Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9793 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 19/09/2016, dep.19/04/2017),  n. 9793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2463-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

OTI OFFICINE TECNOMECCANICHE ITALIANE SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato BERNARDO DE STASIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI SCARPA giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 121/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 21/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Commissione Tributaria Regionale di Milano, con sentenza in data 22.06.2011, ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso proposto dalla società O.T.I. Officine Tecnomeccaniche Italiane s.r.l. avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004 con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato i ricavi dichiarati dal contribuente, agli effetti IRES, IRAP e IVA, sulla scorta delle risultanze degli studi di settore.

La Commissione Regionale rilevava che, a fronte delle deduzioni della ricorrente riguardanti l’avvenuta consegna e fatturazione nell’anno 2005 di parte dei macchinari commissionati nel 2004 (che la O.T.I. produceva su ordinazione) e la non ipotizzabilità dell’esistenza di vendite in nero dei macchinari realizzati, su commissione, per conto di società di leasing, l’Ufficio non aveva supportato l’accertamento di alcun elemento in grado di corroborare le presunzioni semplici scaturenti dallo studio di settore; valorizzava l’argomento del contribuente secondo cui il tipo di macchinari prodotti (presse per l’industria) richiedeva la predisposizione di vari componenti, approntati in precedenza per evitare l’interruzione dell’attività produttiva, successivamente assemblati al momento della ricezione dell’ordine.

2. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, col patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, deducendo vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia; rileva che la sentenza impugnata aveva completamente omesso di esaminare le censure puntualmente dedotte dall’Ufficio, con particolare riguardo alla confutazione, sulla base della stessa contabilità del contribuente, dell’affermazione relativa alla fatturazione nel 2005 di macchinari commissionati nel 2004, posto che i relativi ordini di acquisto erano stati stilati nel 2005 (e in un caso nel 2006), nonchè all’incongruenza del conto economico del 2004, riclassificato dall’Ufficio in base al valore della produzione, da cui emergeva che l’incidenza dei costi delle materie prime e dei materiali era sostanzialmente analogo a quello degli esercizi successivi, in cui secondo il contribuente sarebbero stati fatturati i macchinari prodotti nel 2004, mentre il margine operativo lordo era quasi la metà delle altre annualità; censura l’idoneità della natura di società di leasing degli acquirenti dei macchinari a contraddire la presunzione della sussistenza di un’evasione fiscale.

3. Resiste la O.T.I. s.r.l. mediante controricorso con cui chiede il rigetto del ricorso; ribadisce le argomentazioni difensive, basate sulla natura non standardizzata dei macchinari da lei prodotti, incompatibile con l’applicazione degli studi di settore, e richiama la giurisprudenza di questa Corte in materia di valenza solo statistica degli studi stessi, che era onere dell’Ufficio integrare con la dimostrazione della loro applicabilità in concreto e delle ragioni per le quali erano state disattese le contestazioni del contribuente, pena la determinazione automatica del reddito in contrasto con la reale capacità contributiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. La sentenza impugnata ha fatto coerente applicazione del principio, affermato da questa Corte Suprema, per cui in tema di accertamento “standardizzato” mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio col contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa, specie quando si faccia riferimento a una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sè soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la presunzione alla concreta realtà economica dell’impresa; con la conseguenza che la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata – anche sotto il profilo probatorio – con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così potendo emergere la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente (Sez. 5 n. 27822 del 12/12/2013, Rv. 629568).

In particolare, la Commissione Regionale ha valorizzato le circostanze di fatto dedotte dal contribuente, in sede di contraddittorio con l’Agenzia, a titolo di giustificazione dello scostamento – rispetto ai parametri dello studio di settore applicabile alla O.T.I. – del reddito dichiarato nell’anno oggetto di accertamento (2004), basate sulla specificità dell’attività aziendale e del ciclo produttivo, caratterizzato dall’esecuzione delle lavorazioni su ordinazione delle stazioni committenti, rappresentate per lo più da società di leasing, previa predisposizione dei singoli componenti dei macchinari industriali, destinati ad essere assemblati soltanto a seguito della ricezione dell’ordine esecutivo; e ha ritenuto congrua e plausibile la conseguente spiegazione, offerta dal contribuente, dello scostamento che è stato rilevato nel 2004, come effetto della contabilizzazione nel 2005 – secondo il criterio della competenza – dei ricavi fatturati nell’esercizio successivo a quello di acquisizione degli ordini di produzione, portati a definitivo compimento nel 2005.

La motivazione della sentenza impugnata non è, dunque, incorsa nei vizi di contraddittorietà o insufficienza denunciati nel ricorso, e non è perciò censurabile (dalla Corte di legittimità; le deduzioni dell’Agenzia ricorrente dirette a confutare i dati rappresentati dal contribuente, sulla base di una diversa lettura delle risultanze contabili degli esercizi interessati (2004 e 2005) e di una riclassificazione del conto economico, dei valori della produzione e del margine operativo lordo relativi all’anno 2004, si risolvono in censure di merito che non possono trovare ingresso in questa sede.

3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 5.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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