Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 979 del 17/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 17/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.17/01/2017),  n. 979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13985/2012 proposto da:

B.S.J., (c.f. (OMISSIS)), in proprio nonchè nella

qualità di liquidatore già legale rappresentante della (OMISSIS)

S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DEI RE DI ROMA 57, presso l’avvocato DOMENICO CAPPUCCI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO SAVI, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore

avv. M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

SANT’ANDREA DELLA VALLE 6, presso lo STUDIO LEGALE FUBINI, JORIO,

CAVALLI E ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO

JORIO, giusta procura a margine del controricorso;

EQUITALIA NORD S.P.A., incorporante EQUITALIA ESATRI S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TRONTO 32, presso l’avvocato GIULIO

MUNDULA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO RENZELLA,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1243/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Presidente Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato A. SAVI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente EQUITALIA, l’Avvocato R. RENZELLA che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del primo, secondo

e terzo motivo, assorbiti gli altri motivi.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. – Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha respinto il reclamo proposto da B.S.J., in proprio e quale liquidatore della s.r.l. (OMISSIS) in liquidazione avverso la sentenza del tribunale che aveva dichiarato il fallimento della medesima società.

In sintesi, la Corte di merito ha rilevato che era infondato il motivo di reclamo con il quale era stata dedotta la nullità della sentenza per omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, trattandosi di debitore resosi irreperibile ed essendo applicabile il principio enunciato dal Cass. n. 32/2008 in presenza di particolari ragioni di urgenza. Anche il motivo di merito, relativo alle soglie di fallibilità era Infondato: (OMISSIS) si era fusa con s.r.l. Giochitaly assumendone le posizioni debitorie. Infine, l’impugnazione delle cartelle non ne impediva l’esecutività e non poteva essere accolta l’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c..

Contro la sentenza di appello B.S.J., in proprio e quale liquidatore della s.r.l. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, di cui i primi quattro attinenti alla violazione del contraddittorio.

Resistono con controricorso il curatore del fallimento e la s.p.a. Equitalia Nord, creditrice istante.

Parte ricorrente e la creditrice istante hanno depositato memoria.

1.1.- Il ricorrente, nella memoria, ha dedotto che la procedura di fallimento è stata chiusa per mancanza di attivo ma evidenzia il proprio interesse alla pronuncia sul reclamo.

Va ribadito, in proposito, che la chiusura del fallimento non rende improcedibile l’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento ed il relativo giudizio continua in contraddittorio anche del curatore, la cui legittimazione non viene meno, in quanto in tale giudizio si discute se il debitore doveva essere dichiarato fallito, o meno, e, perciò, se lo stesso curatore doveva essere nominato al suo ufficio (Sez. 1, n. 2399 del 2016).

2.- Assume valore assorbente la fondatezza dei primi due motivi concernenti la violazione del contraddittorio.

Il fallimento, infatti, è stato dichiarato nonostante l’omessa notifica del ricorso alla società o al suo legale rappresentante e, stante l’irreperibilità, neppure ai sensi dell’art. 143 c.p.c., come previsto nel decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare, nel quale era disposta una ulteriore abbreviazione dei termini per l’ipotesi di necessità di notifica ai sensi della predetta disposizione (decreto trascritto, in questa parte, nella sentenza impugnata, a pag. 4).

In materia la giurisprudenza di legittimità – contraddetta dalla pronuncia impugnata è nei termini di seguito esposti.

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l’avvenuta procedimentalizzazione del giudizio e delle attività di trattazione ed istruttoria, a seguito della riforma di cui al D.Lgs. del 9 gennaio 2006, n. 5 ed al D.Lgs. del 12 settembre 2007, n. 169, implica che la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione all’udienza sia la regola anche quando il debitore, rendendosi irreperibile, si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza al procedimento, restando la notificazione un adempimento indefettibile (Sez. 1, n. 10954 del 2014. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di revoca del fallimento di una società trasferita in (OMISSIS) che, nel procedimento L. Fall., ex art. 15, non aveva ricevuto alcuna notifica, nè in Italia nè all’estero).

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l’avvenuta procedimentalizzazione del giudizio e delle attività di trattazione ed istruttoria, a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006 ed al D.Lgs. n. 169 del 2007, implica che la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione all’udienza sia la regola anche quando il debitore, rendendosi irreperibile, si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza al procedimento, restando la notificazione un adempimento indefettibile (Sez. 1, n. 22218 del 2013. Nell’affermare il principio, la S.C. ha anche escluso di poter addivenire a diversa interpretazione non supportata dal testo della L. Fall., art. 15 – alla stregua di un bilanciamento dei contrapposti interessi costituzionalmente protetti ed in ragione dell’urgenza legata al rischio di consolidamento di atti pregiudizievoli o della scadenza del termine di cui alla L. Fall., art. 10, ipotesi nella specie non ricorrenti).

Ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 3, nel testo modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e dal successivo decreto correttivo 2 settembre 2007, n. 169, la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza deve necessariamente avvenire nelle forme di cui agli artt. 136 c.p.c. e segg., salvo che non ricorra l’ipotesi dell’abbreviazione dei termini per ragioni di urgenza, prevista dalla L. Fall., art. 15, comma 5, – sicchè il ricorso alle formalità di notificazione di cui all’art. 143 c.p.c., per il caso delle persone irreperibili, presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto (mentre, nella specie, si era limitato a riferire che il debitore non viveva più in loco da tempo); ne consegue che, in mancanza di tali adempimenti, deve essere dichiarata la nullità della notificazione e, per violazione del contraddittorio, la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, con conseguente obbligo per il giudice di appello di rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., applicabile anche ai reclami camerali, quale deve considerarsi l’impugnazione avverso la dichiarazione di fallimento (Sez. 1, n. 17205 del 2013).

Risulta superato, dunque, l’orientamento espresso da Sez. 1, n. 32 del 2008, in applicazione della L. Fall., art. 15, nel testo vigente anteriormente al D.Lgs. n. 5 del 2006, fatto proprio dai giudici del merito. Nè, ratione temporis, sono applicabili i diversi principi enunciati da Sez. 1, n. 17946/2016 e dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 146/2016, a proposito di fattispecie regolata dalla L. Fall., art. 15, nel testo modificato dal D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. n. 221 del 2012.

Accolto il ricorso nei sensi innanzi indicati, con assorbimento delle restanti censure, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel merito dichiarando la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento.

Le spese processuali – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dichiara la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento.

Condanna i controricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.800,00, di cui Euro 2.200,00 per onorario per la fase di reclamo e in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi quanto al giudizio di legittimità, oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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