Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9790 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 12/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15594-2006 proposto da:

CONSORZIO VELIA PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL’ALENTO, in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

LEONARDO PISANO 16, presso lo studio dell’avvocato MARTINO CLAUDIO,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

L.A., M.G., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA P. MATTEUCCI 106, presso lo studio dell’avvocato ATTANASIO

FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato ATTANASIO VITTORIO,

giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 181/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 12/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/03/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARTINO CLAUDIO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consorzio Velia, per la Bonifica del bacino dell’Alento ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania che ha annullalo le cartelle emesse per contributi consortili relativi agli anni 1998/2001 nei confronti di L.A. e M. G.. Costoro, proprietari di immobili siti nel Comune di (OMISSIS), avevano impugnato le cartelle contestando che i propri fondi ricevessero alcuna specifica utilità dalle opere eseguite dal Consorzio. Riformando la sentenza di primo grado, sfavorevole ai contribuenti, la CTR ha osservato che il Consorzio aveva prodotto in giudizio un elenco di opere da esso eseguite da cui non era dato ricavare con certezza se interessassero o meno gli immobili dei ricorrenti e quali vantaggi specifici e diretti recassero agli stessi.

Il ricorso è articolato su tre motivi. I contribuenti hanno depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine logico, è preliminare l’esame del secondo motivo di ricorso, col quale i Consorzio lamenta violazione di legge (R.D. n. 215 del 1933, artt. 10, 11, 12, 21, 59, artt. 862 e 864 cod. civ.) e vizio di motivazione su punto di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Osserva il ricorrente che – con propria memoria illustrativa de 15 gennaio 2005 (pagina 2) – aveva dedotto “che i terreni degli appellati ricadono nel comprensorio di bonifica del Consorzio Velia:

inoltre quest’ultimo, in data 13 aprile 1996 con Delib. n. 1, approvata dalla Giunta Regionale Campania nella seduta del 31 luglio 1996, ha approvato il piano di classifica per il Riparto della Contribuenza, secondo quanto prescritto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 11”. La sentenza impugnata, pertanto, trascurando di considerare tale decisiva circostanza, avrebbe erroneamente attribuito al Consorzio l’onere della prova che nella specie gravava invece sui contribuenti, in linea con l’insegnamento di questa corte secondo cui – una volta che il piano di ripartizione della spesa consortile sia stato approvato ai sensi del R.D. n. 215 del 1933, art. 11 – la specifica utilità derivante dalle opere consortili al terreno compreso nel perimetro del Consorzio è presunta Cass. 13686/2005, 19509/2004, 26009/08, 27046/09).

La doglianza è inammissibile. Della deduzione che si lamenta trascurata la CTR non poteva tenere conto, atteso che non risulta che la cartella impugnata vi facesse riferimento, e la allegazione che era stato approvato il piano di classifica dei terreni soggetti a contribuzione è stata introdotta nel processo, come lo stesso ricorrente dichiara, soltanto con la memoria illustrativa depositata il 15 gennaio 2005, in vista della decisione d’appello.

Dovendosi pertanto prescindere, nel caso di specie, dal “piano di classifica” recante i criteri per il riparto della contribuenza degli immobili ricadenti nel perimetro consortile; è fondata l’affermazione di principio dalla quale ha mosso la decisione impugnata che spettasse al Consorzio di provare l’esistenza di un concreto beneficio fondiario arrecato agli immobili dei ricorrenti dalle opere di bonifica, non potendosi esso presumere per il solo inserimento dei terreni nel perimetro consortile (Cass. 4144/1996, 7240/2003, 8770/2009).

Va accolto peraltro il primo motivo di ricorso, col quale il Consorzio lamenta violazione e falsa applicazione dei principi sull’onere della prova e vizio di motivazione su punto decisivo in relazione alla affermazione della sentenza impugnata che quel vantaggio non fosse stato dimostrato in giudizio. La CTR ha osservato che “agli atti non esiste altra documentazione che un elenco di opere eseguite dal Consorzio Velia da cui non è dato sapere quali proprietà avrebbero direttamente ricevuto benefici da tali attività. La elencazione delle opere è palesemente generica e non applicabile agli immobili in questione … dalla documentazione non risulta alcun vantaggio diretto e specifico da dette opere”. Risulta peraltro dal ricorso che le deduzioni del Consorzio, contenute già nella memoria di costituzione dinanzi alla Commissione Tributarceli primo grado, concernenti la descrizione delle opere eseguite ed il concreto beneficio che esse arrecavano alle proprietà dei ricorrenti, erano viceversa diffuse e specifiche. Risulta del pari che, a pagina 3 della memoria illustrativa 15 gennaio 2005. per ripotesi che i documenti prodotti, illustrati anche con relazione tecnica di parte, potessero considerarsi non sufficienti al superamento dell’onere della prova, il Consorzio aveva sollecitato la nomina di un consulente tecnico d’ufficio per “accertare in concreto il beneficio fondiario apportato dalle opere realizzate”.

Ciò stante, la affermazione che l’onere della prova non era stato assolto avrebbe dovuto motivarsi dalla CTR con la spiegazione delle ragioni che inducevano a ritenere non concludenti le deduzioni della parte onerata, e che facevano escludere che la lacuna probatoria potesse colmarsi mediante l’acquisizione di una consulenza tecnica d’ufficio. Poichè il giudizio di idoneità delle opere era essenzialmente tecnico, non era altrimenti possibile dimostrarne i presupposti che mediante la loro puntuale allegazione, e con l’offerta di anticipare le spese necessari e perchè la valutazione positiva, contestata dalla controparte, potesse essere attendibilmente verificata in giudizio; avendo il Consorzio a tanto adempiuto, la CTR non poteva affermare che la prova non era stata raggiunta senza dimostrare di aver preso in considerazione l’istanza istruttoria astrattamente idonea ad integrarne la valenza.

Il terzo motivo di ricorso resta assorbito. La sentenza deve essere cassata e la causa rimessa ad altra sezione della CTR della Campania, che ripeterà il giudizio fornendone adeguata motivazione. In sede di rinvio sarà deciso anche sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo; rigetta il secondo: dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

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