Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9786 del 18/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 18/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.18/04/2017),  n. 9786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10396-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FINSERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1808/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Siena.

Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della s.r.l. Finservice contro gli avvisi di accertamento IRES, per l’anno 2007;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che gli elementi indiziari esposti dall’Ufficio non sarebbero stati idonei a formare una presunzione grave, precisa e concordante.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4), si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 nonchè dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 99c.p.c.; che la CTR avrebbe respinto l’appello dell’Ufficio con motivazioni attinenti il propedeutico avviso di accertamento, non oggetto di discussione, laddove il ricorso di primo grado era stato imperniato sull’impugnazione dell’atto di contestazione delle sanzioni;

che, col secondo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: i giudici d’appello si sarebbero limitati ad esporre affermazioni del tutto contrarie alle norme di legge in materia di sanzioni tributarie e fiscali, prescindendo dagli elementi fattuali e giuridici rappresentati dall’Ufficio; che l’intimata non ha resistito;

che il primo motivo non è fondato;

che la CTR – diversamente dall’opinione della ricorrente – ha dapprima ritenuto che gli elementi portati dall’Ufficio fossero privi di pregnanza, ai fini della presunzione di oggettiva inesistenza dell’operazione fatturata, e poi ha chiarito come la sanzione ad esso connessa non potesse essere notificata “prima che siano divenuti definitivi gli avvisi di accertamento impugnati, trattandosi di un provvedimento di natura accessoria e consequenziale, per cui si potrebbe verificare l’anomalia del pagamento di una sanzione a fronte di un accertamento dichiarato illegittimo ed annullato”: la motivazione riporta dunque – sia pur succintamente – le ragioni del rigetto della pretesa dell’Ufficio in ordine alle sanzioni irrogate;

che il secondo motivo è invece fondato;

che l’opinione della CTR circa il divieto di notifica della sanzione prima della definitività degli avvisi di accertamento impugnati non è suffragata da alcuna norma di legge;

che il ricorso va dunque accolto limitatamente al secondo motivo e respinto riguardo al primo;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il primo, accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA