Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 979 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/01/2020, (ud. 20/03/2019, dep. 17/01/2020), n.979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17207-2016 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 19,

presso lo studio dell’avvocato GILBERTO CERUTTI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

INTEGRA S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1921/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/04/2016 R.G.N. 5078/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/03/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del secondo

ricorso;

udito l’Avvocato GILBERTO CERUTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Roma in data 24 marzo/due aprile 2016 rigettava il gravame interposto, giusta l’atto depositato il 25 luglio 2013, da G.L. avverso la pronuncia di primo grado (n. 8964/13), che aveva respinto l’opposizione dello stesso G. contro il decreto ingiuntivo n. 5572/12, concesso a favore di INTEGRA S.r.l. per 8925,65 Euro, chiesti in restituzione per quanto da detta società già pagato in forza di altra precedente sentenza, provvisoriamente esecutiva, relativa a domanda per differenze retributive vantate dall’attore in relazione allo svolgimento di mansioni superiori, riconosciuto dalla decisione n. 3285/09, in ordine alla pretesa somma di 12.012,76 Euro, così come diversamente quantificata in corso di causa. A sua volta, però, la pronuncia n. 3285/09 era stata riformata in appello con la sentenza n. 3348/2011, che aveva liquidato il minor importo di 2682,25 Euro, ritenuta inammissibile la modifica di quanto precisato in corso di causa mediante emendatio libelli tardivamente formulata. Pertanto, con la sentenza n. 1921 del 2016 la Corte capitolina ha osservato che la domanda presentata con il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, depositata il 7 settembre 2012, era stata ritenuta in primo grado un duplicato della emendatio libelli, però già considerata tardiva dalla stessa Corte con la succitata pronuncia n. 3348 del 2011, passata in giudicato tra le parti, sicchè la stessa finiva con l’essere improponibile. Inoltre, la sentenza appellata, n. 8964/13, aveva rigettato anche l’azione di arricchimento senza causa, atteso il carattere sussidiario della medesima, non proponibile in caso di infruttuoso esperimento della domanda nel merito, oggetto di impugnazione. Avverso l’anzidetta pronuncia del 2016 G.L. ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato a mezzo p.e.c. in data 12 luglio 2016, affidato a due motivi.

La s.r.l. INTEGRA è rimasta intimata.

Memoria ex art. 378 c.p.c. è stata depositata per il ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso possono sintetizzarsi nei seguenti termini.

I) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., sostenendosi che nel caso di specie non è ravvisabile alcun giudicato ostativo alla riproposizione in sede giudiziale della restante pretesa creditoria rimasta insoddisfatta, atteso che la precedente sentenza di appello, risalente all’anno 2011, si era in effetti limitata a rilevare la tardività di quanto richiesto a titolo di credito in corso di causa, a fronte dell’importo di 2991,74 Euro, invocato con il ricorso introduttivo risalente al 28 febbraio 2008.

Secondo la sentenza qui impugnata, n. 1921 del 2016, nel caso di specie la cosiddetta emendatio libelli, con la quale era stata indicata e fatta oggetto di un nuovo conteggio la somma relativa alle differenze retributive concernenti l’invocato e poi riconosciuto superiore livello di inquadramento, era stata giudicata inammissibile con l’anzidetta pronuncia n. 3348 del 2011, in seguito mai più impugnata, perciò passata in giudicato. Tale inammissibilità, quindi, aveva comportato una pronuncia nel merito in ordine all’entità della somma da liquidare a favore del G., tant’è che nella parte dispositiva la società convenuta era stata condannata al pagamento del minor importo di Euro 2682,25. Pertanto, non poteva ritenersi che l’anzidetta pronuncia del 2011 costituisse una mera declaratoria di rito circa l’inammissibilità della emendatio dell’originario ricorso di febbraio 2008. Anzi, risultava che la medesima avesse statuito sulla pretesa dell’appellante, definendo in concreto la controversia.

Per contro, ad avviso del ricorrente la sentenza d’appello, n. 3348/11, per la parte ancora d’interesse, lungi dal pronunciarsi sul merito, si era limitata ad espungere quella porzione della pronuncia di condanna fondata sulla domanda giudicata inammissibile per tardività della mutatio libelli, dando così luogo alla pretesa restituzione azionata in via monitoria da INTEGRA S.p.a. (in particolare, la suddetta pronuncia del 2011 aveva testualmente riformato in parte la gravata sentenza, ferma nel resto, con la condanna dell’appellante al pagamento in favore dell’appellato della somma di 2682,25 Euro in luogo di quella maggiore, di 11.607,90 attribuita dal Tribunale).

Quindi, secondo il ricorrente, la sentenza qui impugnata aveva violato o falsamente applicato l’art. 2909 c.c. e l’art. 324 c.p.c. -in combinato disposto – nel considerare la pronuncia n. 3348/2011 come decisione “di merito”, avendo la stessa natura sostanzialmente processuale, sicchè il relativo giudicato non poteva produrre alcun effetto nella causa decisa con la sentenza qui impugnata, essendo la domanda di pagamento avanzata in via riconvenzionale dal G. ampiamente riproponibile. A sostegno delle sue tesi il ricorrente ha richiamato varia giurisprudenza, tra cui il principio affermato da Cass. III civ. con sentenza n. 26377 del 16/12/2014: la pronuncia “in rito” dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (nella specie, quindi, veniva cassata con rinvio la pronuncia d’inammissibilità della domanda di risarcimento danni da circolazione stradale per mancato rispetto dello “spatium deliberandi”, accordato L. 24 dicembre 1969, n. 990, ex art. 22 trattandosi di giudicato formale, che quindi non precludeva la riproposizione di altro giudizio). Nel caso qui in esame non vi era stata alcuna pronuncia di rigetto nel merito della pretesa creditoria avanzata da esso G., secondo il quale inoltre l’inosservanza di un termine processuale non preclude l’azionabilità del diritto in separata sede, non essendosi formato il giudicato sulla fondatezza, ma esclusivamente in ordine alla procedibilità.

II) con il secondo motivo, formulato in via subordinata, ossia nel caso di mancato accoglimento della prima censura, è stata lamentata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., dovendosi ritenere proponibile l’azione di arricchimento senza causa funzionale alla reintegrazione dell’equilibrio economico, sussistendone i presupposti. Infatti, la restituzione delle somme nelle more percepite, in base a titolo provvisoriamente esecutivo, in virtù del superiore inquadramento, comunque ormai giudizialmente accertato, avrebbe comportato un arricchimento senza causa in favore della società opposta, nei cui confronti l’opponente aveva pure in via riconvenzionale spiegato domanda di pagamento con riferimento all’intimata somma di 8925,65 Euro (D.L. n. 5572 del 2012). A tal uopo è stata richiamata dal ricorrente anche la pronuncia di Cass. n. 18502 del 2013. “Peraltro, il G., nel giudizio precedente, non aveva introdotto l’azione di indebito arricchimento (non essendo la questione neppure configurabile): di talchè non sussisteva il presupposto per proporre impugnazione su un punto estraneo al thema decidendum”.

Tanto premesso, il primo motivo di ricorso, che involge all’evidenza questioni di natura essenzialmente processuale (errores in procedendo, per aver ritenuto la Corte di merito un preclusivo giudicato sostanziale, anzichè – secondo la prospettazione di parte ricorrente – formale), è inammissibile per come irritualmente denunciato. Ed invero, a parte talune carenze di allegazioni, rilevanti ex art. 366 c.p.c., comma 1 (non risultando, in particolare, compiutamente riprodotti gli atti processuali del precedente giudizio di cui al ricorso in data 28 febbraio 2008, per la cui definitiva pronuncia si assume la portata meramente formale in ordine alla controversa somma di 8925,65 Euro), ad ogni modo le anzidette questioni di cui alla prima doglianza non risultano esser state univocamente dedotte in termini di nullità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, donde l’inammissibilità della censura (cfr. Cass. II civ. n. 24247 in data 4/10 – 29/11/2016, laddove correttamente ricondotta nello specifico la diversa previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 essendo stato denunziato, in sostanza, un error in procedendo da parte del giudice del merito, mentre parte ricorrente aveva dedotto in effetti un vizio motivazionale, si riteneva a tal fine invocabile quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte nella sentenza n. 17931/2013, che, sebbene in riferimento alla denunzia del vizio di omessa pronuncia, ma con considerazioni estensibili anche ad altre ipotesi di errores in procedendo, aveva affermato che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. Analogamente, doveva, quindi, secondo Cass. n. 24247/16, che “laddove si denunzi l’errore processuale commesso dal giudice del merito che abbia ritenuto ammissibile una domanda proposta in violazione del regime delle preclusioni processuali, la censura ancorata alla sola deficienza della motivazione sia da ritenere inammissibile”. Lo stesso principio di diritto, inoltre, è stato confermato da Cass. II civ. con ordinanza n. 10862, pubblicata il 7/5/2018 e così massimato: “Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge”).

Diversamente, per contro, va detto in relazione al secondo motivo di ricorso, per cui d’altro canto risultano sufficienti elementi di cognizione in ordine alla denunciata violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., evidentemente formulata ex art. 360 c.p.c., n. 3, tanto più poi alla luce della suddetta rilevata inammissibilità del primo motivo, con conseguente definitivo accertamento del giudicato, così come ipotizzato dalla Corte di merito, di guisa che ormai è precluso il credito azionato dal G. sulla scorta del rapporto contrattuale a suo tempo all’uopo dedotto.

Di conseguenza, resta comunque superato anche il titolo negoziale per cui agire, in base al quale la Corte capitolina aveva ritenuto preclusa l’azione d’indebito arricchimento, stante il suo carattere sussidiario ex art. 2042 c.c., peraltro in qualche modo contraddicendo anche la sua pronuncia, d’inammissibilità della domanda principale, nel merito, per effetto dello stesso ritenuto giudicato, sostanziale, ostativo alla medesima. Nè appare conferente l’argomentazione relativa alla mancata impugnazione della precedente sentenza d’appello (n. 3348/11), visto che in quel giudizio pacificamente non risulta essere stata proposta alcuna azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., sicchè non è ravvisabile alcun giudicato ostativo con riferimento ad una tale causa petendi.

Appare, dunque, ammissibile nella specie l’azione d’indebito arricchimento, proposta nel secondo giudizio dal G., una volta formatosi comunque il giudicato in senso negativo relativamente al titolo negoziale dedotto con l’originaria domanda di cui al ricorso in data 28 febbraio 2008, in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, peraltro erroneamente interpretata nella specie dalla sentenza qui impugnata. Ed invero l’ordinanza di Cass. VI civ. – 2 n. 11489 in data 29/04 – 25/05/2011, nel ritenere manifestamente fondato il ricorso, non si limitava al riferimento all’assenza di previsione negoziale a sostegno della pretesa creditoria azionata, con conseguente infondatezza della domanda, accertata con sentenza passata in giudicato, ma affermava anche l’insussistenza di ogni preclusione alla stessa parte di chiedere, in un successivo giudizio, di essere indennizzata nei riguardi della medesima convenuta per l’indebito arricchimento da questa conseguito, dato che tale seconda azione è diversa per petitum e per causa petendi e che, inoltre, avendo funzione sussidiaria e natura residuale, trova il riconoscimento della sua esperibilità proprio nell’indicato diniego di tutela contrattuale. Veniva quindi richiamato, a conferma, anche Cass. III civ. n. 6537 del 13/12/1984, che infatti risulta massimata così testualmente massimata: “L’accertamento, con sentenza passata in giudicato, della improponibilità dell’azione contrattuale, per nullità del titolo posto a suo fondamento, non preclude alla stessa parte di chiedere, in un successivo giudizio, di essere indennizzato dall’altro contraente per l’indebito arricchimento da questi conseguito in relazione all’esecuzione del rapporto nullo, dato che tale seconda azione è diversa per “petitum” e per “causa petendi”, e che inoltre, avendo funzione sussidiaria e natura residuale, trova il riconoscimento della sua esperibilità proprio nell’indicato diniego di tutela contrattuale”. Il principio, per giunta, è stato recentemente ribadito da Cass. I civ. con l’ordinanza n. 15496 del 13/06/2018, in relazione ad un giudizio nel quale era stata chiesta la condanna a titolo di arricchimento senza causa di un Comune, una volta formatosi il giudicato sull’infondatezza dell’azione di pagamento del corrispettivo per la custodia dei veicoli, rimossi per conto dell’ente territoriale).

Peraltro, in senso favorevole all’ammissibilità dell’azione di cui all’art. 2041 c.c. va pure ricordato quanto recentemente ritenuto dalle sezioni unite civili di questa Corte suprema con la sentenza n. 22404, in data 7/11/2017 – 13/09/2018, secondo cui in particolare nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta (ed analogamente, secondo Cass. sez. un. 12310 del 15/06/2015, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa – “petitum” e “causa petendi” -, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l’ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 c.p.c., dell’originaria domanda formulata ex art. 2932 c.c. con quella di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo).

Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, per l’esame nel merito dell’anzidetta azione di arricchimento, osservati gli anzidetti principi di diritto, provvedendo all’esito anche al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità. Visto che l’impugnazione de qua è risultata, ancorchè in parte, fondata, non sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, disatteso il primo. Cassa, per l’effetto, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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