Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9793 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23511-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALDO SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE CARSO 34, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE BARTOLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIO DENIS;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3144/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 13/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3144 del 20 maggio 2014, depositata il 13 giugno 2014, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui era stato accolto l’originario ricorso della contribuente, Aldo s.r.l., proposto avverso una cartella di pagamento per l’anno 2008, recante un’iscrizione a ruolo per IRES, IRPEF, IVA, successiva a un controllo automatizzato del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis;

2. il ricorso è affidato a cinque motivi;

3. il contribuente resiste mediante controricorso;

4. in data 23 settembre 2020, l’Agenzia ricorrente ha depositato istanza di trattazione della causa, atteso che, nonostante la contribuente avesse presentato domanda di definizione agevolata del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, conv., con modif., dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, la stessa era – a dire dell’Agenzia – solo in parte idonea a definire la controversia;

5. in particolare, ha osservato l’Agenzia che la cartella impugnata contiene due distinte partite di ruolo: l’una, concernente un recupero d’imposta conseguente a un controllo automatizzato del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, ex art. 54-bis, avente funzione impositiva e come tale definibile ex art. 6 citato; l’altra, scaturente da un controllo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis, costituente dunque atto di mera riscossione;

6. l’Agenzia ha comunicato il diniego parziale della definizione agevolata alla contribuente con atto notificato il 16 luglio 2020, nel rispetto del termine fissato dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12;

7. la società non ha impugnato il diniego parziale;

8. l’Agenzia ha presentato in data 23 settembre 2020 istanza di trattazione, così impedendo l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. la domanda di condono è stata accolta dall’Agenzia solo parzialmente e il parziale diniego, ritualmente notificato alla contribuente, non è stato impugnato nei termini;

2. l’Agenzia ha presentato tempestiva istanza di trattazione;

3. il giudizio può essere estinto solo parzialmente, dichiarandosi cessata la materia del contendere unicamente con riferimento alla parte della cartella impugnata concernente i crediti IVA e IRES;

4. per quanto concerne invece l’omesso versamento delle ritenute IRPEF il giudizio deve proseguire, con la necessità di esaminare tuttavia il solo secondo motivo di ricorso, l’unico dei cinque cui il ricorso è affidato concernente l’omesso versamento delle ritenute;

5. con tale motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36,53 ss., per non avere la CTR esaminato la deduzione dell’Agenzia in sede di appello, riguardante l’annullamento integrale della cartella, anche cioè nella parte riguardante il recupero delle ritenute IRPEF non versate;

6. il motivo è fondato;

7. l’Agenzia delle entrate ha riportato in ricorso alle pagg. 8 e 9, nel rispetto dunque del canone di autosufficienza, il motivo d’appello con cui era stata già contestata alla sentenza di primo grado l’omessa pronuncia in ordine alla seconda ripresa contenuta nella cartella, riferibile appunto alle ritenute IRPEF dichiarate e non versate;

8. tale doglianza non ha formato oggetto di alcun esame da parte della CTR, la cui sentenza deve dirsi affetta dal vizio di omessa pronuncia e dunque emessa in violazione dell’art. 112 c.p.c.;

9. alla cassazione della sentenza può seguire la decisione della causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;

10. dall’esame incrociato del ricorso (pag. 5 e 8-9) e del controricorso (pag. 5) si desume infatti che la pretesa riguardante il mancato versamento delle ritenute IRPEF era stata contestata dalla contribuente unicamente sul presupposto che l’importo relativo alle ritenute fosse già confluito nell’elenco delle passività della procedura di concordato preventivo della società nel frattempo avviata e che dunque ciò avrebbe determinato una duplicazione del titolo;

11. l’Agenzia ricorrente dubita di tale iscrizione nell’elenco delle passività, ma giustamente osserva come, anche ove ciò fosse avvenuto, non si sarebbe realizzata una duplicazione del titolo;

12. il titolo per iscrivere il credito erariale nell’elenco delle passività è unico ed è costituito dalla cartella oggetto di causa, con la conseguenza che la permanenza del credito nell’elenco dipende proprio dalla valutazione della sua legittimità, valutazione che però si svolge esclusivamente nel presente giudizio;

13. come accennato, rispetto alla partita di ruolo riguardante le ritenute IRPEF dichiarate e non versate, la cartella è stata impugnata dalla società contribuente solo per il fatto che il credito era già iscritto nell’elenco delle passività, senza muovere alcuna contestazione sul merito della pretesa erariale, neanche sotto il profilo della emendabilità della dichiarazione dei redditi su cui era stato eseguito il controllo automatizzato del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex 36 bis, e che aveva fondato l’immediata iscrizione a ruolo;

14. pertanto, la legittimità della pretesa erariale non è mai stata realmente messa in discussione;

15. la causa va dunque decisa nel merito, con rigetto dell’originario ricorso della contribuente e conferma della cartella impugnata, nella parte relativa alla partita di ruolo sulle ritenute IRPEF non versate;

16. la parziale estinzione giustifica l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio limitatamente alle imposte IRES e IVA di cui alla cartella impugnata; accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente in relazione all’IRPEF; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA