Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9793 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. II, 04/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 04/05/2011), n.9793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A. C.F. (OMISSIS), BOVONE & MERLANO SNC IN

PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE B.G. P.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,

presso lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che li rappresenta e

2011 difende unitamente agli avvocati PUGLIESE ANTONIO, PUGLIESE

PAOLO;

– ricorrenti –

e contro

PREF.RA ALESSANDRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 143/2005 del GIUDICE DI PACE di NOVI LIGURE,

depositata il 28/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Renzo Cuonzo con delega depositata in udienza

dell’Avv. Vesci Gerardo difensore dei ricorrenti che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso dell’8.11.2003 B.A. e la snc Bovone e Merlano proponevano opposizione alla o.i. prot. n. 167/03 Area 4^ dep. R del Prefetto di Alessandria del 1.10.2003 in decisione del verbale di contravvenzione del (OMISSIS) del ministero del lavoro, chiedendone l’annullamento perchè era stato considerato tempo di guida lo spostamento con la motrice aziendale da casa alla sede dell’azienda e perchè su molte autostrade esiste l’impossibilità delle fermate per le soste richieste. Con sentenza 143/2004 il GP di Novi Ligure respingeva il ricorso deducendo la tempestività dell’o.i. la sussistenza dei fatti rilevati dall’esame dei dischi cronotachigrafici per mezzi e giorni ben specificati e la mancata prova dell’assenza di aree di sosta in alcune autostrade.

Ricorrono i soccombenti con unico articolato motivo che denunzia violazione dell’art. 2712 c.c., omessa motivazione in ordine alla contestazione dell’attendibilità dei dischi cronotachigrafici ed inversione dell’onere della prova.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ opportuno precisare che il ricorso, pur premettendo che la esposizione dei fatti contenuta nella sentenza è sommaria, costringendo a riepilogare le vicende di causa in modo analitico, non consente di avere una chiara visione di tutte le argomentazioni proposte con notazioni giuslavoristiche.

Rispetto alla sufficiente e logica motivazione sopra riportata, i ricorrenti ripropongono sommariamente i motivi di opposizione, eludendo il principio di autosufficienza del ricorso e chiedono un sostanziale riesame del merito sulla base di argomentazioni generiche ed in parte diverse rispetto a quelle sottoposte al giudice di prime cure, ravvisando una omessa motivazione rispetto all’attendibilità dei dischi cronotachigrafici anche in relazione alle modalità di prestazione definite dalla autonomia collettiva, laddove si sarebbe dovuta prospettare una omessa pronunzia, evidenziando la decisività degli argomenti proposti e riportandoli compiutamente.

Come ripetutamente evidenziato da questa Corte, l’omessa pronunzia, quale vizio della sentenza, dev’essere, anzi tutto, fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e non già con la denunzia della violazione di differenti norme di diritto processuale o di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 22.11.06 n. 24856, 14.2.06 n. 3190. 19.5.06 n. 11844, 27.01.06 n. 1755, ma già 24.6.02 n. 9159, 11.1.02 n. 317, 27.9.00 n. 12790, 28.8.00 n. 11260, 10.4.00 n. 4496, 6.11.99 n. 12366).

Perchè, poi, possa utilmente dedursi il detto vizio, è necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali domanda od eccezione siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente e/o per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo del giudizio nel quale l’una o l’altra erano state proposte o riproposte, onde consentire al giudice di legittimità di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività della proposizione nel giudizio a qua ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi: ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell’art. 112 c.p.c. ciò che configura un’ipotesi di error in procedendo per il quale questa Corte è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere – dovere del giudice di legittimità d’esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio d’autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere d’indicarli compiutamente, non essendo consentita al giudice stesso una loro autonoma ricerca ma solo una loro verifica (Cass. 19.3.07 n. 6361, 28.7.05 n. 15781 SS.UU., 23.9.02 n. 13833. 11.1.02 n. 317. 10.5.01 n. 6502).

Nella specie, i ricorrenti non hanno rispettato alcuna delle evidenziate condizioni, onde la censura di omessa pronunzia, quand’anche la si potesse ritenere proposta, sarebbe inammissibile.

Donde l’inammissibilità del ricorso senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata costituzione di controparte.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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