Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9791 del 23/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 9791 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: FERNANDES GIULIO

SENTENZA
sul ricorso 16225-2008 proposto da:
POSTE

ITALIANE

S.P.A.

in persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato
PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013
971

contro

PEZZELLA ANNA MARIA , elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio
dell’avvocato LUBERTO ENRICO, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 23/04/2013

difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 791/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 13/06/2007 R.G.N. 921/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

FERNANDES;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega PESSI
ROBERTO;
udito l’Avvocato CONTE ANDREA per delega LUBERTO
ENRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto.

udienza del 14/03/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13.6.2007 la Corte di Appello di Firenze, rigettava il
gravame interposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la decisione del
Tribunale di Firenze che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al
contratto di lavoro stipulato tra detta società e Pezzella Anna Maria il
12.2.2002 e, accertata la intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato dal 12.2.2002 aveva condannato la società a
riammettere in servizio la Pezzella ed a pagare in suo favore, a titolo

risarcitorio, tutte le retribuzioni dalla messa in mora (22.1.2003) oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Il termine al contratto era stato apposto ” per esigenze tecniche,
organizzative e produttive di carattere straordinario conseguenti a processi di
riorganizzazione …anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero
conseguenti alla introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie,
prodotti e servizi, nonché all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del
17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile
2002″.
La Corte territoriale partendo dal rilievo che a seguito dell’entrata in vigore
l’art 1 del D.Lgs n. 368/2001 l’apposizione del termine al contratto di lavoro
continuava a configurarsi come una eccezione rispetto alla regola costituita
dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancorchè le ipotesi derogatorie
venissero individuate a mezzo di una clausola generale e non più attraverso
una elencazione tassativa, con l’obbligo, però, per il datore di lavoro di
enunciare per iscritto la motivazione sulla causa a fondamento
dell’apposizione del termine onde consentirne una verifica di corrispondenza
all’assunzione, rilevava che, nel caso in esame, la clausola con la quale era
stato apposto il termine era del tutto generica e non aveva alcuna capacità di
specificare le concrete ragioni della stipulazione di un contratto di lavoro a
termine.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso Poste Italiane s.p.a.
affidato a cinque motivi.
La Pezzella resiste con controricorso.
Poste Italiane s.p.a. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione del D.Lgs. n. 368
del 2001, art. 1 e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, lamenta
che la Corte di merito, accedendo ad “una interpretazione del D.Lgs. n. 368
1

del 2001 e dell’art. 11 Cost. del tutto arbitraria”, in sostanza, erroneamente
ha ritenuto che anche dopo l’abrogazione della precedente disciplina (L. 230
del 1962 e L. n. 56 del 1987), sarebbe ancora immanente al sistema il
principio secondo cui il contratto a tempo determinato rappresenta tutt’oggi
una eccezione, continuando ad essere la regola il rapporto a tempo
indeterminato, così, peraltro, risolvendo “da sè” i problemi derivanti dai
rapporti fra diritto europeo e nazionale, coinvolgenti anche aspetti
costituzionali, anziché utilizzare lo strumento pregiudiziale previsto

dall’ordinamento comunitario o provocare il sindacato di costituzionalità
davanti la Corte Costituzionale.
Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando “violazione e falsa
applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di
lavoro” e “nullità del procedimento”, ribadisce la propria lettura del D.Lgs. n.
368 del 2001 e della direttiva comunitaria 99/70 e sostiene la legittimità del
contratto a termine de quo concluso in base agli accordi sindacali sulla
mobilità interaziendale intervenuti.
Entrambi i motivi risultano inammissibili, in quanto del tutto generici e
astratti, oltre che infondati.
Osserva il Collegio che la sentenza impugnata, in sostanza, ha affermato
che la clausola che si legge nel contratto individuale si limita a riprodurre
pedissequamente la formula generale, già utilizzata nell’accordo collettivo del
gennaio 2001, e non ha alcuna capacità di fornire specificazioni concrete
delle ragioni della stipulazione del contratto a termine, richiesta dal 2°comma
del D.Lgs n. 368/2001 soprattutto con riguardo alla “scoperturan dell’organico
del C.P.O. di Firenze.
Orbene, siffatta decisione impugnata è conforme ai principi affermati in
materia da questa Corte.
In particolare, come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 n. 10033,
l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368
del 2001, art. 1 “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di
inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di
indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la
trasparenza e la veridicità di tali ragioni nonché l’immodificabilità delle stesse
nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare
attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito
di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì

