Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9790 del 19/04/2017

Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 09/09/2016, dep.19/04/2017),  n. 9790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Stella – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19071-2011 proposto da:

C.U., elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA COLA DI RIENZO

92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LA SPINA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PERUGIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio

dell’avvocato GOFFREDO GOBBI, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCA ZETTI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/2011 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA,

depositata il 12/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/09/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato LA SPINA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ZETTI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del 1 e 2 motivo di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Commissione Tributaria Provinciale e Commissione Tributaria Regionale di Perugia hanno rigettato il ricorso proposto da C.U. relativamente alla ripresa a tassazione ICI, per gli anni 2002-2005, di un terreno confinante con la casa di abitazione del ricorrente, divenuto edificabile nel 1999 per 6056 mc e mai dichiarato a fini ICI.

Con ricorso notificato il 15 luglio 2011, affidato a due motivi, il contribuente ha impugnato la sentenza d’appello del 12 aprile 2011.

Il Comune ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità per omessa esposizione dei fatti di causa, che sono invece narrati con grado di chiarezza sufficiente a integrare la nozione di “sommaria esposizione” che è richiesta dal codice di rito.

3) I due motivi di ricorso concernono rispettivamente la qualificazione dell’area edificabile come pertinenza del fabbricato e l’omessa pronuncia sul motivo relativo alle sanzioni.

In ordine alla prima questione, la Commissione regionale ha rilevato in primo luogo che la difesa dell’appellante non ha dato “dimostrazione e prova della medesima pertinenza”.

Ha aggiunto che se, come nella specie, la scelta pertinenziale del terreno non è stata dichiarata ai fini ICI dal contribuente con indicazione del vincolo; se non vengono forniti elementi probatori a sostegno della natura pertinenziale; se il preteso asservimento al bene principale non risulta oggettivamente giustificato da esigenze obiettivamente percepibili non può avere valenza tributaria, perchè costituirebbe solo una forma di attenuazione del prelievo fiscale che sconfinerebbe nell’abuso del diritto.

Ha poi svolto ulteriori considerazioni circa le caratteristiche che presenta il vincolo pertinenziale tra cosa accessoria e cosa principale, descrivendo la necessaria complementarietà funzionale, la destinazione durevole al servizio della cosa principale e l’oggettiva utilità che deve esservi. Ha precisato che nel caso in esame la stessa natura e coltivazione del terreno, coltivato ad olivi e viti, non dà corpo ad un asservimento strumentale.

Il primo motivo di ricorso censura questa motivazione distinguendo due profili: il primo relativo alla configurabilità di abuso del diritto; il secondo relativo all’esclusione della natura pertinenziale dell’area.

La distinzione è artificiosa: il riferimento all’abuso del diritto non costituisce infatti autonoma ratio decidendi, ma uno spunto argomentativo conclusivo di un ragionamento in cui erano state cumulate alcune delle molteplici ragioni che imponevano il rigetto del ricorso in ordine alla pretesa pertinenzialità dell’area. Mette conto riferire che già la prima di queste ragioni è, secondo la giurisprudenza di questa Corte, atta a reggere la decisione, poichè in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), si è affermato che “al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l’esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l’atto con cui l’area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità.” (Cass. 13017/2012).

L’attenzione va comunque portata al cuore della decisione e del motivo di ricorso, che concerne la prova dei presupposti per configurare la pertinenzialità della vasta area che è adiacente all’abitazione del ricorrente.

Sul punto appaiono ineccepibili le considerazioni in ordine all’onere probatorio gravante sul contribuente (Cfr da ultimo Cass. 18470/16); alla necessità di un effettivo asservimento della stessa all’immobile principale (Cass. 1390/16 e 26077/15); alla rilevabilità di un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi (Cass. 25127 del 30/11/2009; 22844 del 10/11/2010), desumibile da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a durevole servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo (Cass. 22128 del 29/10/2010).

In quest’ottica la Commissione Regionale ha orientato un puntuale e logico giudizio di fatto, che non è censurabile in questa sede.

Non valgono a inficiarlo le argomentazioni svolte in ricorso, che si affidano alla inammissibile richiesta di una rivisitazione dell’apprezzamento di merito del giudice tributario.

In tal senso vanno lette le affermazioni relative alla presenza di essenze arboree di alto fusto, dell’uliveto e del vigneto o la richiesta di riesame delle fotografie prodotte, le quali dovrebbero documentare una realtà, cioè la esistenza di una “campagna amena” (ricorso pag. 9) circostante il fabbricato, che è stata congruamente considerata e ritenuta insufficiente alla luce della giurisprudenza citata.

Nulla si dice in ricorso circa la presenza di segni precisi di una destinazione complementare e funzionale del fondo all’uso del fabbricato, atteso che neppure si allude alla presenza di impianti, o di spazi delimitati per specifici servizi utili, o di attrezzature sportive o di svago o di qualsiasi altro indicatore idoneo a dimostrare, non elusivamente, ma con inequivocabile evidenza materiale, la destinazione pertinenziale.

Il motivo è quindi da respingere, restando così assorbiti i profili di inammissibilità, sollevati in controricorso, attinenti la novità della questione discussa, introdotta per la prima volta con tardiva memoria davanti alla CTP.

4) Infondato è anche il secondo motivo, relativo all’omissione di pronuncia circa l’applicazione degli accessori e delle sanzioni di cui aveva richiesto l’esclusione perchè non gli era stato comunicato il fatto (variazione qualificazione del terreno come edificabile) alla base della pretesa tributaria.

La censura per omissione di pronuncia non coglie nel segno, perchè esplicitamente la sentenza impugnata ha affermato che dalla ritenuta assoggettabilità del terreno all’imposta conseguiva automaticamente l’applicazione delle relative sanzioni.

La pronuncia di rigetto inoltre valeva a confermare le argomentazioni svolte dalla sentenza di primo grado, che aveva già motivato in ordine alla congruità della pretesa tributaria.

La censura per omessa pronuncia è quindi inappropriata, così come del tutto irrilevante per il giudice di legittimità è la proposizione di argomentazioni relative alla scusabilità della condotta, che appartengono all’apprezzamento della fase di merito.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 5.250 per compenso, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge, rimborso delle spese generali (15%).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione quinta Civile, il 9 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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