Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9786 del 18/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 18/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.18/04/2017), n. 9786
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10396-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FINSERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1808/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 20/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Siena.
Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della s.r.l. Finservice contro gli avvisi di accertamento IRES, per l’anno 2007;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che gli elementi indiziari esposti dall’Ufficio non sarebbero stati idonei a formare una presunzione grave, precisa e concordante.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4), si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 nonchè dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 99c.p.c.; che la CTR avrebbe respinto l’appello dell’Ufficio con motivazioni attinenti il propedeutico avviso di accertamento, non oggetto di discussione, laddove il ricorso di primo grado era stato imperniato sull’impugnazione dell’atto di contestazione delle sanzioni;
che, col secondo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: i giudici d’appello si sarebbero limitati ad esporre affermazioni del tutto contrarie alle norme di legge in materia di sanzioni tributarie e fiscali, prescindendo dagli elementi fattuali e giuridici rappresentati dall’Ufficio; che l’intimata non ha resistito;
che il primo motivo non è fondato;
che la CTR – diversamente dall’opinione della ricorrente – ha dapprima ritenuto che gli elementi portati dall’Ufficio fossero privi di pregnanza, ai fini della presunzione di oggettiva inesistenza dell’operazione fatturata, e poi ha chiarito come la sanzione ad esso connessa non potesse essere notificata “prima che siano divenuti definitivi gli avvisi di accertamento impugnati, trattandosi di un provvedimento di natura accessoria e consequenziale, per cui si potrebbe verificare l’anomalia del pagamento di una sanzione a fronte di un accertamento dichiarato illegittimo ed annullato”: la motivazione riporta dunque – sia pur succintamente – le ragioni del rigetto della pretesa dell’Ufficio in ordine alle sanzioni irrogate;
che il secondo motivo è invece fondato;
che l’opinione della CTR circa il divieto di notifica della sanzione prima della definitività degli avvisi di accertamento impugnati non è suffragata da alcuna norma di legge;
che il ricorso va dunque accolto limitatamente al secondo motivo e respinto riguardo al primo;
che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il primo, accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2017