Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 979 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 17/01/2011), n.979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

S.A.G.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 45/2008/63 depositata il 22/2/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. Ceniccola Raffaele, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da S.A.G. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Brescia n. 35/3/2007 che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Iva Irpef e Irap 2002. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attivita’ ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/11/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies e della L. n. 146 del 1948, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 laddove la CTR ha ritenuto che gli studi di settore non costituissero presupposti sufficienti per remissione degli avvisi di accertamento. La censura e’ fondata.

Alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009) secondo cui la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravita’, precisione e concordanza non e’ “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in se’ considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditivita’ – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullita’ dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realta’ dell’attivita’ economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non puo’ esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilita’ in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilita’ dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilita’ degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non e’ vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della piu’ ampia facolta’, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, pero’, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio puo’ motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilita’ di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice puo’ valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Iva Irpef e Irap 2002.

I contrasti giurisprudenziali sulla interpretazione della normativa in esame giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Iva Irpef e Irap 2002. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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