2

da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea
della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia
chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto
esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto
collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare, con
valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta
esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti,
valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar

riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini
dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le
parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto”.
Orbene nella fattispecie, anziché censurare specificamente la affermazione
della Corte di merito sulla assoluta genericità e astrattezza della prima
causale indicata nel contratto individuale, la ricorrente, in sostanza, senza
fornire alcuna sufficiente indicazione sul contenuto della relativa clausola
idonea a contrastare, sul punto, la decisione impugnata, con il primo e con il
secondo motivo si limita a ribadire la propria lettura del D.Lgs. n. 368 del
2001 e della direttiva 99/70. Tale lettura, peraltro, è stata disattesa da questa
Corte fin dalla pronuncia del 21-5-2008 n. 12985, che ha affermato che “il
D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 anche anteriormente alla modifica introdotta
dalla L. n. 247 del 2007, art. 39 ha confermato il principio generale secondo
cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato,
costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema,
del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante
l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo”.
Il secondo motivo è inammissibile anche perché si lamenta la violazione
degli accordi richiamati nella clausola – in cui sarebbe stato concordato che
la società avrebbe potuto continuare a ricorrere all’attivazione di contratti a
tempo determinato per sostenere il livello di recapito durante la fase dei
processi di mobilità — ma, in contrasto col principio di autosufficienza del
ricorso, detti accordi non sono riprodotti integralmente, ne’ vengono allegati
al ricorso, ne’ viene indicata la loro ubicazione all’interno del fascicolo di
parte (Cass. sez. un., ordinanza 25 marzo 2010 n. 7161, Cass. sez. un. 23
settembre 2010 n. 20075). Peraltro, deve rilevarsi che l’inammissibilità
prevista dall’art. 366 co. 1° , n.6 c.p.c. non può ritenersi superabile con la
produzione del documento unitamente alla memoria depositata ex art. 378
3

c.p.c. , in quanto la causa di inammissibilità riconducibile a detta norma è
direttamente ricollegata al contenuto del ricorso (Cass.n. 19766 del
17/07/2008, Cass. n. 5123 del 09/03/2005).
Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115
c.p.c. e 2697 c.c. nonchè omessa motivazione circa un fatto decisivo per il
giudizio non avendo la Corte di merito valutato le istanze istruttorie articolate
dalla società, in particolare, i capitoli della prova orale richiesta.
Il motivo è infondato. Le circostante di cui ai capitoli di prova così come

articolati non appaiono decisive in quanto generiche e neppure pertinenti alla
fattispecie in esame ( si fa riferimento, a picchi di attività a ridosso delle feste
natalizie, laddove i contratti in esame sono relativi al periodo febbraio —
ottobre 2002).
Con il quarto motivo la società deduce violazione o falsa applicazione di
norme di diritto, nonché omessa insufficiente o contradditoria motivazione
(art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), rilevando, con riguardo alle richieste
economiche, che la domanda di condanna non era stata supportata da alcun
elemento probatorio idoneo a soddisfare il precetto di cui all’art. 2697 c.c. e
segg., e che erroneamente il diritto al risarcimento del danno, in favore della
Pezzella, era stato riconosciuto dal giudice del merito con decorrenza dalla
messa in mora e non dalla ripresa dell’attività lavorativa.
Formula il seguente quesito di diritto: ” Dica la Corte se, attesa la natura
sinallagmatica del rapporto di lavoro ed in applicazione del principio generale
di effettività e corrispettività delle prestazioni, sia dovuta o meno l’erogazione
del trattamento retribuivo, pure in assenza di attività lavorativa e se tale
erogazione abbia natura retributiva o risarcitoria”.
Infine, con il quinto motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa
applicazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360
c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) in riferimento all’aliunde perceptum formulando il
seguente quesito di diritto: “”Dica la Corte se, nel caso di oggettiva difficoltà
della parte ad acquistare precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare
la prova a supporto delle proprie domande o eccezioni – e segnatamente per
la prova dell’aliunde perceptum – il giudice debba valutare le richieste
probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta
che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della
certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando
4

gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini
dell’espediente richiesto”.
Entrambi i motivi presentano profili di inammissibilità dei relativi quesiti, in
relazione alla mancanza di attinenza alla specifica fattispecie esaminata ed
alla genericità della relativa formulazione. In particolare, quanto al quinto
motivo, se si tiene conto del principio secondo cui il quesito di diritto deve
essere formulato in maniera specifica e deve essere pertinente rispetto alla

n. 36 e 5 febbraio 2008 n. 2658) è evidente che il quesito come sopra
formulato dalla società appare in buona sostanza estraneo alla esposizione
della censura ed è, comunque, astratto, sì che deve ritenersi inesistente, con
conseguente inammissibilità del motivo, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (in tal
senso v. fra le altre Cass. 10.1.2011 n. 325; Cass. 8.11.2001 n. 23166)
Osserva, inoltre, il Collegio che con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius
0
superveniens, rappresentato dall’art. 32, commi 5 , 6° e 7° della legge 4
novembre 2010 n. 183.
Orbene, a prescindere da ogni altra considerazione, va premesso, in via di
principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel
giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia
retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che
quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di
censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui
perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio
2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).
Tale condizione non sussiste nella fattispecie.
Per quanto esposto il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, cedono a
carico della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese del presente
giudizio liquidate in euro 50,00 per esborsi ed in euro 3.500,00 per compensi,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

fattispecie cui di riferisce la censura (cfr., ad es., Cass S. U. 5 gennaio 2007

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA