Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9791 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1429-2016 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 35,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLETTI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

CEPI T.A.A.S. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 46, presso

lo studio dell’avvocato ANNA MARIA MIRANDA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5545/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/07/2016, R.G.N. 9438/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Velletri, in parziale accoglimento del ricorso proposto da R.M., dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con la s.r.l. CEPI T.A.A.S. dal 20.7.1998 al 18.6.2008, con inquadramento del predetto nel IV livello c.c.n.l. metalmeccanici sino al 19.7.1999 e, successivamente, nel V livello; inoltre dichiarava illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente il 18.6.2008, ordinando alla società di riassumere il lavoratore o, in alternativa, a corrispondergli un risarcimento del danno pari a 4,5 mensilità, oltre 60.000,00 Euro a titolo di differenze retributive;

2. la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9.7.2015, in parziale accoglimento dell’appello della CEPI T.A.A.S. ed in parziale riforma della gravata decisione, confermata nel resto, condannava l’appellante società, al pagamento, in favore del R., della minor somma di Euro 36.186,83 oltre accessori di legge;

3. la Corte rilevava che la società non aveva assolto l’onere probatorio circa l’effettivo svolgimento di 80 ore di formazione teorica e 40 giorni di formazione tecnico pratica come previsto dal contratto di formazione e lavoro contemplante il progetto formativo, con la conseguenza che l’appellato aveva diritto alla somma di Euro 33.838,85 a titolo di differenze retributive e di Euro 453,70 per t.f.r. come indicato nel ricorso introduttivo;

4. evidenziava, per quel che maggiormente interessa nella presente sede, che la mancata o generica contestazione degli importi da parte della società rendeva i conteggi accertati in via definitiva; al contrario, l’appello andava accolto con riferimento alle differenze retributive riconosciute per lavoro straordinario, non avendo il R. assolto il relativo onere probatorio in relazione allo svolgimento di orario lavorativo oltre quello normale di lavoro;

5. il giudice del gravame osservava che l’appellato non aveva neanche indicato e provato in quale giornate destinate al godimento di ferie e permessi avrebbe invece prestato attività lavorativa, avendo, peraltro, i testimoni escussi escluso che egli fosse tenuto ad assicurare la propria reperibilità;

6. di tale decisione ha domandato la cassazione il R., affidando l’impugnazione a due motivi, cui ha resistito con controricorso la società.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, il R. denunzia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al mancato pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario, calcolate sulla base di 25 ore di straordinario mensile per tutta la durata del rapporto di lavoro e violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.: adduce che, oltre a non esaminare adeguatamente il ricorso introduttivo ed a fraintendere le deposizioni dei testi escussi, la Corte non abbia esaminato le buste paga allegate al ricorso contestate dalla società, ove era indicato l’orario di lavoro straordinario con la dicitura “trasferte Italia” per mascherare le ore di lavoro straordinario svolto e che non si sia considerato che l’orario di lavoro era stato effettuato per 10 ore al giorno, con 2 ore di straordinario e per 25 ore di straordinario mensili;

1.1. in particolare, evidenzia come i testi abbiano confermato che il R. lavorava, diversamente da quanto previsto in contratto, dalle ore 7,00 fino alle ore 18,30, con un’ora di pausa pranzo, con circa due ore di straordinario al giorno e, quanto al secondo punto, evidenzia come la Corte territoriale abbia dato risalto solo ad una testimonianza di parte appellata, sostenendo erroneamente che gli altri testi avevano confermato un orario lavorativo dalle 8,00 alle 17,30, mostrando di aderire alle deposizioni rese da testi inattendibili, anzichè a quelle del teste Z., tralasciando di considerare che per motivi fiscali erano indicate “trasferte Italia” in luogo dello straordinario reso anche nella giornata di sabato, come confermato da tutti i testi;

1.2. ritiene che pertanto la sentenza sia viziata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per non avere il giudice del gravame riconosciuto come provato il lavoro straordinario svolto per almeno 25 ore mensili;

2. con il secondo motivo, il ricorrente lamenta analogo vizio (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti) in relazione al pagamento di ferie, permessi e reperibilità, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 112 e 324 c.p.c., osservando che la domanda non era stata mai contestata dalla società e che pretendere la prova del fatto negativo significhi invertire l’onere probatorio, in quanto era stato dimostrato che il R. aveva lavorato tutto l’anno per almeno 5 gg. alla settimana, onde spettava alla resistente provare di avere concesso al ricorrente permessi, ferie e festività previste dalla legge;

2.1. osserva che la società, che nulla aveva eccepito su tali istituti, non aveva domandato l’accertamento negativo del mancato pagamento di ferie, permessi ed indennità di reperibilità, e che pertanto si era formato un giudicato;

3. i due motivi vanno trattati congiuntamente per riguardare le questioni che ne costituiscono l’oggetto analoghi profili valutativi;

4. in primo luogo, deve ritenersi inammissibile la censura di omesso esame in quanto si richiamano deposizioni asseritamente a conforto dell’assunto, il che dimostra che non si tratta di omesso esame di un fatto, ma di deduzione di una serie di elementi probatori, la cui asserita valutazione, difforme da quella voluta dalla parte, esula dal vizio dedotto. La pluralità di fatti censurati (di palese negazione ex se del requisito di decisività: Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625) pone la censura al di fuori del paradigma devolutivo e deduttivo del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), avendo la doglianza piuttosto il carattere di una (inammissibile) contestazione della valutazione probatoria della Corte di merito;

5. la Corte territoriale ha, poi, motivato sul principio di non contestazione quanto ai prospetti relativi ai conteggi, osservando che l’onere da assolvere da parte del creditore riguardava l’indicazione e prova dei giorni destinati al godimento di ferie e permessi in cui egli avrebbe prestato, invece, l’attività lavorativa, e ciò è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia (cfr., tra le altre, Cass. 8521 del 27/04/2015, Cass. 26985/2009), secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l’onere di fornire la prova del relativo pagamento;

6. questa Corte (Cass. 23.5.2012 n. 8097, Cass. 22.12.2009, n. 26985) ha già affermato – e qui ribadisce – che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l’onere di fornire la prova del relativo pagamento;

7. analogo onere probatorio sussisteva a carico del lavoratore in ordine alla pretesa di compenso per lavoro straordinario e reperibilità essendo da disattendere la censura relativa alla violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto una violazione o falsa applicazione di norme di legge, sostanziale o processuale, non può dipendere o essere in qualche modo dimostrata dall’erronea valutazione del materiale probatorio; al contrario, un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 2697 c.c. può porsi solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia invertito gli oneri probatori. E poichè, in realtà, una tale situazione non è rappresentata nel motivo anzi detto, la relativa doglianza è mal posta e la violazione della norma denunciata è tratta, in maniera incongrua e apodittica, dal mero confronto con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito, di tal che la stessa – ad onta dei richiami normativi in essi contenuti – si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione;

8. correttamente pertanto la Corte d’appello ha escluso la spettanza delle richieste differenze retributive, asseritamene dovute, per straordinari, permessi, ferie non godute e trasferte, per mancanza di prova degli elementi costitutivi di tali pretese;

9. il ricorso va, pertanto, complessivamente respinto;

10. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;

11. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA