Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9790 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. II, 04/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 04/05/2011), n.9790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.P. C.F. (OMISSIS), EDIL FLIGHT SRL IN

PERSONA DELL’AMMINISTRATORE UNICO S.E. P.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 26, presso lo studio dell’avvocato BALDI GIUSEPPE, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LA SCALA GIANCARLO;

– ricorrenti –

contro

PROV MILANO IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE P.I. (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso lo studio

dell’avvocato D’AMELIO PIERO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FIORI LUCIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 190/2004 del Tribunale di Milano SEDE

DISTACCATA di LEGNANO, depositata il 14/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato Giovanni Sciacca con delega depositata in udienza

dell’Avv. Fiori Luciano, difensore della resistente che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del

ricorso limitatamente alla sanzione e il rigetto nel resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Con ricorso ritualmente notificato B.P. e la s.r.l.

Edil Flight, in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponevano opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia di Milano in data 7-6-2002, con la quale, sulla base del verbale di accertamento dell’8-4-1998, era stato loro intimato il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 45.440,00, per l’avvenuto sradicamento di ceppaie e movimento di terra in un bosco di alto fusto con mutamento permanente dell’uso del suolo.

La Provincia di Milano si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione.

2) Con sentenza depositata in data 14-12-2004 il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione.

Il giudice territoriale, nel dare atto che l’avvenuto sradicamento delle ceppaie non era contestato, riteneva certa la natura boschiva dell’area in esame e rilevava che il numero di ceppaie sradicate calcolato dai verbalizzanti trovava conforto nella relazione tecnica redatta da un esperto incaricato dalla stessa ricorrente, contenuta nel fascicolo della resistente. Disattendeva le ulteriori questioni sollevate dagli opponenti, evidenziando che nella specie non vi era stata alcuna violazione del diritto di difesa, in quanto la condotta indicata nel processo verbale di accertamento della violazione era identica a quella per la quale era stata emessa l’ordinanza ingiunzione (sradicamento di ceppale di alberi e conseguente movimento terra in bosco di alto fusto), e la sanzione era stata calcolata sulla scorta di quanto rappresentato dalla difesa della resistente, in modo piu’ favorevole per gli obbligati.

3) Per la cassazione di tale sentenza ricorrono B.P. e la s.r.l. Edil Flight, in persona del legale rappresentante pro tempore, sulla base di quattro motivi.

La Provincia di Milano resiste con controricorso.

In prossimita’ dell’udienza la B. ha depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1998, art. 14 e della L.R. Lombardia 5 dicembre 1983, n. 90, art. 5, comma 1 nonche’ l’insufficiente e contraddittoria motivazione.

Sostengono che l’ordinanza ingiunzione opposta e’ stata pronunciata in relazione ad un fatto illecito diverso da quello contestato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14. Nel processo verbale di accertamento, infatti, si precisa che l’infrazione e’ relativa agli artt. 8, 55 del regolamento regionale e della L.R., art. 27 (sradicamento di ceppaie e movimento terra in un bosco di alto fusto) e, attraverso il riferimento a tali norme, il luogo viene implicitamente indicato come sottoposto a vincolo idrogeologico.

Nell’ordinanza-ingiunzione, invece, pur rimanendo pressocche’ identico l’importo richiesto, si afferma di non applicare la sanzione di cui all’art. 55 del regolamento regionale, non vertendosi in materia di bosco sottoposto al vincolo idrogeologico. I conteggi riportati a pag. 8 della comparsa di costituzione con la relativa norma (L.R., art. 27, comma 1), pertanto, configurano un fatto diverso da quello indicato nel verbale con le relative norme di riferimento (artt. 8-55 del regolamento regionale e L.R., art. 27).

La censura e’ infondata.

