Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9793 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9793 Anno 2015
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DORONZO ADRIANA

SENTENZA

sul ricorso 5422-2012 proposto da:
MATARRESE LEDA C.F. MTRLDE44A55H501P, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 12, presso lo studio
dell’avvocato MARCO GRISPO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LUIGI VULCANO, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2015

contro

126

ISTITUTO

SANTA

MARIA”

scuola

paritaria

C.F.

02305170587;
– intimata –

Data pubblicazione: 13/05/2015

Nonché da:
PROCURA GENERALIZIA DELL’ISTITUTO DELLA SOCIETA’ DI
MARIA “ISTITUTO SANTA MARIA” C.F. 02305170587 in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 251,

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

MATARRESE LEDA C.F. MTRLDE44A55H501P, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 12, presso lo studio
dell’avvocato MARCO GRISPO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LUIGI VULCANO, giusta
delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 5041/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 25/08/2011 R.G.N. 6155/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANA
DORONZO;
udito l’Avvocato CARUSO LUCIANO per delega VULCANO
LUIGI;
udito l’Avvocato DI IACOVO TONIO per delega GRILLO
GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRILLO, che la

per inammissibilità o rigetto ricorso principale,

assorbito l’incidentale.

Udienza 9 gennaio 2015
Presidente Lamorgese
Relatore Doronzo
R.G. n. 5422/2012

1. Leda Matarrese è stata dipendente dell’Istituto Santa Maria dal 3/11/1998 al
13/8/2007 come insegnante di scienze naturali, chimica e geografia; in data
3/8/2007 ha ricevuto comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro per
raggiunti limiti di età, sul presupposto che ella non avesse esercitato il diritto
di opzione per la prosecuzione dell’attività lavorativa, ai sensi dell’art. 76 del
contratto AGIDAE.
2. La Matarrese ha impugnato il licenziamento deducendo di aver comunicato
verbalmente nel giugno del 2003 la sua volontà di proseguire l’attività
lavorativa fino al raggiungimento del 65° armo di età; che in forza di tale
comunicazione ella aveva continuato a lavorare fino al 2007, ovvero per tre
anni dopo la maturazione dell’età pensionabile (raggiunta al 60° anno), e ciò
costituiva manifestazione tacita della volontà dell’istituto di ritenere valida la
sua comunicazione. Ha quindi chiesto la declaratoria di inefficacia o
illegittimità del recesso e la reintegrazione nel posto di lavoro, con le
consequenziali pronunce risarcitorie, compreso il danno morale, da liquidarsi
in via equitativa.
3. Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda ma la sentenza, su appello della
Matarrese, è stata riformata dalla Corte d’appello di Roma che, con sentenza
depositata in data 25/8/2011 ed in parziale accoglimento della domanda
proposta dalla ricorrente, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento e ha
condannato l’Istituto Santa Maria al pagamento in favore dell’appellante delle
retribuzioni globali di fatto maturate dalla data dell’illegittimo recesso sino al
compimento del 65° anno di età, oltre accessori di legge, nonché al
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo
periodo. Ha invece escluso il diritto dell’appellante alla reintegrazione nel
posto di lavoro sul presuppostoeAs
ella aveva da tempo compiuto i 65 anni di età
(e ciò il 15/1/2009), oltre i quali riteneva non operasse più la stabilità reale. Ha
altresì aggiunto che la ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, aveva
rivendicato il diritto a svolgere l’attività lavorativa solo fino alla detta età, così
manifestando espressamente la sua volontà di escludere il diritto alla
reintegrazione.
4. Contro la sentenza la Matarrese propone ricorso per cassazione fondato su
sette motivi. L’Istituto Santa Maria resiste con controricorso e spiega ricorso
incidentale condizionato, fondato su tre motivi, cui si oppone la Matarrese con
controricorso. Le parti depositano memorie difensive.
Motivi della decisione
1. In via prioritaria, la Corte riunisce i ricorsi ex art. 335 c.p.c., in quanto
proposti avverso la medesima sentenza.
2. Nel ricorso incidentale l’Istituto Santa Maria solleva due eccezioni preliminari
riguardanti l’inammissibilità del ricorso principale: a) la prima concerne la

