Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9789 del 14/04/2021
Cassazione civile sez. trib., 14/04/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9789
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA E.L. – rel. Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17627/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Skintrade S.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania n. 27/7/14, depositata il 7 gennaio 2014.
Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 20 gennaio
2021 dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.
Fatto
RILEVATO E CONSIDERATO
che:
1. con l’impugnata sentenza, la Regionale della Campania confermava la prima decisione che aveva parzialmente accolto il ricorso promosso da Skintrade S.r.l. avverso un avviso d’accertamento che recuperava IVA IRAP IRES 2006 in relazione a operazioni di acquisto di pellame che l’ufficio riteneva soggettivamente inesistenti perchè le due Società fornitrici non avevano addetti, erano senza struttura, non versavano imposte, erano prive di documentazione, erano pagate per cassa;
2. la Regionale “concordava” con la sentenza della Provinciale, laddove quest’ultima aveva accertato che le forniture di una delle due Società non erano soggettivamente inesistenti; spiegando, a riguardo, che la documentazione offerta dall’ufficio non era “tale da inficiare” la prima decisione;
3. l’ufficio ricorreva per due motivi, mentre la contribuente non presentava difese;
4. con il primo assorbente motivo, l’amministrazione lamentava la totale mancanza di motivazione della impugnata sentenza, non avendo la Regionale in alcun modo chiarito le ragioni per le quali le prove indiziarie portate dall’ufficio non fossero idonee a integrare quella prova presuntiva che la giurisprudenza considerava sufficiente a dar dimostrazione della soggettiva inesistenza delle operazioni, con la conseguente violazione del D.Lgs. 31 gennaio 1992, n. 546, art. 36;
5. il motivo è fondato, poichè la motivazione della Regionale è del tutto apparente, in quanto non dà assolutamente conto delle ragioni per cui le presunzioni dell’ufficio non fossero in grado di “inficiare” la prima decisione, limitandosi ad una apodittica adesione, senza alcun autonomo processo deliberativo (Cass. sez. III n. 16294 del 2019).
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza; rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che, in altra composizione, dovrà decidere la controversia e regolare le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021