Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9792 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15855-2014 proposto da:

EURALCOOL MB SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MARIA CESARO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO CANTONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 404/2013 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 02/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. la Euralcool MB s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 404/32/13, depositata il 2 dicembre 2013, che ha confermato la sentenza di primo grado, di rigetto dell’originario ricorso della contribuente, proposto avverso un avviso di accertamento in materia di IVA, IRES, IRAP e altro, relativa all’anno 2005;

2. il ricorso è affidato a due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione alla medesima questione, sia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7 e 16, sia il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione alla medesima questione, sia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, artt. 2727 e 2729 c.c., sia l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio;

3. il primo motivo è inammissibile;

4. quanto alla asserita violazione di legge, la sentenza della CTR si fonda sul presupposto che l’Amministrazione abbia adeguatamente motivato il proprio atto, mediante il richiamo al p.v.c. della Guardia di finanza, notificato alla contribuente (pag. 3 della motivazione), in tal modo conformandosi alla costante giurisprudenza di questa S.C. in tema di motivazione dell’atto di accertamento (v. per tutte Cass. 29/12/2018, n. 32957);

5. a fronte di questa motivazione, una censura come quella prospettata dalla ricorrente – apparentemente incentrata appunto sulla 1 violazione delle norme di legge sulla motivazione dell’avviso, ma con la quale in realtà si contesta il giudice di merito per non aver verificato in concreto “se effettivamente negli avvisi notificati al contribuente sia stato riportato il contenuto essenziale degli atti richiamati” (pag. 15 del ricorso) – si risolve in un inammissibile invito a esprimere un giudizio di fatto, che è invece riservato al giudice di merito, se adeguatamente motivato;

6. da quest’ultimo punto di vista, poi, il primo motivo fa bensì un cenno al presunto difetto di motivazione della sentenza impugnata, ma anche in questo caso in termini inammissibili;

7. da un lato, non è rispettato il principio di autosufficienza del ricorso;

8. va al riguardo ricordato che i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto appunto del principio di autosufficienza (v. Cass. 13/11/2018, n. 29093, proprio in un caso in cui la società contribuente non aveva riportato nel ricorso, nemmeno sinteticamente, la motivazione dell’avviso di accertamento);

9. nella specie, la società ricorrente, dopo aver dato atto che l’avviso conteneva un richiamo al p.v.c. redatto dalla Guardia di finanza, si è limitata a ribadire genericamente la doglianza avanzata, a suo dire, sin dal ricorso originario, senza tuttavia trascrivere nè il contenuto dei propri atti difensivi della fase di merito, nè il contenuto dell’avviso di accertamento impugnato;

10. neppure può dirsi che tale contenuto sia stato sintetizzato dalla società ricorrente, atteso che l’unico richiamo è quello di pag. 15, laddove si afferma che “la motivazione non può ridursi ad una mera elencazione di atti privi di qualsiasi riferimento logico alle ragioni che hanno portato all’emissione dell’avviso di rettifica”, richiamo che è tuttavia anch’esso talmente generico da rendere impossibile al Collegio apprezzare l’adeguatezza della contestazione mossa;

11. già questa carenza di autosufficienza sarebbe sufficiente a rendere inammissibile il motivo anche sotto il profilo del difetto di motivazione;

12. a ciò va aggiunto che tale difetto, oltre a essere stato enunciato nella rubrica ma non sviluppato nel corpo dell’atto, non è ammissibile, atteso che la sentenza della CTR è stata depositata il 2 dicembre 2013, quando dunque era già applicabile (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ex art. 54, comma 3, conv., con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e il semplice vizio logico della motivazione non era più invocatile;

13. il secondo motivo è per un verso infondato, per un altro inammissibile;

14. quanto alla asserita violazione di legge, per malgoverno del regime delle presunzioni, la CTR ha affermato la legittimità dell’accertamento compiuto dall’Amministrazione muovendo dal fatto che in sede di verifica era emersa la presenza di rapporti della contribuente con società soggettivamente esistenti e che persone fisiche collegate alla contribuente erano state sottoposte a procedimento penale per attività di contrabbando di alcool; da ciò scaturiva la fittizietà delle risultanze contabili e il conseguente occultamento al fisco di proventi;

15. si è trattato dunque di un accertamento induttivo (il cenno operato all’utilizzo di uno studio di settore, contenuto a pag. 19 del ricorso, è del tutto fuori contesto), condotto attraverso un’operazione logica che non dà luogo a una doppia presunzione, come vorrebbe la ricorrente, bensì al tipico meccanismo inferenziale della presunzione semplice, secondo cui dal fatto noto (l’inesistenza soggettiva delle società emittenti la fattura) si desume la falsità delle fatture e delle relative annotazioni contabili (fatto ignoto), meccanismo pienamente conforme al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d); quanto alla valutazione della concordanza degli elementi presuntivi, la stessa è stata operata dalla CTR, la quale ha posto in risonanza i vari dati a disposizione, giungendo (in modo implicito ma certo) a una valutazione di convergenza degli stessi;

16. quanto all’asserito omesso esame di fatti decisivi (i numerosi elementi di prova che la contribuente avrebbe offerto in giudizio, stando alle affermazioni contenute a pag. 19 del ricorso), è agevole osservare che il ricorso difetta anche qui di autosufficienza, poichè la ricorrente non ha indicato quali fossero tali elementi, nè quale fosse la fase o l’atto del processo di merito in cui gli stessi sarebbero stati prodotti (v. per tutte Cass. 21/05/2019, n. 13625);

17. il ricorso va dunque rigettato;

18. nulla va disposto sulle spese, atteso che l’Agenzia delle entrate non si è costituita;

19. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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