Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9793 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 12/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – President – –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consiglie – –

Dott. BERNARDI Sergio – Consiglie – –

Dott. BOTTA Raffaele – Consiglie – –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Giacomo

Puccini 9, presso l’avv. prof. Perrone Leonardo che, unitamente

all’avv. Tardella Gianmarco, lo rappresenta e difende, giusta procura

speciale per notaio Leucio Gisonna di Rende, del 19 ottobre 2005,

Rcp. n. 293073;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende per legge;

– intimato costituito –

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore:

– intimata –

E.Tr. S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi 21, presso

l’avv. Tonisi Salvatore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fiertler

Giuseppe e Cosentino Alfonso Maria, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria (Catanzaro), Sez. 1, n. 50/1/04 del 9 settembre 2004,

depositata il 22 settembre 2004, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 12 marzo 2010

dal Cons. Dott. Raffaele Botta;

Sentito l’avv. Tardella Gianmarco per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Fuzio Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di una cartella esattoriale emessa a seguito della definitivita’ dell’accertamento dell’ufficio determinatasi per il passaggio in giudicato della sentenza n. 36/98 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria (Catanzaro) depositata il 13 gennaio 1998, contestata per nullita’ della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

La Commissione adita accoglieva il ricorso, ritenendo inesistente la notificazione della cartella: la decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, che riteneva rispettati nella specie sia le prescrizioni per la notifica ex art. 140 c.p.c. (modalita’ utilizzata per la notifica della cartella) sia i termini di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, applicabili alla iscrizione a ruolo e non alla notificazione della cartella.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con unico articolato motivo, illustrato anche con memoria. Resiste il concessionario con controricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione. L’Agenzia delle Entrate non si e’ costituita.

Diritto

MOTIVAZIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17, 25 e 26, art. 2697 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 140 c.p.c. e vizio di motivazione, censura che poi articola in tre profili, relativamente alla decadenza della pretesa fiscale — stante la mancata prova da parte dell’Ufficio dell’avvenuta esecutivita’ del ruolo nei termini di legge e la perentorieta’ del termine stabilito dal citato art. 25 -, al difetto di motivazione della pretesa fiscale – in quanto l’alto impositivo ricevuto non conteneva alcuna motivazione che consentisse la difesa -, ai vizi di notifica della cartella di pagamento – stante il mancato rispetto delle procedure previste dall’art. 140 c.p.c., in particolare la mancata menzione nella relata dell’avvenuta affissione dell’avviso alla porta di abitazione del destinatario, e il mancato esame da parte del giudice di merito dell’originale della relata, essendo stato oggetto di esame solo una copia dell’avviso ricevuto dal contribuente relativamente all’avvenuto deposito nella casa comunale.

Il ricorso e’ infondato e le censure enunciate non rispondono al criterio di autosufficienza.

In particolare, dalla sentenza impugnata emerge come pacifica la circostanza che la cartella in questione e’ stata emessa nell’anno 2000 a seguito di accertamento divenuto definitivo e lo stesso contribuente nel ricorso riconosce che il termine per l’iscrizione a ruolo nel caso di specie era fissato al 31 dicembre 2000 (il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui e’ divenuto definitivo l’accertamento, secondo la previgente formulazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17), lamentando esclusivamente il fatto che del rispetto di tale termine l’Ufficio non abbia dato prova: ma dalla sentenza impugnata emerge che la sola contestazione svolta dal contribuente riguardava la supposta inesistenza della notificazione della cartella e non il mancato rispetto del termine di iscrizione a ruolo. Peraltro si applica nella specie lo ius superveniens di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, (v. Cass. n. 16826 del 2006), che, abrogando il richiamato art. 17, ha aggiunto all’art. 25, comma 1, de medesimo decreto, la disposizione che impone la notifica della cartella entro “il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio”. Nel caso di specie, essendo stata eseguita il 27 novembre 2001 la notifica della cartella, non puo’ in alcun modo essersi verificata la decadenza dell’Ufficio dalla pretesa impositiva.

Altrettanto non autosufficiente si presenta il ricorso per quanto riguarda il profilo del supposto vizio di motivazione della cartella non essendo nel ricorso trascritto il contenuto della cartella o dell’estratto di ruolo che il contribuente asserisce di aver ricevuto – ed il profilo della supposta inesistenza della notifica della cartella.

Riguardo a tale ultimo rilievo, la contestazione radicata nel giudizio, da quanto emerge nella sentenza impugnata, e’ relativa all’utilizzo della procedura di cui all’art. 140 c.p.c. al di fuori delle ipotesi nelle quali la procedura medesima e’ consentita. Il giudice di merito correttamente afferma che la notificazione e’ stata eseguita con le predette modalita’ in ragione della precaria assenza del notificando e la mancata presenza, l’incapacita’ o il rifiuto delle persone abilitate dall’art. 139 c.p.c. a ricevere tale atto (v.

Cass. n. 14618 del 2009): solo in questa sede appaiono sollevate le eccezioni al mancato rispetto delle modalita’ previste dall’art. 140 c.p.c. (in particolare per quanto riguarda la supposta mancata affissione dell’avviso alla porta di abitazione del destinatario), non essendo indicato nel ricorso in quale atto e secondo quali argomentazioni e deduzioni le predette eccezioni siano state sollevate nelle precedenti fasi del giudizio. In ogni caso la notifica ha raggiunto il risultato, essendo pacifico in causa che la stessa sia pervenuta al destinatario mediante l’avviso del deposito a mezzo raccomandata e che l’atto sia stato ritirato dal destinatario medesimo con la conseguente sanatoria della eventuale nullita’ della notifica (v. Cass. n. 590 del 2006).

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. La formazione ed il consolidamento dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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