconosciuto la spettanza di ulteriori compensi per i giudizi conclusi in senso favorevole alla AZIENDA OSPEDALIERA con spese compensate – era dunque illegittima perchè aveva introdotto compensi non previsti dalla contrattazione collettiva, in violazione del principio di erogazione in base al recuperato.

5. Non era condivisibile l’assunto che la delibera fosse frutto di contrattazione decentrata; a parte il rilievo che la contrattazione decentrata era legittimata soltanto a stabilire i criteri generali sulle modalità di attribuzione al dirigente della retribuzione di risultato, non vi era prova di tale contrattazione, essendo inammissibile la produzione del documento, offerto solo in grado ai appello.

6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza L.F., affidato a quattro motivi. L’AZIENDA SANITARIA è rimasta intimata.

7. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato:

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, artt. 20 e 27 ed Allegato II B nonchè dell’art. 1418 c.c.;

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nelle Delib. AZIENDA SANITARIA 28 maggio 2009, n. 574 e Delib. 17 settembre 2010, n. 678.

2. La censura investe la statuizione resa sulla procura alle liti conferita dalla AZIENDA SANITARIA al difensore costituito nel giudizio di merito.

3. La parte ricorrente ha dedotto che dalla Delib. n. 574 del 2009 emergeva che al difensore era stata affidata la gestione legale di tutto il contenzioso con gli avvocati Dirigenti e non del singolo giudizio; dalla successiva delibera di conferma dell’incarico risultava trattarsi di quaranta opposizioni a decreto ingiuntivo sicchè era applicabile il D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 27 in punto di modalità di affidamento dell’incarico.

4.Ha censurato l’omesso esame delle suddette delibere, benchè sollecitato anche in sede di appello (pagina 7 dell’atto di appello).

5. Il motivo è inammissibile.

6. La parte ricorrente trascrive nel ricorso brani parziali, insufficienti a ricostruire l’intero contenuto delle Delib. Direttore Generale 28 maggio 2009, n. 574 e Delib. 17 ottobre 2020, n. 678, atti che non deposita unitamente al ricorso per cassazione e di cui non fornisce indicazioni utili per il facile rinvenimento nel presente giudizio.

7. Tali omissioni si pongono in contrasto con i principi sanciti dall’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4, che onerano il ricorrente, quando siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali, la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio dei vizi dedotti, di riprodurre nel ricorso, nelle parti significative e rilevanti, il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale e di indicarne l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass. SSUU 8077/2012 e 22726/2011; Cass. 33377/2018, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010; Cass. 12332 e 12333 del 2018, n. 6553/2019, queste ultime rese in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame).

8. La censura di violazione del D.Lgs n. 163 del 2006, art. 27, è stata poi articolata sulla base di un fatto – la sussistenza di in incarico di consulenza e di assistenza legale a contenuto complesso – diverso e contrario rispetto a quello accertato dal giudice del merito, che ha ritenuto sussistere una ipotesi di patrocinio legale per cause determinate. La applicazione delle norme di diritto viene, invece, in rilievo in relazione al fatto accertato in sentenza e non già rispetto al fatto diverso prospettato dalla parte ricorrente.

9. Con il secondo motivo la parte ricorrente ha impugnato la sentenza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – per violazione e falsa applicazione della L. n. 2248 del 1965, artt. 4 e 5 assumendo che il giudice dell’appello, affermata la illegittimità della Delib. della AZIENDA SANITARIA n. 63 del 2000, ne aveva operato la disapplicazione in violazione dei limiti segnati dalla L. n. 2248 del 1965, art. 5. Il potere era stato esercitato non già a tutela di diritti soggettivi del privato ma in soccorso della pubblica amministrazione, che aveva dato causa al vizio lamentato.

10. Con il terzo motivo si denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 61, 62 e 64, CCNL 1994-1997 per l’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella Delib. n. 63 del 2000, commi 6 e 7.

11. Si sostiene che la disciplina dei compensi spettanti ai dirigenti Avvocati sarebbe contenuta non solo nell’art. 64, commi 1 e 2 del CCNL, ma anche nello stesso art. 64, comma 3 e nel precedente art. 61, comma 2, punto b) (Fondo per i premi e per la qualità della prestazione individuale).

12. Si censura altresì la affermazione della Corte territoriale del difetto di prova della contrattazione decentrata – emergente, invece, dalle premesse della Delib. n. 63 del 2000 – e la conclusione che detta Delib. aveva istituito un compenso aggiuntivo.

13. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

14. Questa Corte (Cass. 6 marzo 2019 n. 6553; Cass. nn. 12332 e 12333 del 2018), in fattispecie sovrapponibili a quella in esame, ha già affermato che, in tema di retribuzione di risultato, ai dirigenti avvocati e procuratori appartenenti al ruolo professionale non spetta il premio per la prestazione individuale di cui all’art. 61 del CCNL area dirigenza sanitaria 1996, atteso il chiaro tenore letterale del successivo art. 64 che riconosce loro, quale incentivo, il compenso di cui al R.D. n. 1578 del 1933 recuperato a seguito di condanna della parte avversa soccombente.

15. Le richiamate pronunce, alle cui motivazioni si fa rinvio, hanno in sostanza ritenuto che il chiaro tenore letterale delle disposizioni contenute nell’art. 64 CCNL 1994 – 1997 esclude i dirigenti avvocati e procuratori appartenenti al ruolo professionale dalla indennità premio per la prestazione individuale proprio perchè essi percepiscono i compensi di natura professionale previsti dal R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente, ai quali la stessa clausola collettiva riconosce valore premiale incentivante, senza che sia possibile ricavare, nemmeno attraverso la lettura sistematica, alcun dato che supporti la tesi dei ricorrenti.

16. Il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate, condividendone le ragioni esposte, atteso che il ricorso e la memoria non apportano argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato.

17. Non viene in questione, invece, la disapplicazione di un atto amministrativo ma la nullità di una Delib. (Delib. n. 63 del 2000) di gestione del rapporto di lavoro di natura privatistica.

18. Con il quarto motivo la parte ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 7, e art. 132 c.p.c. nonchè omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella transazione del 29 gennaio 2004.

19. Si assume l’omesso esame del motivo di appello (quarto motivo) con il quale si censurava la statuizione di primo grado per avere ritenuto ininfluente la transazione intervenuta tra le parti in data 29 gennaio 2004, nella quale – oltre a dirimere le controversie sorte tra i dirigenti avvocati e la AZIENDA SANITARIA per il pagamento delle competenze già maturate per le cause concluse favorevolmente per la AZIENDA SANITARIA con spese compensate – si regolavano le future modalità di pagamento dei compensi dal gennaio 2003.

20. Il motivo è inammissibile.

21. Come questa Corte ha più volte affermato l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3, o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c. (v. Cass. sez. VI, 12 gennaio 2016, n. 329 Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387; id. 26 gennaio 2006, n. 1701;; 14 febbraio 2006, n. 3190; 4 giugno 2007, n. 12952; 22 novembre 2006, n. 24856; 10 dicembre 2009, n. 25825; 17 dicembre 2009, n. 26598; Cass. 11 maggio 2012, n. 7268).

22.La questione non può in ogni caso essere ricondotta alla violazione prevista dal n. 4 cit. articolo, non recando il motivo alcun riferimento alla nullità della decisione derivante dalla omessa pronuncia (cfr. Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013 n. 17931).

23. A ciò si aggiunge il difetto di specificità del motivo, in quanto l’atto di appello, sul quale la censura si fonda, non è riprodotto nel ricorso.

24. Il ricorso va conclusivamente respinto.

25. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

26. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA