Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9790 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA E.L. – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22282/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Vitros Trading S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via A.

Armellini n. 55, presso la Famiglia B.- D.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Pellegrino Musto, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania sez. staccata di Salerno n. 2164/4/2014, depositata il 5

marzo 2014.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 20 gennaio

2021 dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

 

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

che:

1. con l’impugnata sentenza, la Regionale della Campania sez. staccata di Salerno, in riforma della prima decisione, accoglieva il ricorso promosso da Vitros Trading S.p.A. avverso sei avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione costi illegittimamente dedotti e IVA indebitamente detratta 2005-2010, in relazione a operazioni di acquisto di materiale fotografico ritenute dall’ufficio soggettivamente inesistenti;

2. la Regionale reputava che, pur avendo una “adeguata” capacità professionale, la contribuente non fosse stata comunque in grado di riconoscere il carattere fraudolento delle operazioni; e, questo, sia perchè le “cartiere” avevano un notevole capitale sociale, con bilanci in attivo; sia perchè la contribuente non era stata penalmente denunciata; sia perchè le operazioni erano assistite da idonea documentazione di trasporto, da fatture, da bonifici di pagamento;

3. l’ufficio ricorreva per un solo motivo, al quale la contribuente resisteva con controricorso;

4. devono essere preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso, formulate dalla contribuente; come presto si vedrà, l’unico motivo di ricorso spiega con chiarezza la doglianza, anche attraverso puntuali richiami di giurisprudenza, limitando il rimprovero alla sola cattiva interpretazione delle norme coinvolte, senza quindi svolgere critiche all’apprezzamento di fatti compiuto dalla CTR, fatti che per la verità appaiono inter partes pacifici;

5. con il suo unico motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dopo aver ricordato che la Regionale aveva dato atto che la contribuente aveva la capacità professionale di riconoscere la conclamata soggettiva inesistenza delle operazioni, l’ufficio evidenziava come la CTR avesse in seguito errato nel ritenere che, con la semplice regolarità formale della documentazione relativa alle suddette operazioni, la contribuente potesse aver dato la prova di non aver potuto conoscere la interposizione fittizia delle “cartiere”, incorrendo così nella violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19;

6. il motivo è fondato; a riguardo, è sufficiente rifarsi alla consolidata giurisprudenza della Corte, che ha avuto più di una occasione per affermare che una volta dimostrata la soggettiva inesistenza delle operazioni e la consapevolezza che la contribuente doveva avere delle stesse esercitando l’ordinaria diligenza, come in effetti accertato dalla Regionale, spetta poi al contribuente provare di non aver potuto conoscere la natura fraudolenta delle operazioni, pur avendo usato la massima diligenza esigibile; con il limite, però, che questa prova non può essere costituita dalla regolarità formale delle scritture, dei documenti, delle fatture, dei pagamenti, come invece erroneamente sostenuto dalla Regionale (Cass. sez. trib. n. 9851 del 2018);

7. la sentenza deve essere perciò cassata e la causa rinviata per la decisione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza; rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che, in altra composizione, dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi, oltre che regolare le spese di ogni fase e grado. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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