Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9791 del 13/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9791 Anno 2015
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: DE MARINIS NICOLA

SENTENZA

sul ricorso 9674-2009 proposto da:
COSENTINO

ANNUNZIATA

C.F.

CSNNNZ46C64A887Y,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE
BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO
PELLICANO’, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2014

contro

4018

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F.

80078750587,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 13/05/2015

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, PATRIZIA
TADRIS, giusta delega in atti;
– controricorrente –

di CATANZARO, depositata il 22/04/2008 R.G.N.
1930/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/12/2014 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS;
udito l’Avvocato PELLICANO’ ANTONINO;
udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 605/2008 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22 aprile 2008, la Corte d’Appello di Catanzaro, investita del gravame
proposto da Annunziata Cosentino avverso la decisione del Tribunale di Cosenza che
aveva respinto, a motivo della ritenuta nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c., le domande da
questa proposta nei confronti dell’INPS volte a conseguire gli interessi di mora per tardiva

dall’Istituto nonché il pagamento di quanto risultante dalla riliquidazione ai sensi della
sentenza della Corte costituzionale 27 aprile 1988, n. 497, della medesima indennità per gli
anni 1986/1992, riformata la statuizione del Giudice di primo grado in ordine alla nullità
per genericità del ricorso, respingeva nel merito le domande, ritenendole non
adeguatamente supportate sul piano probatorio dal deposito del solo estratto conto
assicurativo periodicamente rilasciato dall’INPS all’interessato, inidoneo, a detta della
Corte territoriale, ad attestare l’effettività, la data e la misura del pagamento dell’indennità,
presupposto logico e giuridico delle avanzate pretese al pagamento degli interessi di mora
e della rivalutazione su quelle somme.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Costino, affidando l’impugnazione a
quattro motivi cui resiste, con controricorso l’INPS.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato come l’impugnazione proposta da parte ricorrente, seppure
articolata su quattro motivitrispettivamente intesi a denunciare, il primo, l’omessa
pronunzia sulla domanda volta a conseguire gli interessi di mora e la rivalutazione
monetaria sulle somme tardivamente liquidate dall’INPS a titolo di disoccupazione
agricola; il secondo, il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine
alla disconosciuta valenza probatoria della documentazione prodotta il terzo ed il quarto
motivo la violazione delle regole sull’onere della prova di cui all’art. 2967 c.c. sotto i
distinti profili dell’aggravamento dell’onere probatorio richiesto alla parte ricorrente
viceversa limitato alla mera allegazione del carente adempimento, essendo la controparte
tenuta ad opporre un fatto estintivo dell’obbligazione e della ignorata valenza della
mancata contestazione da parte dell’INPS del lamentato inesatto adempimento) si incentri
sulla contestazione dell’assunto unitario su cui si fonda la pronunzia della Corte territoriale
dato dalla ritenuta inidoneità degli estratti contributivi prodotti a comprovare l’avvenuta
liquidazione dell’indennità di disoccupazione, presupposto logico e giuridico delle

corresponsione dell’indennità di disoccupazione agricola annualmente corrispostale

proposte domande di pagamento degli accessori sulle somme tardivamente liquidate e di
adeguamento delle stesse, contestazione a sua volta basata sul contrario assunto parimenti
unitario per il quale le giornate di disoccupazione indicate nei predetti estratti contributivi
erano altresì quelle che l’INPS aveva provveduto ad indennizzare.
Sennonché da qui parte ricorrente non giunge a censurare l’impugnata sentenza
direttamente sotto tale profilo né dimostra nello svolgimento dei motivi di impugnazione,

contenuto degli estratti contributivi prodotti, che l’indicazione ivi recata delle giornate di
disoccupazione dei singoli ricorrenti valga contestualmente quale attestazione
dell’avvenuta liquidazione dell’indennità, così sconfessando il convincimento espresso
dalla Corte territoriale secondo cui, per quanto in quei prospetti risulti indicato che, in
relazione agli anni per i quali si chiede la riliquidazione, vi è stato un periodo di
disoccupazione, si tratta, tuttavia, pur sempre di indicazione valida solo ai fini della
contribuzione, essendo ciò agevolmente desumibile dalla specificazione contenuta nei
richiamati prospetti. Parte ricorrente, al contrario, si limita ad affermare, in contrasto con
l’assunto della Corte di merito e senza individuare con riguardo ad esso alcun vizio logicogiuridico censurabile in questa sede, la valenza probatoria del richiamato documento così
finendo per sollecitare a questa Corte un ulteriore giudizio sul merito della controversia.
Di qui l’inammissibilità dell’impugnazione proposta e dei singoli motivi di ricorso che,
formulati, come detto, sul presupposto, viceversa negato dalla Corte di merito e qui rimasto
insuscettibile di apprezzamento, del conseguito accertamento dell’avvenuta liquidazione
dell’indennità, appaiono del tutto inconferenti.
Così è a dirsi per il primo dei formulati motivi, atteso che sono gli stessi ricorrenti ad
ammettere che il denunciato vizio di omessa pronunzia è in realtà solo apparente in quanto
il ritenuto difetto di prova dell’avvenuta liquidazione dell’indennità implica di per sé il
rigetto della pretesa relativa al riconoscimento degli accessori connessi al ritardato
pagamento, e ancora per il secondo motivo con il quale i ricorrenti si limitano a
contrapporre, senza procedere ad una effettiva contestazione della ratio decidendi della
Corte di merito, una diversa valutazione della valenza probatoria degli estratti contributivi
ed infine per il terzo ed il quarto atteso che la denunciata violazione delle regole sull’onere
della prova quanto al fatto costitutivo del diritto dato dall’inesatto adempimento e quanto
alla sua mancata contestazione presuppone accertata l’avvenuta liquidazione dell’indennità
viceversa negata dalla Corte di merito con statuizione non validamente censurata dai
ricorrenti.

neppure quando, in omaggio al principio di autosufficienza riporta, trascrivendolo, il

Il ricorso va pertanto rigettato con compensazione delle spese del presente giudizio di
legittimità avendo la controversia ad oggetto la pretesa di prestazioni di natura
previdenziale eAt, t.ic

€4e2U. SC-41/2-1. – 0 €3b

4< 4 PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 dicembre 2014 ■ Il Presidente Il Consigliere est.

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