Svolgimento del processo

mancata sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte entrambi difensori,
risultando il ricorso sottoscritto solo dall’avvocato Vulcano, e non anche
dall’avvocato Marco Grispo, cui la Matarrese ha conferito il mandato “in
unione”; b) la seconda eccezione è relativa alla validità del ricorso per
decorrenza dei termini impugnazione. Il controricorrente assume che la
sentenza d’appello è stata notificata, ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., in data
27/10/2011 all’avvocato Marco Grispo, nella qualità di procuratore costituito
della Matarrese nel giudizio di secondo grado, alla via Otranto 12 in Roma. Il
ricorso per cassazione, notificato il 28 febbraio 2012, è pertanto inammissibile
per tardività, essendo stato notificato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica
della sentenza.
3. Ancora, nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., l’Istituto Santa Maria
rileva l’inammissibilità per tardività del controricorso della Matarrese, sul
presupposto che il ricorso incidentale condizionato è stato notificato al
difensore della Matarrese, avv. Grispo, nel domicilio eletto, il 12/4/2012,
mentre il controricorso è stato notificato il 23/5/2012, e dunque oltre il
termine fissato dagli artt. 370 e 371 c.p.c.
3.1. Quest’ultima eccezione, che è necessario delibare prima di ogni altra
questione, in considerazione delle articolate e pregnanti difese svolte dalla
ricorrente nel controricorso al ricorso incidentale in merito all’eccezione di
tardività del ricorso per cassazione, è senz’altro infondata. Ed invero, a fronte
della notificazione del controricorso dell’Istituto, pacificamente avvenuta in
data 12/4/2012, mediante la consegna dell’atto al portiere dello stabile, il
controricorso della Matarrese è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la
notifica all’Istituto il 22/5/2012, ossia nel rispetto del termine di 40 giorni
dalla notifica del controricorso.
3.2.E’, infatti, il momento della consegna dell’atto ufficiale giudiziario che segna
il dies a quo al quale occorre aver riguardo ai fini di stabilire la tempestività
della notificazione del controricorso. Tanto in ossequio alle decisioni della
Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005, in
forza delle quali, per effetto del principio della scissione fra il momento del
perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, la
notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della
consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove
tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata
all’inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica andava
effettuata (cfr. Cass., Sez. Un., 4 maggio 2006, n. 10216, seguita, fra le tante,
da Cass., 19 ottobre 2006, n. 22480; Cass., 19 marzo 2007, n. 6360).
4. Va quindi esaminata con priorità, in ragione del suo carattere potenzialmente
assorbente di ogni altra questione, l’eccezione di tardività del ricorso
principale.
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Udienza 9 gennaio 2015
Presidente Larnorgese
Relatore Doronzo
&G. a 5422/2012

4.1.Nel controricorso al ricorso incidentale, la Matarrese contesta l’avvenuta
notificazione della sentenza d’appello e deduce di aver appreso
occasionalmente di tale notifica solo in data 17/1/2012. A tal fine espone che
dalla relata di notifica risulta che l’atto è stato recapitato alla via Otranto 12, in
Roma, effettivo domicilio dell’avvocato Grispo, e risulta ricevuto da tale Dino
Berardi, indicato quale “incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti”.
Queste ultime due attestazioni dovevano, tuttavia, ritenersi contrarie alla
realtà, poiché il signor Berardi all’epoca della notifica risiedeva alla via
Otranto 18, dove prestava attività di portiere, alle dipendenze del medesimo
condominio. L’assenza di un qualsivoglia legame tra il consegnatario dell’atto
notificato ed il domicilio o la persona dell’avvocato Grispo, rendeva affetta da
nullità la notifica, la quale, in mancanza del destinatario o di persona di
famiglia o addetta alla casa o del portiere o di altre persone autorizzate a
ricevere l’atto, diverse dal destinatario, avrebbe dovuto essere effettuata ai
sensi dell’art. 140 c.p.c. Ha quindi trascritto nel controricorso (e depositato
unitamente allo stesso) una dichiarazione resa dal Berardi, in cui si attestano le
predette circostanze, ossia che non egli dimorava presso lo stabile di via
Otranto 12, non aveva mai ricevuto l’incarico di ricevere o ritirare atti
giudiziari indirimti a quell’indirizzo o all’avvocato Grispo, non aveva mai
sottoscritto relate di notifica relative ad atti indirizzati all’avvocato Marco
Gríspo alla via Otranto 12, non era familiare o convivente o addetto allo studio
del detto professionista.
4.2.Nello stesso controricorso la Matarrese, dopo aver indicato una serie di profili
di nullità della notificazione (per violazione dell’art. 140 c.p.c., per mancata
sottoscrizione della ricevuta da parte del terzo consegnatario, per violazione
dell’art. 174 del d.l. 196/2003, per mancata sottoscrizione della relazione da
parte dell’ufficiale giudiziario e “incomprensibilità della data della relata”), ha
chiesto di essere autorizzata a presentare, nel corso del presente procedimento,
querela di falso, al fine di contrastare l’efficacia probatoria della relazione di
notificazione ed ha chiesto che la causa sia rimessa al tribunale per la
decisione sulla querela, con la sospensione del presente giudizio ex articolo
295 c. p. c.
4.3.Benché il controricorso al ricorso incidentale condizionato sia stato
correttamente sottoscritto anche dalla ricorrente di persona, al fine di proporre
la querela di falso e impugnare il documento indicato col n. 2 della produzione
dell’Istituto Santa Maria (copia autentica della sentenza impugnata, notificata
in data 27/10/2011), all’udienza di discussione la parte non è comparsa
personalmente e non ha pertanto proposto la querela. L’art. 221 c.p.c., comma
2, prescrive che la querela in corso di causa debba essere proposta “con
dichiarazione da unirsi al verbale d’udienza”. Quando è proposta nel
procedimento di legittimità (nei limiti in cui in essa è ammissibile: v. per tutte,
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Udienza 9 gennaio 2015
Presidente Laraorgese
Relatore Doronzo
R.G. n. 5422/2012

Cass.,16 gennaio 2009, n. 986) deve ritenersi, con adattamento della
previsione normativa alle peculiarità del giudizio di cassazione, che essa
avvenga in udienza, ossia in un momento che garantisce la diretta
interlocuzione fra le parti ed il giudice e che immediatamente impone la
presenza del pubblico ministero per la redazione del relativo processo verbale
(art. 222 c.p.c.), mentre resta esclusa la possibilità che alla proposizione
dell’istanza si proceda mediante un deposito in cancelleria (in tal senso, Cass.,
ord., 23 luglio 2010, n. 17465).
5. Ora, poiché la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto
proviene da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, le
attestazioni di essa, inerenti alle attività che l’ufficiale giudiziario certifica di
avere eseguito, le dichiarazioni da lui ricevute (limitatamente al loro contenuto
estrinseco ed indipendentemente dalla loro veridicità sostanziale) ed i fatti
avvenuti in sua presenza, risultanti dall’atto da lui compilato, con le richieste
modalità, nel luogo in cui è formato e che trovano riscontro nella relazione
prevista dall’art. 148 c.p.c., sono assistite da fede pubblica privilegiata, ex art.
2700 c.c. (Cass., 9 giugno 1987, n. 5040; Cass., 1 giugno 1999, n. 5305; Cass.,
20 luglio 1999, n. 7763), per contrastare la quale l’unico strumento è la
querela di falso, anche se l’immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo,
ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell’ufficiale giudiziario
(v. per tutte, Cass., 27 aprile 2004, n. 8032).
5.1.Ne consegue che, in difetto della proposizione della querela di falso (pure
preannunciata dalla parte), non risultano più contestabili nel presente giudizio,
in quanto assistite da tale fede privilegiata, l’attestazione dell’identità del
destinatario che ha ricevuto l’atto (tale Berardi Dino), trattandosi di
circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua
attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione (cfr., con
riferimento alla notificazione a mezzo del servizio postale, equiparabile
quanto a poteri dell’agente notificatore, a quella effettuata a mezzo
dell’ufficiale giudiziario, Cass., 23 luglio 2003, n. 11452; Cass., 1 marzo
2003, n. 3065; Cass., 4 febbraio 2014, n. 2421), le dichiarazioni da questo
rese in ordine alla sua qualità di “incaricato ivi addetto alla ricezione degli
atti” (Cass., 5 marzo 2014, n. 5220), la sottoscrizione apposta e riscontrabile,
sia pure con una sigla, accanto al nome (Cass., 26 agosto 1975, n. 3014; Cass.,
1 marzo 2003, n. 3065; Cass. 27 aprile 2004, n.8032; Cass., 22 novembre
2006, n. 24852), la sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario apposta sul timbro
contenente le sue generalità, la qualifica e la sede di servizio, la data (27
ottobre 2011) ed il luogo (via Otranto, 12 Roma) in cui le dette attività sono
state compiute (Cass. 8 febbraio 2001, n.1783; Cass. 1 ° marzo 2003, n.3065;
Cass.22 aprile 2005, n.8500).

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Udienza 9 gennaio 2015
Presidente Lamorgese
Relatore Doronzo
R.G. n. 5422/2012