Giova premettere che, in tema di sanzioni amministrative, sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 tutte le volte in cui la sanzione venga irrogata per una fattispecie -individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma- diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che solo in tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo, la cui tutela costituisce la finalita’ del richiamato precetto della correlazione tra contestazione e condanna. (Cass. 2/5/2006 n. 10145). La relativa indagine rientra tra i compiti del giudice di’ merito, le cui conclusioni sono insindacabili in sede di legittimita’, ove adeguatamente motivate (Cass. Sez. 1, 18-2-2000 n. 1876).

Nel caso di specie, il Tribunale, con motivazione congrua, ha dato atto che la condotta indicata nel processo verbale di accertamento e’ identica a quella per la quale fu emessa l’ordinanza ingiunzione (sradicamento di ceppaie di alberi e conseguente movimento terra in bosco di alto fusto), e che la sanzione e’ stata calcolata sulla scorta di quanto rappresentato dalla difesa della resistente, in modo piu’ favorevole per gli obbligati. Deve escludersi, pertanto, che vi sia stata una violazione del principio di correlazione tra contestazione e condanna e del diritto di difesa degli opponenti.

2) Col secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione della L.R. Lombardia n. 8 del 1976, art. 27 e della normativa relativa alle prescrizioni di massima e polizia forestale.

Le ricorrenti rilevano che il R.D. n. 3267 del 1923, art. 10 richiamato dalla L.R. Lombardia n. 8 del 1976, art. 10 si riferisce espressamente ai terreni soggetti al vincolo idrogeologico (rinviando agli artt. 8 e 9 del predetto R.D., che riguardano i terreni vincolati); e che anche le prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate dalla Regione (regolamento regionale n. 1 del 1993) riguardano esclusivamente detti terreni. Sia la legge dello Stato che quella regionale, pertanto, ricollegano la sanzione pecuniaria e il danno soltanto ai boschi soggetti a vincolo idrogeologico. Ne consegue l’illegittimita’ della sanzione applicata, in quanto il supposto bosco non era vincolato a scopi idrogeologici.

Il motivo e’ infondato.

Per quanto si legge in sentenza e negli atti di parte, l’ordinanza ingiunzione e’ stata emessa per la violazione dell’art. 8 del Regolamento Regionale 23 febbraio 1993, n. 1 (il quale prevede il divieto di sradicamento di piante e ceppaie nelle aree boscate, in difetto di autorizzazione dell’ente delegato), sanzionata dalla L.R. 5 aprile 1976, n. 8, art. 27, comma 1.

Contrariamente a quanto si assume nei ricorso, il predetto regolamento, contenente le prescrizioni di massima e di polizia forestale, si applica non solo ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ma “per la parte riguardante precisamente i popolamenti boschivi, ai boschi e alle foreste ovunque ubicate sul territorio regionale” (art. 1, comma 1).

La L.R. n. 8 del 1976, art. 27, comma 1 inoltre, sanziona sia le violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 27 sia di quelle contenute nelle “prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate dalla regione”; prescrizioni che sono appunto dettate dal regolamento regionale 1/1993.

Non hanno pregio, pertanto, le deduzioni svolte dalle ricorrenti, secondo cui nella specie sarebbero state illegittimamente applicate sanzioni previste per i terreni soggetti a vincolo idrogeologico, pur non essendo l’area interessata dall’illecito soggetta a tale vincolo.

Come e’ stato esattamente rilevato nel controricorso, infatti, nel caso in esame non viene in discussione l’esistenza dei vincolo idrogeologico, ma la mancanza di un atto autorizzativo per l’attivita’ di sradicamento di piante e ceppaie, vietata per tutti i tipi di boschi, a prescindere dalla sottoposizione o meno degli stessi al vincolo idrogeologico.

3) Col terzo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione della L. n. 8 del 1976, art. 1 ter della Regione Lombardia, nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Deducono che la norma suindicata precisa che non sono considerati boschi “le piantagioni arboree dei giardini e dei parchi urbani”, e che in sede di opposizione le esponenti avevano specificamente contestato che il giardino arborato in questione, pacificamente recintato da otto anni, potesse considerarsi bosco ai sensi della legge regionale. Rilevano che la sentenza ha omesso qualsiasi motivazione sul punto.

