Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9788 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6495/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Auto Abbate S.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia sez. staccata di Lecce n. 5/22/13, depositata il 28 gennaio

2013.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 20 gennaio

2021 dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi.

 

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO CHE:

1. con l’impugnata sentenza, la Regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, confermava la prima decisione che aveva accolto il ricorso promosso da Auto Abbate cessionaria di veicoli di provenienza intracomunitaria, avverso una cartella esattoriale IVA 2006 emessa ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60-bis, a titolo di solidarietà nel pagamento dell’imposta che la cedente importatrice non aveva versato;

2. la Regionale, dopo aver accertato che dall’ufficio non era stata dimostrata la “consapevolezza” della contribuente circa la soggettiva inesistenza delle operazioni, accertava altresì che il prezzo di acquisto delle autovetture non era inferiore a quello normale di mercato, che pertanto mancava il presupposto della solidarietà citato D.P.R. n. 633, ex art. 60-bis;

3. l’Agenzia ricorreva per tre motivi, mentre la contribuente non presentava difese;

4. con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’ufficio rimproverava la Regionale per aver considerato come essenziale un elemento, quello della “consapevolezza” della soggettiva inesistenza delle operazioni, che non era compreso tra quelli costitutivi della solidarietà citato D.P.R. n. 633, ex art. 60 bis; con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’ufficio lamentava come la Regionale avesse accertato la normalità del prezzo di acquisto degli automezzi con motivazione apparente, incorrendo così nella violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 36; con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la doglianza che precede veniva declinata anche come vizio di omessa o insufficiente motivazione;

5. i motivi, che per economia processuale conviene esaminare congiuntamente, non consentono di accogliere il ricorso; è vero quanto dedotto con il primo motivo, nel senso che la solidarietà in parola presuppone che l’operazione IVA sia effettiva, con la conseguente irrilevanza dell’accertamento compiuto dalla Regionale circa la “consapevolezza” che la contribuente non aveva della soggettiva inesistenza delle operazioni (Cass. sez. trib. n. 2853 del 2019); ma la Regionale ha anche accertato quanto necessario, cioè che la contribuente aveva acquistato le autovetture a prezzi normali di mercato, come ritenuto provato a mezzo del confronto con i conformi valori riportati “nella rivista Eurotax”; giudicando invece inattendibile la prospettazione probatoria dell’ufficio, secondo cui i prezzi di cessione erano inferiori a quelli normali perchè le auto, pur non essendo nuove, erano però recenti e con pochi chilometri; la Regionale ha quindi ben spiegato le ragioni del suo accertamento, senza cadere nel recriminato vizio di motivazione apparente; quanto all’ultimo vizio denunciato, quello di omessa o insufficiente motivazione, in disparte la chiara quanto inammissibile sollecitazione rivolta alla Corte di sostituirsi al giudice regionale nell’apprezzamento degli elementi di prova (Cass. sez. II n. 23278 del 2014), deve essere in modo dirimente ricordato che in attualità il vizio di motivazione denunciabile è ormai confinato nel solo “minimo costituzionale” della mancanza di segno grafico, della motivazione apparente, della motivazione irrimediabilmente contraddittoria o assolutamente perplessa, fattispecie qui non in discussione (Cass. sez. un. 8053 del 2014);

5. in assenza di avversarie difese, non deve farsi luogo al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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