6. La relazione dell’ufficiale giudiziario notificante non fornisce invece la prova
della veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dal destinatario e
consegnatario dell’atto notificato. Di conseguenza, le enunciazioni relative ai
rapporti tra quest’ultimo e la persona cui l’atto è destinato, o circa la verità
intrinseca delle dichiarazioni ricevute dall’ufficiale giudiziario notificante,
fanno fede fino a prova contraria, sicché in relazione a queste la parte
interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza con tutti i
mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso (cfr. fra le tante,
Cass., 5 dicembre 2012, n. 21817; Cass., 7 marzo 2012, n. 3516; Cass., 24
luglio 2000, n. 9658; Cass., 20 luglio 1999, n. 7763; Cass., 9 giugno 1987,n.
5040; Cass., 22 maggio 1980,n. 3386).
6.1.
Si è peraltro affermato che, con riguardo alla notificazione con consegna
dell’atto persona a diversa dal destinatario, non sono necessari né l’indicazione
della qualifica di chi riceve in consegna l’atto, né la sussistenza di un rapporto
di lavoro subordinato tra la persona addetta all’ufficio del destinatario di
questo stesso, essendo invece sufficiente una situazione di comunanza di
rapporti tali da far presumere che la prima porterà a conoscenza del secondo
l’atto ricevuto (Cass., 8 gennaio 1987, n. 32; Cass., 26 novembre 1984, n.
6113).
6.2.
Non rileva, pertanto, la circostanza che l’ufficiale giudiziario, nel caso in
esame, non abbia specificato l’esatta qualifica della persona cui ha consegnato
l’atto, e in particolare se gli fosse persona di famiglia o addetta alla casa o
all’ufficio o all’azienda, o legata allo stabile da rapporto di portierato: è
sufficiente, infatti, la sola dichiarazione di essere ” incaricato ivi addetto alla
ricezione degli atti”, riportata nella relata della notificazione, senz’altro
riferimento alle concomitanti funzioni connesse all’incarico di portierato,
perché sorga la presunzione legale (“iuris tantum”) della qualità dichiarata, la
quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da fornirsi da
parte del destinatario. La carenza di tale prova comporta, in tema di
adempimenti, l’applicazione della disciplina prevista dal secondo comma
dell’art. 139 cod. proc. civ. e non di quella speciale fissata dal quarto comma
della medesima disposizione, relativa alla notificazione a persone diverse dal
destinatario. (Cass., 26 ottobre 2012, n. 18492; Cass., 24 novembre 2005, n.
24798; Cass., 27 ottobre 2000, n. 14191; Cass. 25 giugno 1999, n. 6602;).
7. Nella specie, ritiene il Collegio che la prova offerta dalla ricorrente – e
costituita dalla dichiarazione resa da Dino Berardi, depositata unitamente al
ricorso, in cui questo attesta di non aver mai svolto attività lavorativa, né con
mansioni di portiere né con prestazioni occasionali, presso il condominio di
via Otranto n. 12, e di non aver mai ricevuto l’incarico di ricevere atti inviati a
quell’indirizzo o allo studio dell’avvocato Marco Grispo, ivi domiciliato -, non
costituisce prova contraria idonea a superare la presunzione relativa al
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Presidente Lamorgese
Relatore Doronzo
R.G. n. 542212012

possesso, da parte del ricevente la notifica della sentenza di appello, della
dichiarata qualità di soggetto incaricato della ricezione dell’atto, e non di mero
portiere dello stabile ove è peraltro sito lo studio del destinatario, in quanto
proveniente dal soggetto avente interesse all’invalid27ione della notifica,
anche al fine di sottrarsi ad eventuali responsabilità (in termini, Cass., 24
novembre 2005, n. 24798; v. pure Cass. n. 5220/2014).
8. Deve aggiungersi che, secondo quanto ripetutamente affermato da questa
Corte, non può ritenersi sufficiente a vincere la presunzione che il
consegnatario sia incaricato della ricezione degli atti diretti al destinatario
della notifica la prova, da parte di quest’ultimo, dell’esistenza di un rapporto di
lavoro subordinato del consegnatario alle dipendenze esclusive di altro
soggetto, se non accompagnata dalla prova che il medesimo consegnatario non
era addetto nei medesimi locali ad alcun incarico per conto o nell’interesse del
destinatario (in tal senso, Cass., Sez. Un., 19 novembre 1999, n. 793; Cass., 5
ottobre 1998, n. 9875; Cass., 10/01/2007, n. 239).
9. La carenza di prova idonea a superare la detta presunzione comporta
l’applicazione alla fattispecie notificatoria della disciplina prevista dal secondo
comma dell’art. 139 cod. proc. civ. e non di quella speciale fissata dal quarto
comma della medesima disposizione, relativa alla notificazione a persone
diverse dal destinatario, e neppure di quella prevista dall’art. 140 c.p.c. (Cass.,
26 ottobre 2012, n. 18492; Cass., n. 24798/2005, cit.).
10. L’ulteriore conseguenza è che tutte le questioni sollevate nel controricorso
dalla Matarrese ed inerenti alla nullità della notifica per violazione dell’art.
139, commi secondo e terzo, e dell’art. 140 c.p.c., sono inammissibili.
H. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per tardività. Il
ricorso incidentale condizionato deve invece essere dichiarato inefficace ai
sensi dell’art.334 c.p.c.
12. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio
vanno poste a carico della ricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
P. Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale e
inefficace4icorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in £ 100,00 per esborsi
e £ 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali e altri accessori di
legge.
Roma, 9 gennaio 2015
Il Presidente
o Lamorgese
Dott
Il consigliere relatore
Dott. Adriana Doronzo

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Udienza 9 gennaio 2015
Presidente Lamorgese
Relatore Doronzo
R.G. n. 5422/2012

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