Il motivo appare strettamente connesso al quinto, col quale si denunciano la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 e il difetto di prova in ordine all’esistenza di un bosco di alto fusto, nonche’ vizi di motivazione.

Rilevano, le ricorrenti, che nel verbale redatto dai pubblici ufficiali viene constatato solo lo sradicamento e movimento terra di ceppate senza la prescritta autorizzazione dell’ente competente, ma non viene attestato che in luogo vi era un bosco, e non vengono indicati il numero e la qualita’ delle ceppaie sradicate. Fanno presente che le fotografie prodotte dall’opposta risalgono al 1991 e non sono idonee a comprovare l’esistenza di un bosco al momento dell’accertamento dell’infrazione. Aggiungono che anche il raffronto col piccolo bosco vicino porta ad una presenza di piante assai inferiore a quella indicata nel verbale di accertamento. Affermano che l’equiparazione, contenuta nella sentenza, tra lo sradicamento di ceppaie e l’abbattimento di un bosco di alto fusto e’ arbitraria ed e’ stata sempre contestata dagli esponenti. Anche in tal caso, secondo le ricorrenti, nessuna motivazione e’ stata spesa in sentenza per dimostrare l’esistenza di un bosco.

Le censure in esame non appaiono meritevoli di accoglimento.

Il Tribunale ha dato sufficiente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto certa l’esistenza del bosco contestato, argomentando, oltre che dal verbale di accertamento, dalla relazione tecnica redatta da un esperto incaricato dalla stessa opponente, prodotta dall’opposta, nonche’ da una precedente pronuncia del TAR della Lombardia, che, nel rigettare la domanda proposta dalla Edil Flight nei confronti del Comune di Legnano, ha riconosciuto la natura boschiva dell’area in questione. Il giudice di merito ha altresi’ dato atto che il numero delle ceppaie sradicate, calcolato dai verbalizzanti in ragione dell’estensione dei terreno e della vegetazione presente nei suoi adiacenti, ha trovato conforto nelle risultanze della menzionata relazione tecnica, basate sull’analisi comparata delle fotografie aeree tra l’area disboscata ed i boschi limitrofi.

Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dell’illecito amministrativo contestato, avendo accertato, in punto di fatto, l’avvenuto sradicamento di piante e ceppaie in un’area boschiva. Orbene, le ricorrenti, nell’insistere nel sostenere che il terreno in questione non aveva natura boschiva, richiedono una valutazione alternativa delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimita’.

4) Col quarto motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 nonche’ l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Assumono che le sanzioni amministrative possono essere applicate solo quando sia configurabile una condotta quanto meno colposa. Sostengono che, nel caso di specie, la B. non aveva avuto alcuna percezione del preteso bosco, in quanto il terreno in questione non solo era interamente recintato, ma era anche destinato a zona edificabile di completamento dal piano regolatore, e il mappale indicato come boschivo dal verbale della Polizia Forestale era “sparito” dal catasto sin dal 1992. Fanno presente che anche su questo motivo, specificamente dedotto con l’atto di opposizione, il Tribunale non ha in alcun modo motivato.

La censura e’ inammissibile.

Dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che nel giudizio di merito siano state mosse specifiche contestazioni in ordine all’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo in capo alla B.; ne’ alcun cenno al riguardo e’ contenuto nella parte narrativa del ricorso. Per il principio di autosufficienza del ricorso, pertanto, le ricorrenti non potevano limitarsi ad affermare di aver dedotto con l’atto di opposizione la questione non esaminata dal Tribunale, ma avrebbero dovuto trascrivere puntualmente nel ricorso quelle che erano le censure svolte con tale atto.

5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna delle ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.700,00, oltre Euro 200,00 per esborsi.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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