Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9787 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. II, 04/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 04/05/2011), n.9787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29717/2005 proposto da:

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANGELICO 205, presso lo studio dell’avvocato LA BELLA

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLILLO Roberto,

BOTTI DANIELA;

– ricorrente –

contro

PREF MODENA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 86/2004 del GIUDICE DI PACE di VIGNOLA,

depositata il 13/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe è stata respinta l’opposizione proposta da C.R. avverso otto ordinanze ingiunzioni con cui gli erano state irrogate sanzioni pecuniarie, per aver emesso, in nome della società Pronto Moda Birba, diciassette assegni bancari dopo la revoca dell’autorizzazione del trattario; è stata ridotta, in applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8, comma 1, la somma complessivamente dovuta; sono state applicate le sanzioni accessorie del divieto di emettere assegni postali o bancari per cinque anni e dell’interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un anno.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione C. R., in base a tre motivi. Il Prefetto di Modena non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso C.R. rileva che nella sentenza impugnata si afferma che il suo difensore non era stato presente all’udienza di discussione, alla quale invece aveva partecipato, chiedendo l’accoglimento dell’opposizione.

La censura è inconferente, poichè dall’asserito svista in cui il Giudice di pace sarebbe incorso, nell’esposizione dello svolgimento del processo, il ricorrente non desume alcuna concreta menomazione del suo diritto di difesa: prospetta la vaga e indimostrata ipotesi che la circostanza possa aver “influenzato … in senso negativo” la decisione, il che semmai si sarebbe dovuto risolvere in un errore di giudizio, che però non viene specificamente denunciato.

Con il secondo e il terzo motivo di ricorso C.R. lamenta che il proprio disconoscimento delle firme di emissione degli assegni in questione è stato ritenuto tardivo, anche se era avvenuto tempestivamente, nella prima udienza successiva alla produzione in originale dei titoli da parte della Prefettura di Modena, nè avrebbe potuto essere effettuato in precedenza, in quanto anche altre persone erano abilitate a operare sul conto corrente intestato alla società Pronto Mode Birba.

Anche questa doglianza va disattesa, poichè correttamente il Giudice di pace ha ritenuto preclusa la questione di cui si tratta, in quanto non era stata fatta valere come ragione di opposizione nell’atto introduttivo del giudizio, con il quale era stata delimitata la materia dei contendere, senza possibilità di successivi suoi ampliamenti (v., per tutte, Cass. 5 agosto 2010 n. 18288).

Il ricorso viene pertanto rigettato.

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l’intimato non ha svolto attività difensive.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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