Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9791 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. II, 04/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 04/05/2011), n.9791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27313/2005 proposto da:

F.S. difensore di se stesso ex art. 86 c.p.c.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S TOMMASO D’AQUINO 80, presso

lo studio dell’avvocato GRASSI Ludovico;

– ricorrente –

contro

COM MILANO IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE DOTT. A.

G., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO T SOLERA 7/10,

presso lo studio dell’avvocato PIROCCHI Francesco, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati SURANO MARIA RITA, SAVASTA RUSCONI

ELENA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8548/2004 del GIUDICE DI PACE di MILANO,

depositata il 08/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Severino Grassi con delega depositata in udienza

dell’Avv. F.S. difensore di se stesso (RICORRENTE)

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e della memoria;

udito l’Avv. Pirocchi Francesco difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 10.4.2003 F.S. impugnava la cartella esattoriale n. (OMISSIS) per Euro 4561,22 per varie infrazioni al C.d.S. negli anni 1998 e 1999. Comparivano il ricorrente ed il funzionario delegato del Comune e, con sentenza 9.4.04, il GP di Milano accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente a quattro verbali, confermando per il resto la cartella ed osservando che rispetto alla doglianza che quasi tutte le infrazioni non erano state immediatamente contestate e successivamente inoltrate a mezzo posta l’amministrazione aveva prodotte le ricevute di ritorno e solo per due verbali la notifica non si era perfezionata, risultando la compiuta giacenza ma non l’invio della successiva raccomandata, mentre per altri due non era stata in grado di reperire le copie degli originali e si era rimessa al giudice.

Per il resto la procedura era conforme a legge.

Ricorre F. con quattro motivi, illustrati da memoria, resiste il Comune.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le censure sono così articolate:

Col primo motivo si lamentano violazioni dell’art. 200 C.d.S., commi 2 e 3, art. 201 C.d.S., comma 1, art. 383 C.d.S., comma 4 e art. 385 C.d.S., commi 3 e 4, per avere il GP affermato che la normativa prevede il meccanismo sostitutivo della firma autografa, senza tener conto che l’atto pubblico deve essere redatto con le richieste formalità e la notifica a norma dell’art. 137 c.p.c., deve essere eseguita dall’ufficiale giudiziario mediante consegna di copia conforme all’originale.

Il verbale redatto con sistemi meccanizzati deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello che prevede la sottoscrizione degli accertatori.

Col secondo motivo si lamenta falsa applicazione alla disciplina del C.d.S. della L. n. 80 del 1991, art. 6 quater, in relazione all’art. 15 disp. gen., in generale perchè la sentenza aderisce all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui sarebbe valida la contestazione effettuata mediante notifica del modulo predisposto col sistema meccanizzato, senza sottoscrizione.

Col terzo motivo si lamentano le stesse violazioni anche in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 3, per l’inapplicabilità del meccanismo sostitutivo della firma autografa attesa l’incompatibilità strutturale e fisiologica dello strumento informatico coi provvedimenti amministrativi in generale e sanzionatori in particolare.

Col quarto motivo si eccepisce (recte si dichiara di reiterare) l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2, per difetto di delega.

Osserva in via preliminare la Corte che ritiene di superare il profilo del necessario intervento del concessionario nelle cause di opposizione a cartella esattoriale, posto che l’opposizione doveva intendersi solo in funzione recuperatoria dell’asserita mancata notifica dei verbali.

Del pari andrebbe, in astratto, esaminata prioritariamente l’eccezione di incostituzionalità che si dice di reiterare ma poichè non vi è traccia nella sentenza impugnata nè si propone denunzia di omessa pronunzia, riportando quando e come era stata sollevata, dovendo il giudizio di legittimità riguardare questioni ritualmente sottoposte al vaglio del giudice di merito e non ritenendo questa Corte di sollevarla di ufficio in mancanza di elementi circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza, è inammissibile.

Quanto alle altre doglianze, la sentenza deduce che la corposa contestazione del ricorrente fa riferimento al fatto che detti verbali erano stati trasfusi in fogli prestampati su base meccanizzata.

Ciò premesso, la prima censura è generica in quanto fa riferimento a modalità di redazione dell’atto pubblico e di notifica da parte dell’ufficiale giudiziario inapplicabili alla fattispecie, attesa la possibilità dell’indicazione a stampa sul documento prodotto con sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile, dunque dell’agente accertatore (Cass. 6.3.99 n. 1923 ex multis).

La seconda e la terza censura, rispettivamente dedicate alla critica della adesione della sentenza impugnata ad un indirizzo giurisprudenziale ed alla incompatibilità logica e strutturale di applicazione ai procedimenti amministrativi e sanzionatori del sistema meccanizzato, non indicano nè la diversa giurisprudenza prevalente nè le ragioni dell’applicabilità della specifica normativa indicata alla materia in contestazione.

Rispetto alla sufficiente e logica motivazione sopra riportata, il ricorrente non ripropone i motivi di opposizione, eludendo il principio di autosufficienza del ricorso ma chiede un sostanziale riesame del merito sulla base di argomentazioni in parte diverse rispetto a quelle sottoposte al giudice di prime cure, senza sostanzialmente attaccare la ratio decidendi della regolarità della notifica per tutti i verbali ad eccezione di quattro, il che rendeva improponibile e tardiva l’opposizione alla cartella in funzione recuperatoria, che già il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare inammissibile.

Donde l’inammissibilità sul punto della opposizione e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte, pronunziando sul ricorso, dichiara inammissibile l’opposizione relativamente ai verbali di cui il Giudice di Pace ha respinto l’opposizione. Condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1.000,00 di cui Euro 800,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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