Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9792 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9792 Anno 2015
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 10867-2012 proposto da:
MESSINA GIUSEPPE C.F. MSSGPP49L04D514Z, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo
studio dell’avvocato RAINALDO SANITA’, rappresentato e
difeso dall’avvocato DIEGO ALLETTO, giusta delega in
atti;
– ricorrenti –

2014
contro

4090

E.S.A. – ENTE SVILUPPO AGRICOLO C.F. 06363391001;
– intimato –

à

Nonché da:

Data pubblicazione: 13/05/2015

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA REGIONE SICILIANA C.F.
06363391001, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in
ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

contro

MESSINA GIUSEPPE C.F. MSSGPP49L04D514Z;
– intimata –

avverso la sentenza n. 620/2011 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 26/05/201ir.g.n. 2475/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2014 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato SANITA’ RAINALDO per delega ALLETTO
DIEGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, assorbito ricorso
incidentale.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 14.4-26.5.2011, in
parziale riforma della pronuncia di prime cure, condannò l’ESA –

brevità, indicato anche come ESA) al pagamento in favore del suo
dipendente Messina Giuseppe di quanto ritenuto di spettanza, in
base alle previsioni del CCNL Edili applicabile alla fattispecie, in
relazione ai vari titoli retributivi dedotti in giudizio; la determinazione
della somma dovuta avvenne sulla scorta dell’espletata CTU e
previo riconoscimento della ritualità e fondatezza della svolta
eccezione di prescrizione quinquennale.
Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, Messina
Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
L’ESA – Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana ha resistito
con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale,
condizionato all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale,
fondato su un motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi devono essere preliminarmente riuniti siccome relativi alla
medesima sentenza (art. 335 cpc).
2. Procedendo nella disamina dei motivi secondo un criterio di
priorità logico giuridica, deve rilevarsi che, con il terzo mezzo,
denunciando violazione di plurime norme di legge, nonché vizio di
motivazione (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cpc), il ricorrente
principale si duole che la Corte territoriale abbia disposto

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Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana (qui di seguito, per

l’espletamento di una CTU contabile, benché la parte datoriale non
avesse preso espressa posizione in ordine ai dettagliati conteggi
esposti nel ricorso introduttivo, dovendosi quindi ritenere che non vi

del principio di necessaria specificità della contestazione di cui all’art.
416 cpc.
2.111 motivo risulta inammissibile per violazione del principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stati ivi
riportati i passi della memoria di costituzione e risposta di prime cure
da cui dovrebbe desumersi, in tesi, l’asserita mancanza di una
specifica presa di posizione in ordine ai conteggi indicati nell’atto
introduttivo del giudizio.
3. Con il secondo motivo il ricorrente principale, denunciando
violazione degli artt. 2697 cc e 416 cpc, nonché vizio di motivazione
(art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cpc), si duole che la Corte territoriale,
a differenza del primo Giudice, non abbia rilevato il carattere
generico dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’ESA.
3.1 Osserva la Corte che la sentenza impugnata ha accolto il motivo
di gravame svolto sul punto dalla parte datoriale sul rilievo che
proprio il lavoratore aveva analiticamente indicato anche il momento
di insorgenza delle pretese retributive che rivendicava, non potendo
dubitarsi che “già nell’atto introduttivo era precisato il momento
iniziale dell’inerzia in relazione a ciascuna delle domande ed, in uno,
relemento” costitutivo dell’eccezione di prescrizione”.

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fosse questione sul quantum delle somme pretese, in applicazione

Il ricorrente principale non ha contrapposto puntuali e precise
argomentazioni critiche alle surricordate considerazioni della Corte
territoriale, costituenti il momento fondante del decisum sul punto, e

carente del requisito della specificità.
4. Con il primo motivo il ricorrente principale, denunciando
violazione di plurime norme di legge

e di contratto collettivo,
violazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 1362 cc, violazione
del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e vizio di
motivazione (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cpc), si duole che la Corte
territoriale non abbia rilevato, nonostante l’eccezione svolta al
riguardo, che, in base al contenuto del regolamento APE (anzianità
professionale edile), allegato al CCNL, le relative prestazioni
maturano ogni biennio e sono pertanto soggette all’ordinaria
prescrizione decennale, non potendo trovare applicazione quella
quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cc.
4.1 La Corte territoriale ha ritenuto che anche le prestazioni APE
fossero soggette alla prescrizione quinquennale, ma, nonostante
l’avvenuta proposizione di eccezione al riguardo, non ha spiegato le
ragioni di tale convincimento, incorrendo così nel vizio di omessa
motivazione.
Il motivo all’esame è dunque fondato, restando assorbiti gli ulteriori
profili di doglianza.
5. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale impone la
disamina dell’unico motivo, condizionato, del ricorso incidentale, con

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ciò determina l’inammissibilità della doglianza all’esame, siccome

il quale, denunciando violazione di norma contrattuale, si contesta la
titolarità passiva del rapporto, assumendo che tenuta al pagamento
del beneficio APE deve ritenersi la Cassa Edile Nazionale

51 La questione sollevata con il motivo suddetto, implicante
l’interpretazione di una (non meglio precisata) clausola contrattuale
collettiva e, quindi, un accertamento di fatto, non è stata trattata nella
sentenza impugnata, né il ricorrente incidentale indica i termini e i
modi della proposizione dell’eccezione nella memoria di costituzione
e difesa di prime cure e della sua specifica devoluzione al Giudice
del gravame.
Dal che discende, stante la sua novità, l’inammissibilità della
doglianza, peraltro altresì svolta in violazione del principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato ivi
riportato il contenuto della clausola pattizia su cui la censura si
fonda.
6. In definitiva il ricorso principale deve essere accolto nei limiti
sopra indicati, mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile.
Per l’effetto la sentenza impugnata va cassata in relazione alla
censura accolta, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che
procederà a nuovo esame e provvederà altresì sulle spese del
giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso
principale, rigetta gli altri e dichiara inammissibile il ricorso

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Artigianato e Industria (CENAI).

incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura
accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Palermo
in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 17 dicembre 2014.

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